lunedì 8 ottobre 2012

CASTELLO: RICORDO A ME STESSO CHE IL TAR DI LECCE NEL 2011 HA DATO RAGIONE AL COMUNE DI ORIA.


N. 00558/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01115/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2011, proposto da:

Borgo Ducale Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Quinto, Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43;

contro
Comune di Oria, rappresentato e difeso dall'avv. Pietrantonio De Nuzzo, con domicilio eletto presso Andrea Fiocco in Lecce, via Duca degli Abruzzi 20;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota del Responsabile del Settore Attività Produttive e SUAP del Comune di Oria prot. n. 8644 del 28 aprile 2011, trasmessa in data 6 maggio 2011, con la quale è stata rigettata l'istanza finalizzata all'apertura di un pubblico esercizio di tipo A, previo cambio di destinazione d'uso, al piano terra della parte non monumentale del Castello Svevo di Oria, attualmente già destinata ad "attività turistico-culturale comprendenti le seguenti aree funzionali: sala congressi - sala accoglienza - sala multiuso - cucina - sala da pranzo - office - ufficio amministrativo", nonché al trasferimento del pubblico esercizio già esistente di cui all'istruttoria prot. n. 20774 del 5/12/2008; ove occorra dell'allegato parere sfavorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale prot. n. 8349 del 22 aprile 2011, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Oria;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2011 il dott. Claudia Lattanzi e uditi gli avv.ti Quinto Antonio e Quinto Pietro, per la ricorrente, e l’avv. De Nuzzo Pietrantonio, per il Comune;

Considerato:
- che il bene in questione rientra, ai sensi delle NTA, in zona omogenea “A”, destinata ad “attrezzature di interesse collettivo”;
- che l’attività di ristorazione non è un’attrezzatura di interesse collettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
Respinge.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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