venerdì 31 luglio 2026

CASTELLO DI ORIA - ACCORDO INTEGRATIVO FRA COMUNE E BORGO IMMOBILIARE srl (cambio di destinazione d'uso)

ACCORDO INTEGRATIVO FRA COMUNE DI ORIA E BORGO IMMOBILIARE srl RELATIVO AL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO IN DEROGA ALLO STRUMENTO URBANISTICO. 


Articolo 1 - Pattuizioni generali

1.1 Il presente accordo procedimentale è proposto dalla Srl. Borgo Immobiliare anche ai fini della

determinazione dell'elemento causale nonché ai fini dell'individuazione dei presupposti di fatto e di

diritto funzionali all'individuazione del pubblico interesse, nonché alla determinazione dei contenuti

discrezionali di atti e provvedimenti amministrativi da adottare per effetto ed in esecuzione del

presente accordo o comunque correlati alle situazioni oggetto del presente accordo.

1.2 Parimenti, le premesse, con gli atti ivi richiamati, e gli allegati costituiscono parte integrante della

presente proposta di accordo e si intendono comunque richiamati ai fini della motivazione per

relationem di atti e provvedimenti da adottare in esecuzione dell'accordo.

1.3 L'eventuale accordo sì intenderà concluso senza pregiudizio e fatti salvi i diritti dei terzi.

Articolo 2 – Impegni irrevocabili delle Parti

2.1 In attuazione dell'interesse pubblico, le parti convengono che si pongano in essere le seguenti

attività articolate nelle seguenti fasi:

A) la Borgo Immobiliare Srl. si impegna e si obbliga, per sè e per i propri aventi causa e/o aventi

titolo, a rendere accessibile e fruibile al pubblico la porzione del Castello individuata nella planimetria,

che viene allegata a quest'atto sub lett. A) per formarne parte integrante;

B) la Borgo Immobiliare Srl si impegna e si obbliga a garantire l'apertura e la fruibilità al pubblico

della porzione del Castello, come individuata nella planimetria contraddistinta dalla lett. A, per non

meno di 260 giornate all'anno, nel periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 ottobre di ogni anno e nel

periodo a cavallo fra la conclusione e l’avvio di ciascun anno solare e, precisamente, dall'1 dicembre

al 15 gennaio, da comunicare sui canali istituzionali, garantendo durante i suddetti periodi

organizzazione di visite sia nei giorni feriali che festivi onde consentire l’accesso a tutti i visitatori; al

fine di garantire la massima possibilità di fruizione per le visite, le aperture saranno garantite per

non meno di sei ore al giorno;

C) la Borgo Immobiliare Srl. si impegna a comunicare all’Ente entro il 30 novembre di ogni anno i

giorni e gli orari di apertura e di chiusura del Castello ai visitatori;

D) nel periodo compreso tra il 1° e il 15 agosto di ogni anno, la Borgo Immobiliare srl si impegna e

si obbliga a non svolgere attività economica, che comporti un afflusso superiore alle 50 persone al

giorno;

E) la Borgo Immobiliare Srl. si impegna e si obbliga, per sè e per i propri aventi causa e/o aventi

titolo,

- a praticare per i biglietti di ingresso un prezzo non superiore ad € 10,00 pro capite, salvi gli

aggiornamenti ISTAT, per la visita del Castello e della mostra permanente ed un prezzo ridotto per

gli studenti e-o gruppi scolastici;

- a prevedere: un prezzo nella misura ridotta del 50% per i residenti ad Oria; l'ingresso

gratuito per persone con disabilità e i loro caregivers; almeno due diverse modalità di vendita dei

tickets per l'accesso alla struttura del Castello.

F) la Borgo Immobiliare Srl si impegna e si obbliga, per sè e per i propri aventi causa e/o

aventi titolo, previo ottenimento della necessaria autorizzazione, ad allestire una mostra permanente

della collezione archeologica di sua proprietà, consistente in un percorso allestito con teche

contenenti una selezione di beni archeologici, tra cui le monete, che sono parte integrante della

collezione Borgo Ducale Srl. (già Martini Carissimo), che sarà aperta al pubblico nei giorni e negli

orari di apertura del castello e che sarà allocata nell'area individuata nella planimetria allegata sub

lett. B; a tal proposito farà fede in via propedeutica, l'invio della richiesta autorizzativa alla

competente Soprintendenza;

G) la Borgo Immobiliare Srl., per sè e per i propri aventi causa e/o aventi titolo, si impegna a

concedere a titolo gratuito all'amministrazione comunale oritana l'uso della porzione del Castello,

come individuata nella planimetria, che si allega a quest'atto sub lett. C, per 12 giorni (non

consecutivi) durante l'anno, con esclusione del periodo compreso tra il 15 luglio ed il 31 agosto di

ogni anno, salvo diverso accordo delle parti, e per una durata non superiore alle 8 ore al giorno,

esclusivamente per lo svolgimento di attività convegnistiche di natura prettamente culturale o di

seminari di studio organizzati dal Comune anche durante le Giornate Federiciane; il calendario di tali

giornate dovrà essere definito e concordato tra le parti orientativamente entro il 30 novembre di

ogni anno a valere per l’anno successivo, con possibilità per le parti di concordare le date degli eventi

anche in un momento successivo al 30 novembre purché almeno trenta giorni prima del

programmato svolgimento della manifestazione culturale.

H) la Borgo Immobiliare Srl., per sè e per i propri aventi causa e/o aventi titolo, si impegna e si

obbliga a non svolgere attività imprenditoriale/economico (ovvero a titolo esemplificativo, ma non

esaustivo, wedding party, eventi pubblici e privati in genere e attività legate al turismo culturale e

congressuale, etcc.) sino a quando non verrà completato l'allestimento della mostra della collezione

archeologica, ferma restando l'apertura e la fruibilità al pubblico della porzione del Castello, come

individuata nella planimetria A.

I) Di contro, allo scopo di garantire alla Borgo Immobiliare Srl il raggiungimento ed il mantenimento

di un equilibrio economico e finanziario della gestione, l’Amministrazione comunale di Oria si impegna

a rilasciare Autorizzazione Unica ex DPR 160/2010, comprensiva di PdC in deroga ai sensi dell’art.

14 DPR n. 380/01, per lo svolgimento di tutte le attività innanzi indicate, compresa quella

imprenditoriale/economico (per lo svolgimento, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di

wedding party, di ristorazione, di eventi pubblici e privati in genere e di attività legate al turismo

culturale, scolastico e congressuale, etcc.), nell’area individuata nella planimetria qui allegata sub

lett. D.

Le Parti, difatti, concordano che la possibilità di sfruttamento imprenditoriale/economico (per attività

di ristorazione, organizzazione eventi etc…) è strettamente connessa alla fruizione pubblica del bene,

ragione per cui si precisa che lo svolgimento di dette attività è strettamente funzionale al

raggiungimento dell’equilibrio economico – finanziario, sicchè la possibilità di operare in deroga

persiste solo se e in quanto la Borgo Immobiliare srl (e suoi eventuali aventi causa) garantisca

l’esatto adempimento degli obblighi assunti per il perseguimento delle indicate finalità pubblicistiche.

Qualora il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi assunti con quest’atto per la

fruibilità al pubblico del castello non dovessero essere oltremodo perseguibili per sopravvenute cause

di carattere economico – finanziario, la Borgo Immobiliare Srl. dovrà comunicare entro la data del

30 Giugno di ciascun anno solare la sopravvenuta indisponibilità a proseguire le attività qui descritte,

preavvisando che con riferimento al successivo anno solare e far data dal successivo 1 Gennaio non

sussistono i presupposti per la prosecuzione delle attività qui descritte.

Dall’invio di detta comunicazione, che la Borgo Immobiliare potrà recapitare a mezzo pec entro la

data indicata e nel corso di ogni anno solare qualora dovessero emergere profili di squilibrio

economico – finanziario, discendono i seguenti reciproci obblighi:

- con l’invio della comunicazione che dichiara lo squilibrio contrattuale, al fine di ritenere la

stessa valida ed efficace, la Borgo Immobiliare dovrà comunicare anche la nomina di un proprio

membro di fiducia (da individuarsi nel rispetto dei criteri e dei requisiti dettati dalle Linee Guida per

il funzionamento del CCT dettate con DM mit n. 23/2022 smi) per l’attivazione di un Collegio

consultivo tecnico che possa individuare modalità di superamento dello squilibrio e garantire la

prosecuzione del rapporto in vista del raggiungimento degli obiettivi qui delineati;

- entro il termine di 15 gg. dal ricevimento di detta comunicazione, l’Ente comunale dovrà a

sua volta provvedere alla nomina di un proprio membro di fiducia (da individuarsi nel rispetto dei

criteri e dei requisiti dettati dalle Linee Guida per il funzionamento del CCT dettate con DM mit n.

23/2022 smi) per l’insediamento del suddetto Collegio consultivo tecnico; di concerto, nei successivi

15 giorni, i membri designati individueranno, con ratifica delle Parti, il terzo membro con funzioni di

Presidente; nella ipotesi di disaccordo sulla scelta del terzo membro, quest'ultimo verrà nominato,

su istanza di una delle parti, dal Presidente del Tribunale di Brindisi.

Le Parti concordano che il Collegio così composto, in caso di attivazione della procedura, individui e

proponga con funzioni esclusivamente conciliative e non decisorie (entro i successivi 6 mesi e dunque

entro e non oltre il successivo 31 dicembre del medesimo anno) modalità di gestione del servizio

alternative a quelle delineate nel presente atto per consentire la conservazione delle finalità

contrattuali definite fra le Parti, tenendo presente che nel successivo semestre e nelle more della

individuazione di modalità alternative dovranno essere mantenuti gli standard qui elencati.

Fermo quanto sopra, in caso di inosservanza da parte della Borgo Immobiliare Srl. degli impegni e

delle condizioni contenute in questa proposta di accordo o di mancata attuazione delle indicazioni ai

fini conciliativi del CCT, se approvate dal Comune di Oria, la Borgo Immobiliare srl (e/o gli aventi

causa) decadrà dal diritto di esercitare le attività autorizzate in deroga e, pertanto, il Castello potrà

essere utilizzato solo per le attività compatibili con la strumentazione urbanistica vigente previa

acquisizione di idoneo titolo abilitativo rilasciato dal Comune; in ogni caso, la validità del presente

protocollo è legata al reciproco adempimento degli obblighi previsti; la Borgo Immobiliare srl (e/o

gli aventi causa) potrà avviare la procedura fissata dal punto I) per la nomina del CCT solo dal 3°

anno successivo alla data di apertura al pubblico del Castello.

Art. 3 Trattamento dei dati personali e privacy

Le parti si impegnano al rispetto di quanto previsto dal DLgs 10 agosto 2018 n. 101 che adegua il

codice in materia di dati personali (D.Lgs 30/06/2003 n. 196) alle disposizioni del “Regolamento UE

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR)”; i dati verranno raccolti e trattati nel

rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche e

cartacee ed esclusivamente ai fini dell’esecuzione del presente accordo.

Art. 4 Trascrizione

Le parti autorizzano il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale - Territorio - Servizi di

Pubblicità immobiliare competente alla trascrizione del presente atto affinché siano noti a terzi gli

obblighi assunti reciprocamente dalle parti, esonerandolo da ogni responsabilità.

Analogamente la convenzione accessiva al pdc in deroga ex art. 14 DPR n. 380/01, all’interno della

quale confluiranno i rispettivi obblighi, sarà oggetto di trascrizione rispetto al vincolo di destinazione

d’uso impresso per il rispetto delle finalità pubblicistiche esplicitate.

Resta inteso che l’efficacia di questa proposta di accordo integrativo è subordinata al

perfezionamento dell’iter autorizzativo e alla definitiva adozione degli atti amministrativi abilitativi i

quali legittimeranno l’avvio delle attività economiche (nessuna esclusa) qui indicate e descritte nelle

allegate planimetrie.

Art. 5 Controversie

Al netto della procedura consultiva di cui all’art. 2 per la peculiare ipotesi di squilibrio, le Parti

concordano che ogni controversia, lite circa la esecuzione del presente accordo e l’adempimento

degli obblighi in esso convenuti sia devoluta alla competenza del Tribunale di Brindisi.

Articolo 6 - Dichiarazioni finali

6.1 Le Parti dichiarano:

a) di aver preso piena conoscenza dell’esatto contenuto di tutti gli articoli del presente

accordo integrativo;

b) di aver liberamente negoziato tra loro tutti gli articoli del presente atto;

c) di approvare specificatamente e nel loro insieme tutte le clausole del presente accordo

integrativo.

Articolo 7 - Spese

7.1 Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti all'accordo integrativo

sono a carico della Società.

7.2 Per quanto non previsto nel presente atto e dagli atti e documenti che ne costituiscono parte

integrante, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia ad al Codice Civile

italiano.

__________lì__________

Il Responsabile del 2° Settore del Comune di Oria

________________________________________

Il Legale Rappresentante di Borgo Immobiliare SRL

_________________________________________


giovedì 27 marzo 2025

CASTELLO DI ORIA -Ripristinare immediatamente la fruibilità pubblica!- (pubblico una nota del concittadino Mimino Schirinzi).

Al Ministro della Cultura                           - R O M A –
Alla Soprintendenza Archeologia              -L E C C E-
e, p.c.: Al Sindaco del Comune di              - O R I A -

Oggetto: Oria (BR) - Castello Svevo di Federico II (1227/1233). Interruzione del pubblico godimento delle Torri dal 2007. Mancato ripristino dovuto per legge.

Si apprende dalla stampa, malgrado le profuse attenzioni della Soprintendenza, che la proposta di musealizzazione nel Castello è fallita perché la proprietà non ha accettato le limitazioni imposte in sede di apposita conferenza preliminare dei servizi circa l’uso degli spazi e attività commerciali, così pretendendone la destinazione a scopo di lucro, mentre l’interesse generale reclama il pubblico godimento del Castello dovuto per legge, limitato almeno alle Torri e derivante dalla nota cessione in permuta di tale storico bene demaniale, avvenuta nel 1933.

Ripercorrendo l’iter che dette luogo a tale cessione, e quindi alla sdemanializzazione del maniero federiciano, non dovrebbero esserci dubbi che il ripristino dell’apertura al pubblico godimento delle Torri è dovuto per legge.

Ai sensi dell’art. 20 del R.D. n. 3036 del 7 luglio 1866, a cui fece seguito il decreto luogotenenziale 21 luglio 1866, n. 3070, l’Amm/ne del Fondo per il Culto, con verbale del 21/7/1879, cedeva e consegnava il Castello al Comune di Oria per il giustificato bisogno e l’uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di mendicità, di ospedali, o di altre opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Le Torri, con accesso autonomo dall’esterno del maniero su terreno comunale, rese fruibili sin dal 1885, furono restaurate e messe in sicurezza dal Ministero della Pubblica Istruzione con progetto redatto dall’Ufficio del Genio Civile di Lecce nel 1884, a cui fece seguito quello del 1920, finanziato con fondi anche del Comune.

Il maniero in questione deve intendersi altresì quale bene culturale “inalienabile” di cui alla legge 12/6/1902 n. 185.

A tal proposito si deve pertanto rilevare che la legge 20/6/1909 n. 364 (cui fece seguito il R.D. n. 363 del 30/1/1913 ancora vigente), successivamente integrata dalla legge 31/5/1928 n. 1240, all’art. 2 consentiva che gli immobili degli Enti pubblici potevano essere alienati anche a favore dei privati soltanto “quando non derivasse danno alla loro conservazione e non ne fosse menomato il pubblico godimento”. Prescrizione senza la quale il bene demaniale non poteva essere ceduto ai privati.

Tornando alle note vicende nel 1933, ai sensi dall’art. 45 e seg. del R.D. n. 363/1913 (non potendo essere diversamente) un privato fece richiesta di permutare il suo vasto edificio (da convertire in Municipio) con il Castello. Alla domanda di alienazione, tra l’altro, la norma richiedeva di allegare un compromesso da cui risultassero la volontà di acquistare e le condizioni a cui l’acquisto sarebbe avvenuto (comma 2, lett. b), che comunque non costituisse impegno definitivo fino a quando non sarebbe intervenuta l'autorizzazione del Ministro.

Il Podestà del Comune, con due simili note di prot. n. 1705 e 1706 dell’11/4/1933 dirette ai Ministeri interessati, così precedute da trattativa con l’acquirente, chiedeva a sua volta l’autorizzazione alla permuta, precisando che la stessa sarebbe avvenuta facendo “obbligo” all’acquirente di restaurare il Castello, e che il medesimo si sarebbe assunto altresì “l’obbligo” di <<far visitare le Torri, a scopo culturale e storico, ai cittadini e forestieri nei giorni e nelle ore che egli stesso andrebbe a designare>>.

La domanda era quindi del tutto propedeutica ad una effettiva cessione del bene ed il permesso richiesto non fu generico, ma disposto ad hoc a favore dell’acquirente nominativamente indicato e con il quale erano stati concordati ed accettati tali “obblighi”, ovvero: il restauro del Castello per farne dimora, e il limitare la visita solo alle Torri. Ciò appunto nel pieno rispetto di quanto si prefiggeva la norma, ossia che il bene venisse conservato e che non ne fosse menomato il pubblico godimento.

Con nota prot. n.1958 del 28/4/1933, in risposta alla nota prot. n. 443 del 27 aprile del Soprintendente Opere Antichità e di Arte della Puglia di Taranto, inviata p.c. al R. Ispettore per Monumenti e Scavi di Antichità di Oria, il Podestà confermava che la richiesta dell’acquirente era “esatta”. Tanto a riprova che le modalità di cessione erano state preventivamente concordate ed accettate dalle parti.

Successivamente fu adottata la delibera podestarile n. 137 del 20/5/1933, (dove tra l’altro si evince che il terreno dove posa la scala di accesso alle Torri continuava a rimanere di proprietà del Comune).

Delibera che fu poi approvata dalla Giunta Prov/le Amm/va nella seduta del 21/8/1933 con parere favorevole ai sensi della legge 21 giugno 1896 n. 218.

Furono quindi rilasciate le autorizzazioni e i prescritti pareri come richiesti dalla legge: del Ministero P.I. di cui alla nota n. 7744 del 17/8/1933, su conforme parere del Consiglio Superiore Antichità e Belle Arti che si era espressa nell’adunanza del 12/7/1933; autorizzazione del Ministero Interni, Fondo per il Culto di cui alla nota del 10/8/1933.
Il Prefetto, con proprio decreto del 28/8/1933 n.27, rendeva dunque esecutiva la delibera n.137/1933 e autorizzava la permuta.

Fece seguito la stipula del contratto, redatto dal Capo Ufficio del Registro di Francavilla Fontana (BR) il 3/11/1933, registrato nel medesimo ufficio in data 7/4/1934 e volturato il 31/8/1935 con nota n.987.

Contemporaneamente al passaggio di proprietà, sul Castello venne posto il vincolo di “importante interesse” per impedire iniziative di trasformazione di adattamento che non ne pregiudicassero il carattere. Per quanto non espressamente detto in contratto, “come anche per l’accesso alle Torri”, le parti si rimenarono all’allegata delibera podestarile n.137 del 1933 e al decreto prefettizio del 28/8/1933”.

L’anzidetto vincolo di “importante interesse” all’epoca non esisteva sui beni demaniali, e fu disposto per la prima volta dal Ministro al momento della cessione di che trattasi per garantirsi il controllo che assicurasse la continuità di conservazione e la fruizione di un bene ex-pubblico.

L’acquirente, venuto in pieno possesso del bene, ottemperò esaurientemente alle prescrizioni di legge, conscio degli “obblighi” che si era assunto: restaurò il Castello, che ne fece dimora propria, e “designò” l’apertura delle Torri al pubblico, con il suo piccolo ma ricco museo, tutti i giorni dell’anno dal mattino al tramonto.

In seguito venne approvata la legge 1/6/1939, n. 1089, in materia di tutela delle cose di interesse artistico, storico, archeologico ecc. che, tra l’altro, tornava a sancire la “inalienabilità” dei beni appartenenti al demanio; in attesa di un nuovo regolamento, continuava ad essere in vigore (e lo è ancora) il R.D. n. 363/1913. Venne anche approvata la legge n.1249 dell’11/8/1939 in materia di agevolazioni fiscali alla categoria catastale A/9, benefici ancora in atto, dipendenti dall’obbligo di apertura al pubblico dei relativi beni culturali.

Si sono poi succeduti tutti gli altri “vincoli” e “disposizioni” che continuano a gravare tuttora sul Castello.

Dopo la morte del primo acquirente, avvenuta nel 1955, il Castello è passato agli eredi fino al 2007 e le Torri sono rimaste sempre aperte al pubblico godimento con le medesime modalità; gli ultimi lavori di manutenzione ordinaria sono stati eseguiti a seguito della concessione edilizia n. 139 del 24/11/1997 rilasciata dal Comune di Oria.

Questo è stato l’iter storico della cessione al privato del Castello demanio comunale, avvenuta nel rispetto della legge perché altrimenti inalienabile.

Con rogito preliminare Rep n. 17125 del 2/7/2007, il Castello è stato nuovamente venduto e le Torri con il museo sono state sottratte al pubblico godimento. I nuovi proprietari, sin dall’inizio, hanno manifestato la volontà di riapertura al pubblico godimento solo al rilascio di concessione per attività commerciale nel palazzo feudale, certamente a scopo di lucro. Una richiesta alquanto pretestuosa, considerato che il bene acquisito ha una destinazione che esclude l’uso per attività commerciale.

La Soprintendenza, interpellata per il caso specifico sull’obbligo di ripristinare la fruizione pubblica delle Torri, riferiva (nota del 17/10/24 - 33626-P): <<che dall’analisi dei documenti d’archivio in suo possesso, ha accertato l’assenza di prescrizioni relative al Complesso, finalizzate alla pubblica fruizione; che, dopo ulteriori ricerche d’archivio, pur avendo riscontrato l’esistenza di note interlocutorie riferite al 1933 in cui veniva indicato l’obbligo di far visitare le Torri, a scopo colturale e storico, tale denominato “obbligo” non risulta essere stato mai formalizzato e/o trascritto, né risulta alcun riferimento ad eventuali condizioni e/o prescrizioni>>.

Ergo, alla Soprintendenza è del tutto ignoto che le Torri, con l’annesso museo, sono state oggetto di pubblico godimento dovuto per legge per ben 73 anni (1934-2007). Senz'altro sa - o dovrebbe sapere - che il Castello, sequestrato dal G.i.p. del Tribunale di Brindisi in data 27/3/2013, fu affidato in custodia al Sindaco di Oria, il quale rinunciò a tale custodia; da giugno 2013 a luglio 2015 venne quindi affidato, ad uso gratuito, alla Associazione “Legambiente di Oria”, che in collaborazione con il magistrato realizzò numerose aperture e le Torri furono visitate da ben 12.000 visitatori.

In merito alle asserzioni della Soprintendenza vi è così da precisare quanto di seguito.
Le condizioni. Sono (o dovrebbero) essere contenute nel compromesso allegato all’istanza di alienazione fatta dall’acquirente (1933), così come richiesto dal comma 2, lett. b) dell’art. 45 del R.D. n.363/1913. Per cui egli “designò, conformemente all’impegno assunto per legge, l’apertura delle Torri tutti i giorni dell’anno, dal mattino al tramonto.

La “prescrizione”. Dal punto di vista etimologico, indica letteralmente lo scrivere, o imporre, qualcosa a qualcuno, nella sostanza evocando l’atto di porre una norma da parte di chi ne ha autorità al cospetto di chi la deve osservare. Per cui l’autorizzazione ministeriale alla cessione poteva essere rilasciata solo con la prescrizione «purché non ne derivi danno alla conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento» - in questo caso limitato alle sole Torri -, a garanzia che la disciplina previgente assicurava.

“Presunto Obbligo”. Dall’esame degli atti sopra citati si desume tranquillamente la pacifica sussistenza dell’obbligo del pubblico godimento.

La trascrizione. Giuridicamente costituisce un onere per le parti ed in particolare per l’acquirente ed è anche un obbligo per il pubblico ufficiale rogante. Se le prescrizioni non furono trascritte, come anche il vincolo di “importante interesse” imposto nello stesso rogito di cessione, è perché tale formalità non era contemplata dalla legge n. 364 del 1909 ed è stata prevista soltanto dalle leggi successive (n.1089/1939 e seguenti).

Per ultimo, il D.Lvo 42/2004, integrato dal D.L.vo 62/2008, l’art. 55/bis comma 1, precisa “che le prescrizioni e le condizioni contenute nella autorizzazione sono riportate nell’atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazioni, e sono trascritte nei registri immobiliari per costituirne clausole risolutive espresse”; per cui alle alienazioni precedenti non si applicano le disposizioni della legge n.1089/1939 concernenti la trascrizione delle prescrizioni e dei vincoli.

Ad ogni buon conto, nella specie, la dottrina prevalente sostiene “che le obbligazioni discendenti direttamente da una previsione normativa possono prescindere dalla trascrizione, visto che in quel caso l’obbligo si imporrebbe ex lege sull’acquirente”.

Ma condizioni, prescrizioni, o obblighi (comunque “obbligazioni”) seguono automaticamente ogni passaggio di proprietà da un titolare all’altro, nelle forme prescritte per il rilascio dell’autorizzazione all’alienazione, come richiesto a seconda dei casi dagli artt. 55 e/o 56 - Capo IV - Sez. I - del D.Lvo n.42/2004.

La salvaguardia del bene e il pubblico godimento dello stesso rappresentano i pilastri per i beni culturali.

Infatti, la giurisprudenza ha chiarito come la disciplina preveda un “complesso di misure di carattere reale che sono finalizzate a salvaguardare il bene da ogni possibile compromissione o da limiti all’accessibilità da parte della collettività nel momento in cui si determina il mutamento del titolo di proprietà”. Quindi, la dismissione del bene da parte dell'ente pubblico non deve risolversi in pregiudizio della integrità del bene e del pubblico godimento, ma salvaguardare il bene da ogni possibile compromissione o da limiti all'accessibilità da parte della collettività nel momento in cui si determina il mutamento del titolo di proprietà (Cons. di Stato, Sez. VI – sentenza n. 2984 del 05/06/2007).

Nel caso del Castello di Oria, ex bene pubblico, la modalità di fruizione deve continuare per legge quella consolidatasi nel passato, senza quindi che ciò comporti alcun aggravio per l’attuale proprietario rispetto al passato.

Tanto al fine di continuare a preservare l’accessibilità da parte della collettività per consentire la percezione dei valori storico – artistici espressi da detto bene (Cons. di Stato, Sez. VI – sentenza n. 2586/2017).

Per ultimo, la circostanza induce a segnalare l’esistenza di un ritrovamento archeologico all’interno delle mura del Castello. Nel lato sud-est della Piazza d’Armi, a pochi passi della Torre del Salto, è posto l’autentico ipogeo dei SS. Crisanto e Daria che, secondo la tradizione degli storici locali, doveva fare parte dell’antica Chiesa che il Vescovo Teodosio aveva eretto nell’880. Bene dichiarato di interesse particolare e sottoposto a disposizioni di tutela, che è stato anch’esso di pubblico godimento fino al 2007 ed ora inibito.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si esorta l’On/le Ministro a voler disporre il ripristino del pubblico godimento delle Torri e del museo, nonché dell’ipogeo del Castello Svevo di Federico II sito in Oria (BR), interrotto a seguito della vendita del bene nel 2007.
Oria, li 26/03/2025

                                                                                                    Cosimo Schirinzi - ORIA

martedì 27 agosto 2024

ORIA - PREMIO ORITANI NEL MONDO (25 agosto 2024). (LE MIE NOTE CRITICHE)

 


La sera di domenica 25 c.m., nel piazzale del municipio di Oria è andato in scena l'evento "ORITANI NEL MONDO" organizzato dall'assessorato alla cultura ed al turismo.

Ho assistito all'evento ed ho trasmesso il tutto in diretta video su Facebook allo scopo di documentarmi personalmente e poter scrivere questo articolo, in quanto animato da curiosità  a seguito della segnalazione ricevuta da una persona che aveva inviato nei mesi scorsi la propria candidatura. (https://fb.watch/udUZ5Ghn-j/)

All'inizio dello spettacolo, il sindaco nel porgere i saluti evidenziava, con particolare enfasi, che è stata sua l'idea di organizzare il premio "ORITANI NEL MONDO", poiché aveva molto apprezzato quanto di analogo era stato organizzato in passato dall'amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Pomarico. 
Aggiungeva altresì che si è servito della consulenza di Maria Grazia Iacovazzi, assessore al bilancio dell'epoca. 
In verità, devo evidenziare che la prima edizione del PREMIO ORITANI NEL MONDO (relativa all'amministrazione Mimino Pomarico) fu organizzata nel 2011 dall'assessore Rossella Pinto, mentre -chissà per quale motivo - le successive due edizioni furono organizzate dalla Iacovazzi. 
Chissà ancora per quale motivo, il sindaco ha preferito nominare solo la Iacovazzi e non anche la Pinto.

Aggiungeva il sindaco che dopo aver partorito l'idea, aveva affidato all'assessore Torchiani il compito di organizzare l'evento.

Il 6 maggio 2024 sulla pagina Facebook  dell'ASSESSORATO ALLA CULTURA E AL TURISMO DEL COMUNE DI ORIA veniva pubblicato il seguente annuncio, grazie al quale alcune persone hanno inviato la propria candidatura.

(https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=747443754235661&id=100069101294207&rdid=YldRAqFpgGNu7ngE)

[[“ORITANI NEL MONDO” Ritorna nella nostra Città il Premio “Oritani nel Mondo” promosso Dall’Assessorato alla Cultura e Turismo della Città di Oria. L’iniziativa mira ad attribuire ai nostri conterranei, anche residenti all’estero, il giusto riconoscimento per essersi affermati in vari campi: professionali, sociali, sportivi, ecc. oltre i confini cittadini, donando lustro alla nostra bella Città di Oria. Aspettiamo le vostre segnalazioni e candidature!

E’ sufficiente inviare una mail con OGGETTO: “ Oritani nel Mondo 2024” a biblioteca@comune.oria.br.it entro la data del 30 giugno 2024, corredata da una breve presentazione a supporto della candidatura e un sintetico Curriculum Vitae. ]]

Il pubblico ha molto gradito la performance musicale e canora del gruppo di musica jazz Sybar che ha allietato la serata.

Con varie motivazioni hanno ottenuto un riconoscimento, consistente in una targa recante un testo e la firma del sindaco: Salvatore De Stefano, Attilio Mingolla, Daniela Mazza,  Sara Spina, Francesco Oggiano, Francesco Calò, Francesco De Siato e Tania Oggiano. Un numero di gran lunga inferiore ai riconoscimenti elargiti dall'ex sindaco Pomarico (16 nel 2011, 19 nel 2012, 15 nel 2013).

Qualche nota critica?

Il sindaco ha un ricordo positivo delle tre suddette precedenti edizioni 2011-2013, ma ha dimenticato che allora vi furono delle critiche da parte di alcuni oritani per la mancanza di un regolamento e di una commissione giudicatrice. Fra l'altro, il fatto che fu anche premiata la nipote di un assessore fece storcere il naso a qualcuno.

Quest'anno, non solo si è ripetuta la mancanza di un regolamento e di una commissione giudicatrice, ma alcune persone che si sono autocandidate hanno ricevuto una mail  del seguente contenuto: ".....in merito alla sua candidatura per l'iniziativa "ORITANI NEL MONDO" promossa dall'Assessorato alla Cultura e Turismo della Città di Oria, vorremmo informarla che, viste le numerose candidature pervenutaci e il numero limitato di Premiati, purtroppo si è raggiunta la soglia massima. La sua Candidatura sarà presa in carico per la prossima edizione. Si porgono Cordiali Saluti. Biblioteca Comunale di Oria". (Carina la firma, vero?)

Avrete sicuramente notato che nell'avviso pubblico del 6 maggio apparso sulla pagina Facebook dell'assessorato alla cultura e turismo non si faceva riferimento alcuno al numero delle persone da premiare. Fra l'altro, fra le persone premiate domenica scorsa ve ne sono due che erano state premiate anche dall'ex sindaco Pomarico (il giornalista Francesco Oggiano  ed il musicista Francesco De Siato).

Concludo con un esempio di buona pratica nell'assegnare un riconoscimento:

Nel 1981 il compianto Pino Di Giovanni, allora capitano del Rione Giudea, ideò la "Sagra ti la sazizza", nel corso della quale veniva assegnata una targa premio ad un cittadino oritano che con la sua attività avesse dato lustro alla città ed al Rione Gudea. I premi erano assegnati in questo modo: venivano invitati i presidi delle scuole, due consiglieri del rione e il capitano, si mettevano in un’urna i nomi dei vari mestieri e professioni, e veniva estratto a sorte un biglietto. Una volta identificata la professione si dava mandato agli artisti del rione di proporre il nome da premiare. Dopo 30 giorni si consegnavano tutte le segnalazioni alla commissione che valutava i meriti e assegnava il premio.

Riferimenti:

https://news.oria.info/oria-premiati-16-oritani-che-si-sono-distinti-nel-2011/201214359.html

https://news.oria.info/oria-premiati-19-oritani-che-si-sono-distinti-nel-2012/201220649.html

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152685127977080.1073741850.73955897079&type=1

http://www.notediarpa.it/2012/12/oria-la-sera-del-29122012.html

http://www.notediarpa.it/2011/12/buoni-e-cattivi-come-cittadino-oritano.html



sabato 24 febbraio 2024

ORIA - SU CIRCA 310 VIE E PIAZZE SOLO 12 SONO INTITOLATE A DONNE. APPELLO A SINDACO E COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

Al Signor Cosimo Ferretti, Sindaco della città di                                               ORIA
Alla D/ssa Elena Marrazzi, Assessore Pari Opportunità c/o Comune di            ORIA
Ai componenti della Commissione Pari Opportunità c/o Comune di                 ORIA
e, per conoscenza:

Alla Presidenza Nazionale Associazione Toponomastica Femminile                 ROMA

 OGGETTO: TOPONOMASTICA FEMMINILE

 Come molti sanno da anni mi occupo di toponomastica della nostra città e di recente ho aderito all’Associazione Nazionale Toponomastica Femminile allo scopo di contribuire a portare avanti il progetto ”…..di restituire voce e visibilità alle donne che hanno contribuito, in tutti i campi, a migliorare la società.”

  Dal censimento toponomastico nazionale condotto dall’associazione, risulta infatti che la media di strade intitolate a donne va dal 3 al 5% (in prevalenza madonne e sante), mentre quella delle strade dedicate agli uomini si aggira sul 40%.

  Ad Oria su circa 310 vie e piazze 153 sono dedicate al genere maschile e solo 12 al genere femminile (pari al 3,9% del totale: Madonna della Scala, Santa Maria al Tempio, Madre Teresa di Calcutta, Suor Nazarena Maione, Santa Lucia, Santa Barbara, Regina Margherita, Costanza d’Altavilla, Jolanda di Brienne, Uriana, Filippa di Cosenza, Ada Negri).

 La predetta associazione collabora e stipula convenzioni con atenei, centri studi, istituzioni, associazioni, gruppi di ricerca, testate giornalistiche; è presente nelle commissioni toponomastiche di alcune città italiane e ha esteso la sua azione in ambiti internazionali, ricevendo attenzione dai media europei ed extraeuropei e riconoscimenti dalle istituzioni comunitarie; organizza mostre per sensibilizzare l’opinione pubblica  (recentissima quella di Mesagne dedicata alle donne Nobel per la medicina, progetto Equi-valenze).

 Di recente l’associazione Toponomastica Femminile è stata partner autorevole nella definizione delle progettualità “Pari-menti” per Francavilla Fontana e “Equi-valenze” per Mesagne, progetti finanziati dal bando Genere in Comune promosso da Anci Puglia.

 Anche per il 2024 l'ANCI ha concesso il patrocinio alla campagna di Toponomastica femminile 2024 “8 marzo, 3 donne, 3 strade”. Si tratta di un importante contributo a supporto di un'iniziativa promossa dall'associazione perché le amministrazioni comunali adottino politiche di genere anche attraverso l’intitolazione a figure femminili di piazze, strade e aree pubbliche, con l’intento di lavorare alla costruzione di un nuovo immaginario collettivo, più inclusivo e paritario, capace di parlare alle nuove generazioni.

 L’8 marzo 2022, proprio nella Giornata Internazionale per i diritti delle donne, gli Assessorati e le Commissioni Pari Opportunità dei Comuni di Francavilla Fontana, Brindisi, Mesagne, San Vito dei Normanni e Ceglie Messapica, hanno sottoscritto il documento per la visibilità femminile (vedasi allegato) patrocinato dalla Regione Puglia e dall’Associazione Toponomastica Femminile.

 Il documento nasce da una analisi dello scenario attuale che continua ad essere dominato dagli stereotipi di genere che tendono a marginalizzare il ruolo della donna.

Il documento non contiene delle semplici dichiarazioni di intenti, ma degli impegni concreti assunti dalle Amministrazioni Comunali per avviare un percorso che favorisca la presenza femminile nei diversi contesti.

I Comuni sottoscrittori si sono impegnati ad avviare provvedimenti per l’introduzione di nomi femminili nella toponomastica, l’utilizzo di un linguaggio inclusivo negli atti amministrativi e nelle relazioni quotidiane, sensibilizzare la cittadinanza sull’uso del doppio cognome.

 Ciò premesso, si prega voler valutare l’opportunità di modificare l’attuale regolamento comunale Toponomastica inserendo dei meccanismi che possano favorire la toponomastica femminile.

 Nel dichiararmi disponibile ad ogni forma di collaborazione, ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.

 Oria, lì 22 febbraio 2024
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Francesco ARPA

giovedì 11 gennaio 2024

ORIA - PARCO MONTALBANO: LO STEMMA DEI CELESTINI SCAMBIATO PER "IL CADUCEO, IL BASTONE DI ASCLEPIO/ESCULAPIO"

 


Sull'ultimo numero del giornale settimanale il7 potrete leggere un articolo a firma di Alessandro Caiulo dal titolo "Oria - Il giardino dei padri Celestini un’incantevole passeggiata sotto le mura del Castello".

Come avrete ben capito l'articolo si riferisce a Parco Montalbano.

La mia attenzione è stata attratta dal seguente particolare  del citato articolo: "giardino pensile terrazzato con frutteto, orto e zona per la coltivazione di erbe medicinali come è testimoniato dalla presenza sulla balaustra in pietra uno stemma raffigurante il “caduceo”, il mitico bastone di Esculapio, il serpente attorcigliato ad una verga, che simboleggia le arti sanitarie".

Senza voler mancare di rispetto al giornalista Caiulo, dichiaro che tale stemma raffigura l'emblema dell'Ordine dei Celestini.

Comunque, Caiulo non è il primo e forse non sarà nemmeno l'ultimo a prendere un abbaglio simile. Qualche anno fa è stato pubblicato un volume, patrocinato dalla Regione Puglia, dal titolo "Giardini pubblici storici della Puglia", il cui autore (arch. Giacinto Giglio) così si esprime: "Parco Montalbano era in origine il giardino dell’abbazia dei Celestini, situato sulla cortina orientale del castello; un’iscrizione su una balaustra in pietra con un caduceo lo data al 1730. I monaci lo utilizzavano come pensatoio, come frutteto e probabilmente per la coltivazione di erbe medicinali, come testimonierebbe appunto la presenza del simbolo di Asclepio."

https://www.focusjunior.it/scuola/storia/che-cose-il-bastone-di-asclepio/

domenica 21 maggio 2023

ORIA - CICCIO CONTE, POLITICO DELLA PRIMA, SECONDA E TERZA REPUBBLICA. Seconda parte

Articolo precedente: QUI 

Le seguenti notizie sono tratte dai libri di Vincenzo Sparviero -"ORIA, 1984-1993, dieci anni di cronaca all'ombra del castello";

-  "1994-1996, quando la cronaca diventa stORIA"

20 MAGGIO 1985 - ASSESSORI DIMISSIONARI

Il democristiano Ciccio Conte (assessore alle Finanze) si dimette motivando la sua decisione con l'incompatibilità sul piano politico, con il sindaco Di Bella.

30 MAGGIO 1986 - SI DIMETTONO SINDACO E GIUNTA

Il capogruppo DC Franco Carone dichiara ufficialmente aperta l'ennesima crisi amministrativa. Nella seduta consiliare infatti il sindaco Franco Di Bella e gli assessori Ciccio Conte, Quinto Modeo e Antonio Iunco -tutti democristiani- annunciano la loro rinuncia all'incarico. Le dimissioni saranno poi ritirate, ma la crisi è comunque inevitabile.


02 SETTEMBRE 1986 - ELETTA LA NUOVA GIUNTA

Viene eletta una giunta minoritaria DC-PSDI che con l'appoggio esterno del MSI potrà reggere le sorti del Comune. Il nuovo sindaco è Matteo Carone del PSDI. I DC Ciccio Conte e Quinto Modeo vengono riconfermati assessori effettivi ai quali si aggiungono Barsanofio Chiedi della DC e Albino Delli Santi del PSDI. Ciccio Conte avrà la delega alla Polizia Urbana ed al Commercio.


07 OTTOBRE 1986 - MINACCIA ASSESSORE CON LA PISTOLA

Il neo assessore Ciccio Conte viene minacciato con una pistola da Salvatore Lamarmora. Il "fattaccio" avviene nella centralissima Piazza Manfredi, davanti agli occhi di numerosi cittadini. Conte cerca rifugio nel Bar Kenia quando si rende conto delle intenzioni di Lamarmora, che viene comunque bloccato dai vigili urbani Conte, Pellico e Avvenire. Lamarmora pensa di avere un conto in sospeso con l'assessore: il figlio Mario (invalido) aveva partecipato alle selezioni per l'assunzione al Comune nell'ambito delle categorie protette. Presidente della commissione giudicatrice era proprio Ciccio Conte, che -a giudizio di Lamarmora- non avrebbe "favorito" il figlio.


29 NOVEMBRE 1986 - INDAGINI SU UN CONCORSO

Su disposizione del sostituto procuratore Farina, il maresciallo dei CC Marrazzo interroga tre persone indagate per un concorso al termine del quale il presidente della commissione giudicatrice, Francescantonio Conte, era stato aggredito da Salvatore Lamarmora (padre di uno dei partecipanti), il quale minacciò Conte con una pistola nella centralissima Piazza Manfredi.


09 DICEMBRE 1987 - MATTEO CARONE LASCIA L'INCARICO DI SINDACO PER RICOPRIRE LA CARICA DI ASSESSORE PROVINCIALE

Si dimette anche la Giunta e quindi anche l'assessore Ciccio Conte


19 GENNAIO 1988 - VITTO E' IL NUOVO SINDACO

Ermanno Vitto (eletto nella lista del PSDI ma ormai indipendente) è il nuovo sindaco di Oria. Vitto è alla guida di una Giunta minoritaria formata da un monocolore democristiano con l'appoggio dei missini. Undici voti DC (anche quelli dei consiglieri Di Bella e Iunco, ormai rientrati nei ranghi) 4 del MSI ed il voto dello stesso sindaco consentono la nascita di questa anomala coalizione. "Era l'unica possibilità per evitare il commissariamento" dichiara Mario Sartorio, Segretario sezionale della DC. Del nuovo esecutivo faranno parte Quinto Modeo (vicesindaco) Augusto Mola, Barsanofio Chiedi, Ciccio Conte, Emilio Pinto e Ada Micelli (prima donna nella storia del paese a far parte di una giunta). Ciccio Conte ha la delega al Commercio-


NELLA PRIMAVERA 1988 NASCE LA LISTA CIVICA "MOVIMENTO CATTOLICI DEMOCRATICI

Alle elezioni comunali del 29 maggio sono presenti sei liste: PCI, PSI, MSI, PSDI, DC E MCD.

I CONSIGLIERI ELETTI, in ordine alfabetico:

Ardito Sergio (PCI);

Begher Rodolfo (DC);

Carbone Euprepio (PCI);

Carbone Giuseppe (PSDI);

Carone Francesco (DC);

Carone Matteo (PSDI);

Carucci Euprepio (PSI);

Chiedi Barsanofio (DC);

Conte Francescantonio (DC);

Conte Lorenza (PCI);

D'Amico Giuseppe (MCD);

D'Amuri Salvatore (PSDI);

De Pace Ferdinando (PSI);

Della Porta Cosimo (PCI);

Di Bella Franchino (DC);

D'Ippolito Nicola (PCI);

Fantini Floro (PSI);

Ferretti Cosimo (DC);

Iacovazzi Cosimo (DC);

Iunco Cosimo (PCI);

Mazza Cosimo (MCD);

Modeo Quinto (DC);

Moretto Cosimo (MSI);

Palmisano Roberto (PCI);

Pescatore Cosimo (PSI);

Pinto Emilio (DC);

Pomarico Giovanni (MSI);

Sartorio Pasquale (DC);

Suma Ennio (MCD);

Vitto Ermanno (MCD).


12 GIUGNO 1989 - APPROVATO IL BILANCIO

Il bilancio "passa" grazie ai voti del PCI, del MCD e di 6 consiglieri DC. I missini votano contro ed il sindaco (Mimino Pescatore) si astiene. La soluzione della crisi, però, appare ancora lontana. Intanto, all'interno del gruppo scudocrociato si registra una scissione tra quelli che hanno votato per il bilancio (Ciccio Conte, Toruccio Modeo, Emilio Pinto, Rodolfo Begher, Barsanofio Chiedi e Mimino Ferretti) ed il resto dei consiglieri.


3 NOVEMBRE 1989 - NUOVA GIUNTA

Il Consiglio Comunale, dopo le dimissioni del sindaco Pescatore (14 settembre) elegge sindaco Cosimo Mazza. Assessori: i comunisti Roberto Palmisano e Nicola D'Ippolito; i democristiani Rodolfo Begher, Emilio Pinto, Quinto Modeo e Ciccio Conte (delega Agricoltura Industria).


13 LUGLIO 1991 - CONFERENZA STAMPA SUL TORNEO DEI RIONI

Nei locali dell'Ente Provinciale per il turismo di Brindisi si svolge una conferenza stampa per presentare la 25^ edizione del Torneo. Per l'amministrazione comunale partecipa Ciccio Conte.


16 OTTOBRE 1991 - MOZIONE DI SFIDUCIA CONTRO IL SINDACO MAZZA

"Cade" la Giunta guidata dal cattolico democratico Cosimo Mazza e retta da PSI, PSDI e PDS. La DC raggiunge un accordo con MSI e PSI e indica il nuovo primo cittadino e la giunta. Nella mozione di sfiducia viene indicato il socialista Nino De Pace quale sindaco. Assessori saranno: Salvatore D'Amuri (PSDI, delega al Commercio), Floro Fantini (PSI, delega Lavori Pubblici), Mimino Moretto (MSI, delega Urbanistica) e i democristiani Barsanofio Chiedi (Pubblica Istruzione e Turismo), Franchino Di Bella (Bilancio), Ciccio Conte (Agricoltura) e Mimino Ferretti (servizi Sociali). Mazza si dimetterà da sindaco il 19 ottobre, sfiduciato da 17 consiglieri (tra i quali due assessori) su 30.


NOVEMBRE 1992 - DIMISSIONI: IL MISTERO DELLE FIRME - CONSIGLIERI SURROGATI.

Quindici consiglieri presentano un documento dimettendosi dalla carica. Quando lo scioglimento dell'assise sembra ormai cosa fatta, due consiglieri - il DC Emilio Pinto e il missino Giovanni Pomarico- spiegano che la loro firma in calce a quel documento di dimissioni prevedeva un'altra data e invece qualcuno l'aveva presentato cambiando le carte in tavola. Viene in pratica denunciato un "vizio di volontà": Esplode la polemica e scattano anche le denunce penali. Conseguentemente vengono fatti fuori (surrogati) i seguenti 13 consiglieri comunali che avevano tentato di far sciogliere il consiglio comunale: Lillino Sartorio, Mimino Ferretti, Cosimo Iacovazzi, Ciccio Conte, Franco Carone, Franchino Di Bella, Barsanofio Chiedi, Rodolfo Begher, Euprepio Carucci, Floro Fantini, Nino De Pace, Peppino D'Amico, Mimino Moretto. I predetti facevano ricorso al TAR per essere reintegrati. Il TAR accoglieva il ricorso e il Comune faceva ricorso al Consiglio di Stato, il quale confermava la sentenza del TAR. I surrogati rientravano in Consiglio il 16 febbraio 1993.


15 NOVEMBRE 1994 - "AFFAIRE SOGEA", ARRESTI "INGIUSTI" MA L'ASSOLUZIONE ARRIVA SOLO DOPO DIECI ANNI:

Tre ex amministratori vengono arrestati dai Carabinieri al termine  di un'inchiesta denominata "Operazione Vino Nuovo" che, a distanza di anni, si rivelerà un autentico bluff dal momento che le accuse cadranno tutte durante il processo al termine del quale (il 12 luglio 2002) tutti saranno assolti. Tra gli arrestati l'ex sindaco Franchino Di Bella e gli ex assessori Ciccio Conte e Barsanofio Chiedi. In carcere finiscono anche i fratelli Montinaro titolari della "Sogea". Sotto inchiesta anche altri amministratori: Toruccio Modeo, Tonino Iunco, Pippi Carbone, Franco Tancredi, Mario Matarrelli, Albino Delli Santi, Augusto Mola, Emilio Pinto e Floro Fantini. Anche per loro, ovviamente, ci sarà la piena assoluzione.

 (Nel 2008 Sergio Ardito mi faceva pervenire una mail con la quale informava, fra le altre cose, che  alcuni erano stati assolti perché "il fatto non costituiva più reato" e quindi all’epoca dei fatti probabilmente lo era e che alcuni reati erano stati prescritti ed era stata accettata la prescrizione. Sconosco l'esatta formula di assoluzione di Ciccio Conte, che all'epoca dei fatti oltre ad essere assessore lavorava alle dipendenze della società Monticava del gruppo dei fratelli Montinaro, titolari della Sogea, che gestiva il servizio di raccolta rifiuti per conto del Comune di Oria.)

CONTINUA SU PROSSIMO POST............

mercoledì 3 maggio 2023

ORIA - IL COMUNE ED UN ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA.

La società Borgo Ducale Srl,  in data 25/09/2020, trasmetteva  al Comune di Oria istanza (prot.13294), ai sensi dell'art. 14 e 23 ter del DRP 6 giugno 2021, n.380, di cambio di destinazione d'uso da residenziale a direzionale del Castello di Oria, di cui è proprietaria”.

Nell'ambito delle procedure d'istruttoria da parte dell'ufficio comunale competente, sorgeva la necessità di determinare i parametri economici VM1 e VM0 ai sensi dell'art. 9, punto 2, comma e), della Legge Regionale Puglia n.18 del 30/04/2019 “Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse” ai fini del calcolo del contributo straordinario di urbanizzazione.

Con nota prot.n. 3156 del 19/02/2021 l'Ufficio Tecnico Comunale richiedeva al Servizio di Valutazione Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate la stima del servizio per la determinazione dei parametri economici.
L'Agenzia delle Entrate - Servizio di Valutazione Immobiliare con nota prot. n. 7374 del 29/04/2021 determinava il costo del servizio da svolgere in € 3.979,50.

La Borgo Ducale srl, a mezzo PEC datata 20/06/2021, richiedeva al Comune di Oria l’annullamento ed archiviazione dell’istanza tendente ad ottenere il cambio di destinazione d’uso per il castello di Oria.

Il Comune di Oria, anziché revocare la predetta richiesta inoltrata all'Agenzia delle Entrate, con prot. n. 13845 del 20/08/2021 sottoscriveva con l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce, Accordo di collaborazione per attività di Valutazione Immobiliare Tecnico-Estimativa, con oggetto “determinazione dei parametri economici VM1 e VM0 ai sensi dell'art. 9 (Contributo straordinario di urbanizzazione per interventi in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso), punto 2, comma e), della Legge Regionale della Puglia n.18 del 2019 “Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse), per il cambio di destinazione d'Uso da residenziale a direzionale del Castello Svevo di Oria (in Catasto al foglio, 82 p/lla 1129 subalterno 5).

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce svolgeva la propria attività mediante trasmissione della Relazione di stima particolareggiata per la determinazione del contributo straordinario ex art. 16 comma 4 del D.P.R. 380/2001 - Progetto di cambio di destinazione d’uso da residenziale a direzionale, acquisita  al prot. n. 16097 del 01/10/2021 del Comune di Oria, seguita da nota di addebito n. 1283/2021 del 03/11/2021 pari ad € 3.979,50.

Con determinazione n.1440 del 30/12/2022, a firma del Dirigente dell'UTC, avente per oggetto: "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Attività di consulenza estimale eseguita da Agenzia delle Entrate sede di Lecce per cambio di destinazione d`uso del Castello di Oria." veniva disposto il pagamento di euro 3.979,50 in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce.

A mezzo PEC datata 07/02/2023 inviavo al Comune di Oria istanza di accesso civico ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n. 33/2013, avente il seguente contenuto: "Premesso che  attraverso articoli di stampa ho avuto modo di apprendere che la Borgo Ducale srl, a mezzo PEC datata 20/06/2021, ha richiesto al Comune di Oria l’annullamento ed archiviazione dell’istanza tendente ad ottenere il cambio di destinazione d’uso per il castello di Oria; CHIEDO: - ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, che mi venga rilasciata copia dell’accordo di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate di Lecce giusto prot. N. 13845 del 20/08/2021, nonché copia della relazione di stima particolareggiata, rilasciata dalla medesima Agenzia.

In data 16 marzo 2023, stante il silenzio (oltre i 30 giorni previsti dalla legge) da parte del Dirigente dell'UTC, a mezzo PEC inviavo al Segretario Generale del Comune di Oria istanza di riesame della richiesta di accesso civico,  ai sensi e per gli effetti dell’art.5. comma 7 del D.Lgs. n.33/2013. A tutt'oggi (oltre i 20 giorni previsti dalla legge) non ho ricevuto alcuna risposta.

Ritengo che nella fattispecie, oltre al censurabile mancato riscontro alle mie istanze, è evidente il danno alle casse comunali per aver speso inutilmente denaro pubblico per una pratica che doveva intendersi archiviata su richiesta della Borgo Ducale srl.