ACCORDO INTEGRATIVO FRA COMUNE DI ORIA E BORGO IMMOBILIARE srl RELATIVO AL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO IN DEROGA ALLO STRUMENTO URBANISTICO.
Articolo 1 - Pattuizioni generali
1.1 Il presente accordo procedimentale è proposto dalla Srl. Borgo Immobiliare anche ai fini della
determinazione dell'elemento causale nonché ai fini dell'individuazione dei presupposti di fatto e di
diritto funzionali all'individuazione del pubblico interesse, nonché alla determinazione dei contenuti
discrezionali di atti e provvedimenti amministrativi da adottare per effetto ed in esecuzione del
presente accordo o comunque correlati alle situazioni oggetto del presente accordo.
1.2 Parimenti, le premesse, con gli atti ivi richiamati, e gli allegati costituiscono parte integrante della
presente proposta di accordo e si intendono comunque richiamati ai fini della motivazione per
relationem di atti e provvedimenti da adottare in esecuzione dell'accordo.
1.3 L'eventuale accordo sì intenderà concluso senza pregiudizio e fatti salvi i diritti dei terzi.
Articolo 2 – Impegni irrevocabili delle Parti
2.1 In attuazione dell'interesse pubblico, le parti convengono che si pongano in essere le seguenti
attività articolate nelle seguenti fasi:
A) la Borgo Immobiliare Srl. si impegna e si obbliga, per sè e per i propri aventi causa e/o aventi
titolo, a rendere accessibile e fruibile al pubblico la porzione del Castello individuata nella planimetria,
che viene allegata a quest'atto sub lett. A) per formarne parte integrante;
B) la Borgo Immobiliare Srl si impegna e si obbliga a garantire l'apertura e la fruibilità al pubblico
della porzione del Castello, come individuata nella planimetria contraddistinta dalla lett. A, per non
meno di 260 giornate all'anno, nel periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 ottobre di ogni anno e nel
periodo a cavallo fra la conclusione e l’avvio di ciascun anno solare e, precisamente, dall'1 dicembre
al 15 gennaio, da comunicare sui canali istituzionali, garantendo durante i suddetti periodi
organizzazione di visite sia nei giorni feriali che festivi onde consentire l’accesso a tutti i visitatori; al
fine di garantire la massima possibilità di fruizione per le visite, le aperture saranno garantite per
non meno di sei ore al giorno;
C) la Borgo Immobiliare Srl. si impegna a comunicare all’Ente entro il 30 novembre di ogni anno i
giorni e gli orari di apertura e di chiusura del Castello ai visitatori;
D) nel periodo compreso tra il 1° e il 15 agosto di ogni anno, la Borgo Immobiliare srl si impegna e
si obbliga a non svolgere attività economica, che comporti un afflusso superiore alle 50 persone al
giorno;
E) la Borgo Immobiliare Srl. si impegna e si obbliga, per sè e per i propri aventi causa e/o aventi
titolo,
- a praticare per i biglietti di ingresso un prezzo non superiore ad € 10,00 pro capite, salvi gli
aggiornamenti ISTAT, per la visita del Castello e della mostra permanente ed un prezzo ridotto per
gli studenti e-o gruppi scolastici;
- a prevedere: un prezzo nella misura ridotta del 50% per i residenti ad Oria; l'ingresso
gratuito per persone con disabilità e i loro caregivers; almeno due diverse modalità di vendita dei
tickets per l'accesso alla struttura del Castello.
F) la Borgo Immobiliare Srl si impegna e si obbliga, per sè e per i propri aventi causa e/o
aventi titolo, previo ottenimento della necessaria autorizzazione, ad allestire una mostra permanente
della collezione archeologica di sua proprietà, consistente in un percorso allestito con teche
contenenti una selezione di beni archeologici, tra cui le monete, che sono parte integrante della
collezione Borgo Ducale Srl. (già Martini Carissimo), che sarà aperta al pubblico nei giorni e negli
orari di apertura del castello e che sarà allocata nell'area individuata nella planimetria allegata sub
lett. B; a tal proposito farà fede in via propedeutica, l'invio della richiesta autorizzativa alla
competente Soprintendenza;
G) la Borgo Immobiliare Srl., per sè e per i propri aventi causa e/o aventi titolo, si impegna a
concedere a titolo gratuito all'amministrazione comunale oritana l'uso della porzione del Castello,
come individuata nella planimetria, che si allega a quest'atto sub lett. C, per 12 giorni (non
consecutivi) durante l'anno, con esclusione del periodo compreso tra il 15 luglio ed il 31 agosto di
ogni anno, salvo diverso accordo delle parti, e per una durata non superiore alle 8 ore al giorno,
esclusivamente per lo svolgimento di attività convegnistiche di natura prettamente culturale o di
seminari di studio organizzati dal Comune anche durante le Giornate Federiciane; il calendario di tali
giornate dovrà essere definito e concordato tra le parti orientativamente entro il 30 novembre di
ogni anno a valere per l’anno successivo, con possibilità per le parti di concordare le date degli eventi
anche in un momento successivo al 30 novembre purché almeno trenta giorni prima del
programmato svolgimento della manifestazione culturale.
H) la Borgo Immobiliare Srl., per sè e per i propri aventi causa e/o aventi titolo, si impegna e si
obbliga a non svolgere attività imprenditoriale/economico (ovvero a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, wedding party, eventi pubblici e privati in genere e attività legate al turismo culturale e
congressuale, etcc.) sino a quando non verrà completato l'allestimento della mostra della collezione
archeologica, ferma restando l'apertura e la fruibilità al pubblico della porzione del Castello, come
individuata nella planimetria A.
I) Di contro, allo scopo di garantire alla Borgo Immobiliare Srl il raggiungimento ed il mantenimento
di un equilibrio economico e finanziario della gestione, l’Amministrazione comunale di Oria si impegna
a rilasciare Autorizzazione Unica ex DPR 160/2010, comprensiva di PdC in deroga ai sensi dell’art.
14 DPR n. 380/01, per lo svolgimento di tutte le attività innanzi indicate, compresa quella
imprenditoriale/economico (per lo svolgimento, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di
wedding party, di ristorazione, di eventi pubblici e privati in genere e di attività legate al turismo
culturale, scolastico e congressuale, etcc.), nell’area individuata nella planimetria qui allegata sub
lett. D.
Le Parti, difatti, concordano che la possibilità di sfruttamento imprenditoriale/economico (per attività
di ristorazione, organizzazione eventi etc…) è strettamente connessa alla fruizione pubblica del bene,
ragione per cui si precisa che lo svolgimento di dette attività è strettamente funzionale al
raggiungimento dell’equilibrio economico – finanziario, sicchè la possibilità di operare in deroga
persiste solo se e in quanto la Borgo Immobiliare srl (e suoi eventuali aventi causa) garantisca
l’esatto adempimento degli obblighi assunti per il perseguimento delle indicate finalità pubblicistiche.
Qualora il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi assunti con quest’atto per la
fruibilità al pubblico del castello non dovessero essere oltremodo perseguibili per sopravvenute cause
di carattere economico – finanziario, la Borgo Immobiliare Srl. dovrà comunicare entro la data del
30 Giugno di ciascun anno solare la sopravvenuta indisponibilità a proseguire le attività qui descritte,
preavvisando che con riferimento al successivo anno solare e far data dal successivo 1 Gennaio non
sussistono i presupposti per la prosecuzione delle attività qui descritte.
Dall’invio di detta comunicazione, che la Borgo Immobiliare potrà recapitare a mezzo pec entro la
data indicata e nel corso di ogni anno solare qualora dovessero emergere profili di squilibrio
economico – finanziario, discendono i seguenti reciproci obblighi:
- con l’invio della comunicazione che dichiara lo squilibrio contrattuale, al fine di ritenere la
stessa valida ed efficace, la Borgo Immobiliare dovrà comunicare anche la nomina di un proprio
membro di fiducia (da individuarsi nel rispetto dei criteri e dei requisiti dettati dalle Linee Guida per
il funzionamento del CCT dettate con DM mit n. 23/2022 smi) per l’attivazione di un Collegio
consultivo tecnico che possa individuare modalità di superamento dello squilibrio e garantire la
prosecuzione del rapporto in vista del raggiungimento degli obiettivi qui delineati;
- entro il termine di 15 gg. dal ricevimento di detta comunicazione, l’Ente comunale dovrà a
sua volta provvedere alla nomina di un proprio membro di fiducia (da individuarsi nel rispetto dei
criteri e dei requisiti dettati dalle Linee Guida per il funzionamento del CCT dettate con DM mit n.
23/2022 smi) per l’insediamento del suddetto Collegio consultivo tecnico; di concerto, nei successivi
15 giorni, i membri designati individueranno, con ratifica delle Parti, il terzo membro con funzioni di
Presidente; nella ipotesi di disaccordo sulla scelta del terzo membro, quest'ultimo verrà nominato,
su istanza di una delle parti, dal Presidente del Tribunale di Brindisi.
Le Parti concordano che il Collegio così composto, in caso di attivazione della procedura, individui e
proponga con funzioni esclusivamente conciliative e non decisorie (entro i successivi 6 mesi e dunque
entro e non oltre il successivo 31 dicembre del medesimo anno) modalità di gestione del servizio
alternative a quelle delineate nel presente atto per consentire la conservazione delle finalità
contrattuali definite fra le Parti, tenendo presente che nel successivo semestre e nelle more della
individuazione di modalità alternative dovranno essere mantenuti gli standard qui elencati.
Fermo quanto sopra, in caso di inosservanza da parte della Borgo Immobiliare Srl. degli impegni e
delle condizioni contenute in questa proposta di accordo o di mancata attuazione delle indicazioni ai
fini conciliativi del CCT, se approvate dal Comune di Oria, la Borgo Immobiliare srl (e/o gli aventi
causa) decadrà dal diritto di esercitare le attività autorizzate in deroga e, pertanto, il Castello potrà
essere utilizzato solo per le attività compatibili con la strumentazione urbanistica vigente previa
acquisizione di idoneo titolo abilitativo rilasciato dal Comune; in ogni caso, la validità del presente
protocollo è legata al reciproco adempimento degli obblighi previsti; la Borgo Immobiliare srl (e/o
gli aventi causa) potrà avviare la procedura fissata dal punto I) per la nomina del CCT solo dal 3°
anno successivo alla data di apertura al pubblico del Castello.
Art. 3 Trattamento dei dati personali e privacy
Le parti si impegnano al rispetto di quanto previsto dal DLgs 10 agosto 2018 n. 101 che adegua il
codice in materia di dati personali (D.Lgs 30/06/2003 n. 196) alle disposizioni del “Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR)”; i dati verranno raccolti e trattati nel
rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche e
cartacee ed esclusivamente ai fini dell’esecuzione del presente accordo.
Art. 4 Trascrizione
Le parti autorizzano il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale - Territorio - Servizi di
Pubblicità immobiliare competente alla trascrizione del presente atto affinché siano noti a terzi gli
obblighi assunti reciprocamente dalle parti, esonerandolo da ogni responsabilità.
Analogamente la convenzione accessiva al pdc in deroga ex art. 14 DPR n. 380/01, all’interno della
quale confluiranno i rispettivi obblighi, sarà oggetto di trascrizione rispetto al vincolo di destinazione
d’uso impresso per il rispetto delle finalità pubblicistiche esplicitate.
Resta inteso che l’efficacia di questa proposta di accordo integrativo è subordinata al
perfezionamento dell’iter autorizzativo e alla definitiva adozione degli atti amministrativi abilitativi i
quali legittimeranno l’avvio delle attività economiche (nessuna esclusa) qui indicate e descritte nelle
allegate planimetrie.
Art. 5 Controversie
Al netto della procedura consultiva di cui all’art. 2 per la peculiare ipotesi di squilibrio, le Parti
concordano che ogni controversia, lite circa la esecuzione del presente accordo e l’adempimento
degli obblighi in esso convenuti sia devoluta alla competenza del Tribunale di Brindisi.
Articolo 6 - Dichiarazioni finali
6.1 Le Parti dichiarano:
a) di aver preso piena conoscenza dell’esatto contenuto di tutti gli articoli del presente
accordo integrativo;
b) di aver liberamente negoziato tra loro tutti gli articoli del presente atto;
c) di approvare specificatamente e nel loro insieme tutte le clausole del presente accordo
integrativo.
Articolo 7 - Spese
7.1 Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti all'accordo integrativo
sono a carico della Società.
7.2 Per quanto non previsto nel presente atto e dagli atti e documenti che ne costituiscono parte
integrante, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia ad al Codice Civile
italiano.
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Il Responsabile del 2° Settore del Comune di Oria
________________________________________
Il Legale Rappresentante di Borgo Immobiliare SRL
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