venerdì 21 dicembre 2012

A PROPOSITO DEL POST PRECEDENTE QUALCUNO MI CHIEDE DI PRECISARE.

Nel pomeriggio di oggi ho ricevuto il seguente messaggio da un amico: "ue Frà, forse mi sbaglio ma non mi risulta che il Consiglio di Stato abbia condannato il Comune di Oria al pagamento di 100 mila euro".
Ritengo quindi opportuno chiarire che nella sentenza è scritto:" liquida tale danno in favore del predetto sig. Alberto Antonini in complessivi €. 60.070,00, su cui spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, come da motivazione.;
- liquida il compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio nella misura di  €. 13.475,52 per onorari e €. 3.219,19 per spese come indicate in motivazione;
 - pone a carico del Comune di Oria, soccombente, gli onorari e le spese della consulenza tecnica d’ufficio, come sopra liquidate;
 - condanna il Comune di Oria al pagamento in favore del sig. Alberto Antonini delle spese del doppio grado di giudizio che in ragione dell’effettivo esito del giudizio liquida complessivamente in €. 7.000,00 (settemila).

Il tutto ammonta a euro 83.864,71 ai quali dovranno sommarsi altri euro per interessi legali e rivalutazione monetaria per l'importo di euro 60.070,00, ragion per cui nel precedente post ho accennato a circa 100mila euro.

Ovviamente il Comune ha sopportato altre spese e precisamente quelle per il Dr. Domenico Catanzaro, consulente tecnico di parte (impegno di spesa atto incarico: euro 4mila), e quelle per il legale di fiducia Dr. Nicola Massari (a mio parere intorno ai 10mila euro).

 Ritornando sull’argomento trattato nel precedente post, a mio parere,  sarebbe auspicabile che il Comune di Oria, al fine di esercitare in maniera sufficiente ogni azione volta alla tutela del proprio patrimonio, avvalendosi  di quanto affermato da  Michele Mangia (riportato nella  sentenza del CdS),   attivi ogni possibile forma di impugnazione della medesima sentenza, interpellando il legale di fiducia dell'ente e l'avvocato difensore del Mangia che, essendo intervenuto nel giudizio (anche se fuori termini per cause a noi sconosciute), dovrebbe  detenere presso di se le scritture private (come tali, allo stato, note solo ai relativi sottoscrittori), alle quali la stessa sentenza ha fatto specifico riferimento e la cui mancata acquisizione in giudizio potrebbe aver condizionato, in danno dello stesso Comune, la decisione del Consiglio di Stato.

Inoltre nel rileggere la sentenza del Consiglio di Stato mi ha molto incuriosito il contenuto delle pagine 10 e 11, laddove si accenna al lavoro dei consulenti tecnici nel quantificare le presenze turistiche in Oria nel periodo  2008 - 2011, nonchè nello stimare le  presenze che la mancata struttura alberghiera avrebbe potuto registrare. Mi ha incuriosito perchè è scritto che la capienza della mancata struttura alberghiera poteva essere di   11 camere e 3 appartamenti, per complessivi 32 posti letto; si  fa riferimento alle presenze turistiche per singolo anno, nonchè ai prezzi medi delle "residenze turistico – alberghiere di categoria “3 stelle” ubicate nel Comune di Oria" (è la prima volta che leggo una cosa del genere, NdR), ma non si fa nessun accenno  al numero complessivo delle strutture ricettive esistenti  e del totale dei posti letto.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...