giovedì 8 marzo 2012

LAVORI IN LOCALI EX PIAZZA COPERTA E PUBBLICHE ESTERNAZIONI.

Il sogno che ho fatto ieri notte aveva a che fare con la realtà.

Qualcuno (alto quanto Alessandro Perrucci) in altro spazio internet ha confermato tale tesi, scrivendo così: [non sono riuscito a reperire tutte le informazioni per stilare un comunicato presentabile; tuttavia, quello di cui sono a conoscenza è sufficiente per esprimere un giudizio che posso esprimere liberamente. L'esistenza di un regolamento comunale sugli immobili richiederebbe il pagamento di un canone mensile da parte di quelle associazioni che usufruiscono di determinati immobili comunali; è giusto, dunque, che ci si impegni a far rispettare questo regolamento o, nei limiti del possibile, modificarlo per venire incontro a determinate situazioni di grave indigenza nei confronti della quali dovremmo tutti avere rispetto. Detto questo, anche quelle associazioni che utilizzano quei locali svolgono un'importante ruolo di aggregazione sociale, da non sottovalutare in periodi in cui i giovani, spesso, troppo spesso, sono attirati da facili guadagni attraverso strumenti illegali. Il tema degli spazi di cittadinanza, di cui il nostro paese è sprovvisto e al cui interno esercitare i propri diritti di cittadino è un tema complesso a cui bisognerebbe rapportarsi con cognizione di causa e con spirito di collaborazione. Detto questo, il rispetto del regolamento comunale che tu sottolinei merita altrettanta attenzione. Mi auguro di essere stato abbastanza esaustivo; un caro saluto]

Quel "qualcuno" forse vuol prenderci per i fondelli, facendo finta di ignorare che per quei lavori in corso, fino a qualche giorno fa non esisteva uno straccio di atto (delibera o determina).

Quel "qualcuno" forse vuol prenderci per i fondelli, facendo finta di ignorare l'esistenza di un apposito
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’UTILIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE (dal sito web del Comune di Oria, caricato il 10.11.2011 dall'UTC)

CAPO I
Articolo 1
Ambito d’applicazione
1.Il presente regolamento disciplina la fruizione da parte di terzi di beni immobili di proprietà ed
in uso all’Amministrazione Comunale in regime di concessione, di locazione, di comodato.
2.Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la migliore fruibilità dei beni da parte dei cittadini, la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, la valorizzazione ed il più
proficuo utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.
Articolo 2
Tipologia dei beni immobili concedibili in uso a terzi
1.Il Comune di Oria è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili in base alla
vigente normativa in:
a)Beni del demanio comunale, destinati per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Per tale particolare destinazione questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l’interesse pubblico, l’uso temporaneo del bene da parte del concessionario ed a stabilire garanzie essenziali per l’eventuale ripristino delle finalità pubbliche cui il bene è
deputato. Essi sono: inalienabili, non suscettibili di usucapione da parte di terzi, imprescrittibili e non suscettibili di espropriazione forzata.
b)Beni del patrimonio indisponibile, destinati ai fini istituzionali del Comune ed al soddisfacimento di interessi pubblici non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli artt. 822 e 823 del c.c.. Essi cono vincolati ad una destinazione di utilità pubblica e non possono essere sottratti a tale destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 828, comma 2 c.c.). Tali beni sono concessi in uso a terzi, in base all’art. 828 del Codice Civile, con l’applicazione delle norme particolari che ne regolano l’uso stesso. Normalmente l’utilizzazione, finché permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa. Come i beni demaniali, sono insuscettibili di espropriazione forzata.
c)Beni del patrimonio disponibile, non destinati ai fini istituzionali del Comune, pertanto, posseduti dallo stesso “iure privatorum”, cioè in regime di diritto privato. Tali beni sono concessi in locazione a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal codice civile. Essi pur non essendo beni pubblici in senso stretto, essendo beni di proprietà di un ente pubblico, producono un reddito destinato a finalità pubbliche. Essi sono alienabili nelle forme previste dalla legge con il vincolo di destinazione dei proventi per fini pubblici individuati.
2.La locazione dei beni del patrimonio disponibile è soggetta alle norme del Codice Civile, della
L. 27.07.1978 n. 392 e della L. 9/12/1998 n. 431.
3.Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte può, con uno
specifico provvedimento (di classificazione o sclassificazione), trasferirsi da una categoria di
appartenenza all’altra sulla base della effettiva destinazione d’uso.
Articolo 3
Forme giuridiche di assegnazione dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili
1.La concessione in uso a terzi di beni demaniali e patrimoniali indisponibili è effettuata nella
forma della concessione amministrativa tipica, previo espletamento di procedura ad evidenza
pubblica, con la possibilità di ricorrere al concorso di progettazione o al project financing.
2.L’affidamento a trattativa privata, previa gara ufficiosa, è ammesso nei seguenti casi:
-qualora, a seguito di pubblico incanto, non vi siano state offerte appropriate;
-per la concessione, la locazione, il comodato di spazi dello stesso immobile, non compresi nel rapporto contrattuale in essere, ma divenuti necessari per l’espletamento dell’attività, fino al limite non superiore del 50% della superficie originariamente affidata;
-qualora, a causa di motivi di natura tecnica od artistica ovvero per ragioni attinenti alla
tutela di diritti esclusivi, la locazione e concessione di spazi, può essere affidata unicamente ad un particolare soggetto;
-per la locazione, o concessione d’immobili ad enti pubblici o a soggetti pubblici sempre nel rispetto del valore di mercato o con recupero delle spese sostenute dall’Ente.
Articolo 3 bis
Forme giuridiche di assegnazione dei beni patrimoniali disponibili
1.La locazione a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i
contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dalla L. 27.07.1978 n. 392, dalla L. 9/12/1998 n.
431 e dal titolo III del libro IV del Codice Civile e più precisamente:
-contratto di locazione (artt. 1571 e segg. c.c.);
-contratto di affitto (artt. 1615 e segg. c.c.);
-comodato (artt. 1803 e segg. c.c.).
2.La locazione di detti beni si attua con l’espletamento di procedura ad evidenza pubblica.
3.L’affidamento a trattativa privata, previa gara ufficiosa, è ammesso nei seguenti casi:
qualora, a seguito di pubblico incanto, non vi siano state offerte appropriate;
per la concessione, la locazione, il comodato di spazi dello stesso immobile, non
compresi nel rapporto contrattuale in essere, ma divenuti necessari per l’espletamento
dell’attività, fino al limite non superiore del 50% della superficie originariamente
affidata;
-qualora, a causa di motivi di natura tecnica od artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, la locazione e concessione di spazi, può essere affidata unicamente ad un particolare soggetto;
-per la locazione, o concessione d’immobili ad enti pubblici o a soggetti pubblici sempre nel rispetto del valore di mercato o con recupero delle spese sostenute dall’Ente.
4.La locazione dei beni sopra detti potrà attuarsi con affidamento diretto solo ed esclusivamente in caso di emergenze sanitarie e per motivi di igiene pubblica, di ordine pubblico e di quiete pubblica, previa emissione di ordinanza sindacale.
Articolo 4
Atto di concessione
1.L’atto di concessione contiene in particolare:
a) la specifica individuazione delle aree e/o dei locali destinati all’espletamento delle attività, integrata dal rilievo dello stato dei luoghi e planimetrie relative, ove necessari;
b) esatta e dettagliata indicazione delle eventuali opere e lavori da eseguire, nonché dei tempi di esecuzione. Qualora i relativi oneri siano fissati a carico del concessionario, allo stesso spetta ogni spesa al riguardo;
c) gli oneri e le modalità di utilizzo del bene e le eventuali prescrizioni relative ad iniziative, manifestazioni ordinarie e straordinarie;
d) il canone o corrispettivo, i termini di pagamento, l’adeguamento annuale automatico senza necessità di preavviso da parte del concedente, in base agli indici ISTAT;
e) la data di decorrenza del rapporto e il termine di scadenza, con l’eventuale clausola che la cessazione del medesimo avviene senza necessità di disdetta;
f) l’obbligo esclusivo per il concessionario di pagare tutte le spese per le utenze necessarie alla gestione del servizio o dei locali nonché di stipulare polizze di assicurazione per danni a persone, a cose o a terzi;
g) l’obbligo del concessionario della manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e dei servizi relativi per la porzione delle quote in uso;
h) la facoltà dell’Amministrazione comunale di effettuare, tramite i propri tecnici ed in contraddittorio con il concessionario, controlli circa lo stato di conservazione del bene;
i) l’impegno del concessionario di osservare e far osservare la necessaria diligenza
nell’utilizzo del bene e degli impianti, in modo da evitare qualsiasi danno anche a terzi e
restituire il bene nelle condizioni in cui è stato consegnato;
j) il divieto di effettuare qualsiasi modifica ai locali senza autorizzazione preventiva
dell’Amministrazione comunale;
k) l’obbligo del concessionario di usare l’immobile secondo le modalità previste dall’atto di concessione;
l) l’esclusione della facoltà di concedere a terzi i beni per la gestione di altra attività
nonché il divieto di sublocazione, comodato o cessione di contratto anche parziale e/o
gratuito, per atto tra vivi o mortis causa, pena la risoluzione, ipso iure, della concessione;
m) oneri inerenti la manutenzione straordinaria e messa a norma.
2.Sarà cura del contraente ottenere certificati, permessi, nulla osta, ed ogni altro atto di assenso
necessario per l’utilizzo dei locali.
Articolo 5
Decadenza
1.Comportano la decadenza dalla concessione:
a) la mancata costituzione della cauzione nei termini assegnati, ove stabilita;
b) il mancato pagamento di una mensilità del canone o degli oneri a proprio carico,
qualora siano inutilmente decorsi trenta giorni dal termine di scadenza;
c) la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene;
2.Il responsabile del procedimento, accertata la sussistenza di una delle predette cause di
decadenza, inoltra le contestazioni al concessionario con raccomandata A/R assegnando un
termine di trenta giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni.
3.Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano
ritenute idonee, la decadenza della concessione è disposta con provvedimento del Dirigente del
settore competente, fatto salvo per l’Amministrazione comunale il diritto al risarcimento degli
eventuali danni.
Articolo 6
Durata della concessione relativa ai beni immobili demaniali e del patrimonio indisponibile.
1.La concessione dei beni immobili demaniali e del patrimonio indisponibile ha durata, di
norma, di 6 (sei) anni. Potrà essere stabilito un termine superiore, non eccedente gli anni
(dodici) 12, quando il concessionario si obblighi ad eseguire opere di ripristino, valorizzazione o
ristrutturazione in tempi prestabiliti, pena la revoca della concessione medesima.
1bis.Il Consiglio Comunale potrà prevedere una durata più lunga della concessione, non
superiore in ogni caso a quanto previsto dall’art. 4 comma 3 del DPR del 13/9/2005 n. 296, nel
caso in cui il concessionario si obblighi ad eseguire opere di valorizzazione dei beni immobili
comunali di rilevante interesse pubblico, aventi ricadute occupazionali ed economiche per la
cittadinanza.
2.Le concessioni della durata di anni sei possono essere rinnovate per lo stesso termine di durata
originariamente stabilito, in favore del soggetto concessionario, previa rideterminazione del
canone e verifica, da parte dell'Ufficio competente, del comportamento tenuto dall'utilizzatore,
quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare
pagamento del canone, nonché l'effettuazione delle opere di manutenzione previste.
3.Almeno un anno prima della scadenza il settore competente, con apposita deliberazione, anche
su istanza del concessionario, valutata la maggiore convenienza economica per l’Ente, può
autorizzarne il rinnovo per ulteriori sei anni o la disdetta del rapporto, anche ai fini della sola
rinegoziazione del canone.
Articolo 7
Canone
1.La misura del canone da porre a base della gara, è fissata dall’Amministrazione comunale
dopo aver acquisito il parere del competente Ufficio Tecnico.
2.Il canone deve essere corrisposto a rate mensili anticipate da pagarsi entro il 1° giorno del
mese a cui si riferisce.
Articolo 8
1.Concluse le procedure di cui agli artt. 3 e 3bis, il provvedimento di concessione ovvero la
stipula del contratto di locazione intervengono nei successivi trenta giorni
2.Le previsioni e le statuizioni di cui al precedente art. 4 dovranno essere trasfuse, ove non
incompatibili, nel contratto di locazione dei beni di cui al precedente art. 3 bis.
3.Il contratto di locazione dovrà necessariamente prevedere la clausola risolutiva espressa di cui
all'art. 1456 c.c., nonché la clausola di cui all'art. 1382 c.c.
CAPO II
Procedimento per la concessione dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili
Articolo 9
Concessionari dei beni immobili terreni e fabbricati
1.Tutti i beni immobili demaniali e patrimoniali indisponibili di proprietà comunale e comunque
nella disponibilità del Comune potranno essere dati in concessione a soggetti terzi, intendendosi
per terzi ogni persona fisica e giuridica, Ente o associazione o altra organizzazione che persegua
propri fini, ancorché di interesse pubblico, distinti da quelli propri del Comune.
Articolo 10
1.I suddetti immobili possono essere dati in concessione,previo espletamento di procedura ad
evidenza pubblica con la possibilità di ricorrere al concorso di progettazione o al project
financing.
2.L’affidamento a trattativa privata, previa gara ufficiosa, è ammesso nei seguenti casi:
qualora, a seguito di pubblico incanto, non vi siano state offerte appropriate;
per la concessione, la locazione, il comodato di spazi dello stesso immobile, non
compresi nel rapporto contrattuale in essere, ma divenuti necessari per l’espletamento
dell’attività, fino al limite non superiore del 50% della superficie originariamente
affidata;
qualora, a causa di motivi di natura tecnica od artistica ovvero per ragioni attinenti alla
tutela di diritti esclusivi, la locazione e concessione di spazi, può essere affidata
unicamente ad un particolare soggetto;
per la locazione, o concessione d’immobili ad enti pubblici o a soggetti pubblici sempre
nel rispetto del valore di mercato o con recupero delle spese sostenute dall’Ente.
3. Si applicano gli articoli dal 4 all'8 del presente Regolamento.
4. Il concessionario dovrà in ogni caso munirsi di polizza fidejussoria commisurata al valore
dell'immobile al fine di garantire l'intera restituzione del bene.
Articolo 11
Criteri e modalità di riduzione del canone
1.Per i beni immobili da attribuire in concessione la Giunta Comunale, previo parere della
Commissione consiliare competente, ha la facoltà, adottando motivati atti, di ridurre il canone
determinato fino ad un massimo del 50% quando ciò sia reso necessario ed opportuno da
esigenze di promozione e sviluppo di una determinata zona o per attività marginali bisognose di
tutela.
2.La concessione del bene in comodato gratuito, con ogni onere accessorio da porsi a carico del
comodatario (luce, acqua, gas, telefono ecc.) sarà deliberata a seguito di discussione in consiglio
comunale.
3.Non possono concedersi beni immobili del patrimonio disponibile in comodato gratutito,
seppure non utilizzati a fini istituzionali, se non nei casi espressamente previsti dalla legge
7/12/2000 n. 383 art. 32, ad associazioni di promozione sociale e ad organizzazioni di
volontariato di cui alla L. 11/8/1991 n. 266. per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
CAPO III
Procedimento per la locazione di beni del patrimonio disponibile
Articolo 12
1. La locazione dei beni del patrimonio disponibile è soggetta alle norme del Codice Civile, della L. 27.07.1978 n. 392 e della L. 9/12/1998 n. 431.
2. L’Amministrazione effettua una ricognizione dei beni del patrimonio disponibile al fine di programmarne l’utilizzazione. Individua pertanto:
a)gli alloggi destinati ad uso abitativo;
b)gli immobili destinati o utilizzabili per fini diversi da quello abitativo (per attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, per magazzino, depositi ecc.).
Articolo 13
Procedimento per locazione di immobili per fini diversi da quello abitativo
1.La locazione di detti beni per fini diversi da quelli abitativi si attua con l’espletamento di procedura ad evidenza pubblica, con la possibilità di ricorrere al concorso di progettazione o al project financing..
2.L’affidamento a trattativa privata, previa gara ufficiosa, è ammesso nei seguenti casi:
-qualora, a seguito di pubblico incanto, non vi siano state offerte appropriate;
-per la concessione, la locazione, il comodato di spazi dello stesso immobile, non
compresi nel rapporto contrattuale in essere, ma divenuti necessari per l’espletamento dell’attività, fino al limite non superiore del 50% della superficie originariamente affidata;
-qualora, a causa di motivi di natura tecnica od artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, la locazione e concessione di spazi, può essere affidata unicamente ad un particolare soggetto;
-per la locazione, o concessione d’immobili ad enti pubblici o a soggetti pubblici sempre nel rispetto del valore di mercato o con recupero delle spese sostenute dall’Ente.
3. Si applicano gli artt. 6, 7, 8 e 11 del presente Regolamento.
Articolo 14
Procedimento per assegnazione di immobili ad uso abitativo
1. L’Amministrazione ogni qualvolta vi sia la disponibilità di alloggi, emana, tramite l’Ufficio Tecnico competente, apposito bando contenente i requisiti che devono possedere gli aspiranti ed i criteri di attribuzione del punteggio.
2. Possono concorrere all’assegnazione in locazione di alloggi dell’Ente i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 6 della Legge Regionale 20.12.1984 n. 54 recante “norme per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
3. Nell’ambito degli alloggi di cui alla lettera a) dell’art.12 l’Amministrazione con provvedimento della Giunta prevede la destinazione di una quota fino al 60% per le esigenze abitative di nuclei familiari in particolari condizioni di disagi economico-sociale.
4. Il bando è pubblicato per una durata minima di trenta giorni ed allo stesso è data ampia diffusione con particolare riguardo ai centri di assistenza sociale e ad associazioni di inquilini. L’Amministrazione costituisce apposita commissione per l’esame delle domande e la formazione della graduatoria.
5. La commissione è composta:
-dal responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune, con funzione di presidente;
-dal responsabile dell’Ufficio Ragioneria del Comune;
-dal responsabile dei servizi sociali del Comune.
Si applicano gli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.
CAPO IV
Concessione immobili per fini sociali
Articolo 15
Gli immobili di proprietà del Comune facenti parte del Demanio comunale, del patrimonio indisponibile e del patrimonio disponibile possono essere dati in concessione per fini sociali a soggetti, associazioni ed Enti operanti nel territorio comunale.
Articolo 16
1. Per finalità sociali si intendono quelle che coinvolgono tutta o parte della popolazione con il fine di attuare un miglioramento delle condizioni esistenziali dei soggetti che ritengono di partecipare alle rispettive attività. Possono considerarsi sociali le attività ricreative, assistenziali, culturali, ambientali, scolastiche e sportive.
2. Con cadenza biennale improrogabile il responsabile dell'Ufficio Tecnico provvederà, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, all'assegnazione, agli enti e alle associazioni di cui al precedente comma, degli immobili demaniali, del patrimonio disponibile ed indisponibile, previa istruttoria svolta da una commissione intersettoriale.
3. La commissione, a seguito dell'istruttoria, predisporrà un'apposita graduatoria dei soggetti richiedenti che sarà di seguito approvata dalla Giunta Comunale. La Commissione sarà nominata dalla Giunta stessa e così composta:
1)dal Segretario Comunale con funzioni di Presidente;
2)dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico;
3)dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria.
Articolo 17
1. La Commissione pone a base delle sue valutazioni i seguenti elementi:
a)la consistenza dell’intervento che il richiedente è in grado di effettuare sul tessuto sociale della
popolazione;
b)l’attività svolta in precedenza sul territorio;
c)la diffusione sul territorio nazionale del richiedente;
d)il numero di aderenti in sede locale;
e)la situazione finanziaria del richiedente;
f)Atto costitutivo e/o statuto;
g)dichiarazione di eventuali contributi pubblici ricevuti.
2. L’Amministrazione concede l’immobile, fornito di certificazione di agibilità, sulla base di un provvedimento motivato che tenga conto degli elementi suddetti e di qualunque altro elemento dal quale si possa evincere l’incisività della presenza sul territorio del soggetto partecipante alla procedura ad evidenza pubblica.
3. L’atto di concessione dovrà contenere tutte le previsioni di cui all’art. 4 del presente Regolamento.
4. Le concessioni di cui al presente articolo, sono effettuate a titolo oneroso, salvi i casi previsti dalla Legge 7/12/2000 n. 383 art. 32 e dalla Legge 11/8/1991 n. 266, per la durata di sei anni, prorogabili in favore dei concessionari.
5. Si applica l'art.8 del presente regolamento.
6. Allo scadere dell'atto di concessione l'assegnatario dovrà riconsegnare l'immobile
all'Amministrazione comunale libero da cose o persone, nello stato di ricezione o
migliorato. In caso contrario, la caparra di cui al precedente comma 5 resterà acquisita al patrimonio comunale. Le eventuali migliorie dovranno essere autorizzate dall'U.T.C., pena impossibilità di ristorno.
CAPO V
Concessione temporanea
Articolo 18
Finalità
1.I beni immobili di proprietà e in uso all’Amministrazione comunale possono essere concessi in uso temporaneo ad Associazioni, Fondazioni, Comitati, ed altre persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta per attività culturali, formative, ricreative, sportive ed amatoriali e per convegni, congressi, riunioni e mostre, ecc.
2.Per l’uso degli immobili di cui al precedente comma, è dovuta il pagamento di una tariffa, salvi i casi previsti dalla Legge 7/12/2000 n. 383 art. 32 e dalla Legge 11/8/1991 n. 266, determinata annualmente dal responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, tenuto conto dei seguenti criteri:
-il recupero delle spese di gestione e della manutenzione ordinaria;
-i costi del personale utilizzato per la pulizia, l’apertura e chiusura, la custodia, ecc.
3Le modalità generali di concessione per uso temporaneo sono stabilite dal presente
Regolamento.
4La concessione in uso temporaneo è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, sentito il Direttore Generale, compatibilmente con la programmazione dell’uso degli spazi, stabilita annualmente dal settore competente, e delle generali necessità dell’Amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni che seguono, tenendo conto per quanto possibile della successione cronologica delle richieste.
Articolo 19
Autorizzazione
1.La procedura per richiedere l’uso temporaneo d’immobili o loro porzione ha inizio, con la presentazione della richiesta da parte del legale Rappresentante dell’Associazione, o Società, od Ente o del singolo cittadino.
2.Tutte le richieste devono essere inoltrate al Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3.Nella richiesta di cui al comma 1 sono definiti i particolari tecnici ed organizzativi della concessione stessa e devono essere indicati i responsabili dell’iniziativa.
4.Le richieste dovranno pervenire al Comune almeno 30 giorni prima della data di programmazione dell’iniziativa.
5.L’autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio tecnico. Contestualmente al rilascio della concessione viene sottoscritto, dal richiedente e dal Responsabile del Settore, un foglio di patti e condizioni nel quale vengono stabiliti i rispettivi diritti ed oneri.
6.Dell’autorizzazione sono indicate le fasce orarie di utilizzo; eventuali deroghe devono essere richieste in anticipo ed espressamente autorizzate dal funzionario competente.
Articolo 20
Revoca
1.Il Responsabile di settore, che ha rilasciato l’autorizzazione, ha facoltà, con preavviso di almeno 24 ore, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare le date di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo degli spazi.
2.Le limitazioni di cui al precedente comma devono essere previste nel foglio di patti e condizioni di cui al successivo art. 21 con la clausola espressa che il concedente rinuncia a rivalersi nei confronti dell’Amministrazione comunale per qualsiasi danno possa derivarne.
Articolo 21
Oneri a carico del richiedente/concessionario
1.In tutti gli spazi sono vietate le pubblicità con qualsiasi mezzo, se non autorizzate preventivamente dal Comune.
2.I cartelloni pubblicitari devono essere installati in zone sicure e devono essere di materiale non contundente e comunque tali da non recare danno a cose e persone.
3.I richiedenti devono utilizzare gli spazi direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
4.I richiedenti sono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell’utilizzazione dei locali, degli attrezzi, dei servizi, ecc. in modo da evitare qualsiasi danno a terzi, alle attrezzature e quant’altro di proprietà o in uso al Comune e restituire lo spazio nelle condizioni in cui è stato loro consegnato.
5.In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile l’ultimo concessionario che ha
utilizzato lo spazio.
6.I concessionari rispondono, in via diretta ed esclusiva, di danni a persone o cose, assumono
ogni responsabilità civile, penale ed economica derivante dall’operato, anche omissivo, del personale da loro designato, o comunque di terzi impegnati a qualsiasi titolo dai concessionari.
7.Il concessionario deve essere in possesso di polizza RCT a copertura di eventuali danni che l’esercizio dell’attività, per la quale lo spazio è stato concesso, potrebbe arrecare a persone o cose.
8.Nessun lavoratore può accedere e lavorare negli spazi comunali senza essere in regola con le norme assicurative, fiscali e previdenziali vigenti.
9.I concessionari rispondono inoltre nei confronti del Comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o cose di proprietà dello stesso da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione.
10.Sarà cura del concessionario ottenere permessi, nulla osta, ed ogni altro atto di assenso e/o autorizzazioni necessari per lo svolgimento della manifestazione. Il concessionario rimane responsabile delle autorizzazioni dell’immobile senza rischi per l’Amministrazione comunale.
Articolo 22
Allestimenti
1.Per le manifestazioni che richiedano l’installazione di attrezzature o impianti di cui i locali non sono dotati, i concessionari devono provvedere a propria cura e spesa all’acquisizione, sistemazione, smontaggio e asporto.
2.Queste ultime operazioni devono avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini fissati nell’atto di autorizzazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dello spazio per altre attività.
3.Le operazioni di montaggio e smontaggio di cui al precedente comma devono svolgersi, ove
necessario, sotto il controllo del personale del Comune onde evitare danni alle strutture fisse e
mobili degli spazi, danni che saranno in ogni caso posti ad esclusivo carico dei concessionari
medesimi.
Articolo 23
Beni di proprietà del richiedente
1.Il Comune ed il personale addetto non assumono alcuna responsabilità relativamente ai beni (depositati nei locali) di proprietà o in uso al concessionario; pertanto, il Comune non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli spazi.
Articolo 24
Tariffe
1.Per l’uso degli spazi è dovuto da parte degli utenti il pagamento delle tariffe stabilite con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, sentito il Responsabile dell'Ufficio ragioneria, secondo i seguenti criteri:
a)Quota per uso locali:
-Spazi espositivi e culturali; la quota è determinata in base alla superficie del bene, al suo pregio artistico, alla sua ubicazione.
-Impianti sportivi e scolastici; la quota è determinata in base alla superficie del bene, alla sua ubicazione, alla sua destinazione, alla capienza di spettatori.
-Locali comunali; la quota è determinata in base alla superficie del bene, alla sua ubicazione, alla sua destinazione, al suo pregio artistico.
b)Quota per spese generali dei locali:
-La quota è determinata in base ai consumi presunti di acqua, luce, riscaldamento, telefono e pulizie.
c)Quota per spese diverse:
-Tutte le altre spese del personale comunale eventualmente adibito all’iniziativa e del materiale fornito vengono addebitate a consuntivo sulla base dei reali oneri accertati.
2.Le richieste presentate da associazioni, fondazioni, comitati ed altre persone fisiche e giuridiche che, svolgono attività senza scopo di lucro, beneficiano di una riduzione del 50% delle tariffe determinate secondo i criteri di cui al precedente comma.
3.Il pagamento delle tariffe per l’uso degli spazi avviene prima dell’utilizzo dello stesso e secondo le modalità fissate nell’atto di autorizzazione.
Articolo 25
Vigilanza
1.Il Comune ha ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull’uso dello
spazio e delle attrezzature nel corso della concessione temporanea.
2.A tal fine i concessionari sono obbligati a prestare la più ampia collaborazione ai funzionari del Comune o ai loro eventuali coadiutori e tecnici incaricati della vigilanza e del controllo, fornendo tutti i chiarimenti che venissero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
Tale onere è inserito nell’atto d’autorizzazione di cui al precedente art. 21.
3.In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e fatto salvo il
risarcimento degli eventuali danni arrecati, i concessionari debbono immediatamente
ottemperare agli ordini che venissero impartiti dai funzionari preposti alla vigilanza, pena la
revoca immediata della concessione.
Articolo 26
Revoca per motivi di pubblico interesse
1.Il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione per motivi di pubblico
interesse senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
Articolo 27
Disposizioni finali
L'Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con il Responsabile del Settore Servizi Finanziari, presenterà alla Giunta Comunale, entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno, relazione sullo stato di gestione del patrimonio immobiliare comunale.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio Tecnico provvederà ad accertare, individuare e quantificare il numero degli immobili di proprietà comunale nella disponibilità di soggetti terzi, con specificazione del relativo provvedimento concessorio o del relativo titolo negoziale, indicando quelli eventualmente occupati da terzi senza titolo; nei successivi 60 giorni si provvederà ad avviare le procedure per l'assegnazione di tali immobili secondo i criteri previsti dal presente Regolamento, previo ritorno degli stessi nella disponibilità dell’Ente, liberi da cose e persone, salvi i casi in cui detti locali siano utilizzati dai soggetti di cui alla Legge 7/12/2000 n. 383 art. 32 e alla Legge 11/8/1991 n. 266, laddove si svolgano comprovate attività di interesse sociale, nei quali casi il rilascio avverrà improrogabilmente ad avvenuto espletamento delle procedure ad evidenza pubblica previste dal Regolamento.
Il presente regolamento non si applica ai casi in cui la concessione di un immobile sia prevista nell'ambito di un appalto di servizi o di una concessione di servizi, nonché ai casi in cui la concessione di un immobile sia comunque funzionale all'espletamento di servizi previsti in atti di programmazione e/o pianificazione Regionali, Provinciali, Comunali, Distrettuali o di Ambito Territoriale”.
Il presente regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione presso l’Albo Pretorio Comunale, ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale, decorsi quindici giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 dello Statuto Comunale e 124 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267; lo stesso regolamento dovrà essere inserito nel sito internet del Comune.
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