PARTITO DEMOCRATICO - GRUPPO CONSILIARE DI ORIA
Spett.Le Presidente del Consiglio Comunale di Oria
E, pc. Spett.le Segretario-Direttore Generale
E, pc. Sindaco Comune di Ceglie Messapica
Componente ATO BR/2
E, PC. Sindaco Comune di Erchie
Componente ATO BR/2
E, pc. Sindaco Comune di Francavilla F.na
Componente ATO BR/2
E, pc. Sindaco Comune di S.Michele Salentino
Componente ATO BR/2
E, pc. Sindaco Comune di Latiano
Componente ATO BR/2
E, pc. Sindaco Comune di S.Pancrazio S.no
Componente ATO BR/2
E, pc. Sindaco Comune di Villa Casteli
Componente ATO BR/2
E, pc. Sindaco Comune di Torre S.S.
Componente ATO BR/2
E p.c. Corte dei Conti Sezione Controllo per la Puglia
Via Matteotti n. 56 72121 Bari
E, p.c. Istituto Revisori Contabili
c/o ODCEC Brindisi
Via Carmine n. 44 Brindisi
Oggetto : Incompatibilità revisore ATO BR/2
Gentili Componenti,
Premesso che:
• In data 15 marzo 2006 con atto n.8 il Consiglio Comunale di Oria deliberava la nomina del Collegio dei revisori contabile per il triennio 2006/2009, e in particolare la nomina del dott. Farina Gianluca in qualità di presidente del sunnominato Organo di controllo.
• nel corso del 2007 il Sindaco del Comune di Oria ha assunto l’incarico di Presidente dell’ ATO ( ambito ottimale BR/2) ;
• su proposta del suo presidente nonché Sindaco di Oria, formulata in totale spregio alle norme di legge e in ragione dell’uso improprio dei poteri conferitegli, l’assemblea dell’ATO con deliberazione del 08/07/2008 n. 9,ha nominato lo stesso dott. Farina Gianluca revisore unico del suddetto consorzio ATO
• che dalla stessa delibera è evidente l’assoluta omissione della valutazione circa le condizioni di incompatibilità e ineleggibilità del revisore di cui all’art. 236 tuel e 2399 c.c.;
Dato che :
• in virtù della nomina di cui sopra si è appalesata con solare evidenza l’incompatibilità dettata dall’art. 236 comma 1 e comma 3 del TUEL e dall’art. 2399 comma 2 del C.C. ,norme queste inderogabili dai regolamenti e dagli statuti comunali ovvero “ I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”. A tale fine si precisa che il concetto di controllo, come previsto dall'articolo 2359 del c.c., può anche prescindere dall'esistenza di una partecipazione maggioritaria al capitale sociale e che, più ampiamente, sussiste una situazione di ' controllo ' o di ' vigilanza ' quando: - l'ente pubblico dispone della maggioranza di voti che possono essere esercitati nell'assemblea ordinaria dell'altro ente giuridico; - l'ente pubblico dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria dell'altro ente giuridico; - l'ente pubblico esercita un'influenza dominante sull'altro ente giuridico in virtù di particolari vincoli contrattuali; Anche secondo la Corte di Cassazione, il concetto di vigilanza comprende 'ogni forma di ingerenza o di controllo del comune nell'attività dell'ente controllato, senza la necessità che la vigilanza si esplichi nelle forme più penetranti dell'annullamento o dell'approvazione degli atti del medesimo'.
• inoltre, lo stesso art. 2399 c.c. lett. c dispone che l’incompatibilità sussiste nei confronti di “coloro che sono legati dalla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’esistenza”, e pertanto il riferimento al rapporto di lavoro o rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita induce a ritenere l’ineleggibilità dello stesso revisore, già presidente del collegio dei revisori di un comune partecipante all’ATO, quale revisore unico dello stesso ATO;
• garantire l’indipendenza del sindaco (rectius del revisore) significa evitare ogni tipo di sudditanza psicologica che difficilmente, per non dire mai, si concilia con l’assegnazione (all’interno di un gruppo) di una pluralità di incarichi ad un unico soggetto poiché esporrebbe il sindaco (rectius il revisore) alle rischiose condizioni di subire pressioni che soggetti distinti sicuramente meglio respingerebbero: così in dottrina P. Ceroli e S. Cocchini, Sulla carico di sindaco il rebus dell’indipendenza, in Sole 24 Ore – L’Esperto Risponde, Ed. n. 50 del 27/06/2005;
• è compresa nella previsione legislativa di un rapporto di lavoro, sia esso autonomo o subordinato, ma anche nello stesso riferimento che fa l’art. 236 tuel allorquando contempla il riferimento a incarichi e consulenza, la causa di incompatibilità per il revisore che assolve il medesimo incarico presso il comune partecipante all’ato e la stessa partecipata ato (interpretazione condivisa da dall’Assonime nella circolare n. 18 del 14/04/05);
• L’ATO BR/2 in considerazione della succitata causa di in contabilità non ha provveduto alla rimozione entro 10 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di elezione dell’organo;
Poiché
• È seriamente compromessa sia la condizione di imparzialità e di oggettività nelle decisioni che di idoneità al corretto svolgimento delle proprie funzioni di presidente del collegio dei revisori del Comune di Oria;
• È seriamente compromessa il principio di indipendenza nelle decisione per evidente nesso di decisioni fra l’ente Comune di Oria e l’ente Ato ;
• È evidente il conflitto di interessi;
• Il sunnominato revisore non risulta iscritto ad Albo professionale ma solo al Registro dei Revisori contabili tanto da appalesarsi l’inelegibilità dell’incarico stesso;
Sulla base di quanto sopra:
I sottoscritti Domenico D’Ippolito, Giancarlo Marinò, Tommaso Carone, Giuseppe Malva, Mario De Nuzzo, quali consiglieri eletti nel Consiglio Comunale di Oria,
Chiedono con URGENZA
Al Presidente del Consiglio Comunale
• di rimuovere tale causa di incompatibilità e di ineleggibilità e convochi un consiglio comunale con detto argomento all’ordine del giorno.
In mancanza ci vedremo costretti a deferire alle autorità interessate.
Con osservanza
Oria 01 agosto 2008
Domenico D’Ippolito Giancarlo Marinò Tommaso Carone Giuseppe Malva Mario De Nuzzo
2 commenti:
Non sono convinto della incompatibilità del Presidente dei Revisori dei Conti del Comune di Oria nominato anche Revisore Unico dell'ATO di Bacino presieduta dal Sindaco Cosimo Ferretti .
In questa materia così delicata è sempre bene non avere mai certezze assolute soprattutto quando diversi e autorevoli orientamenti vengono riportati nello stesso parere del Sole 24 Ore in ordine alle incompatibilità dei Sindaci (revisori) del settore privato previste dall'art. 2399 comma 2 del C.C.
Difatti gli ordini professionali con il documento del 23 giugno 2004, hanno voluto ribadire come l’indipendenza non è un requisito che il sindaco (revisore) deve soddisfare in maniera assoluta e in assonanza a questo principio è stata confermata la tesi per cui non sussistono condizioni di incompatibilità per i sindaci (revisori) che rivestono lo stesso ruolo in più società del gruppo tenuto conto che «non sia riscontrabile una compromissione dell’indipendenza del sindaco, dal momento che, in ogni caso, si cerca di garantire un sistema di controlli più efficace all’interno del gruppo stesso, nell’interesse di tutti i soggetti interessati».
Peraltro in applicazione del conforme principio giurisprudenziale che le cause di incompatibilità possono essere fatte valere solo in presenza di espresse e precise disposizioni di legge (senza possibilità di applicazione analogica) gli stessi ordini professionali hanno sostenuto, come riportato sempre nel citato parere, che «in mancanza di un espresso divieto esplicitato nella sede propria, sia consentita l’assunzione della carica di sindaco (revisore) anche in più società del medesimo gruppo».
Ancora più semplice appare la questione per gli organi di revisione contabile degli enti locali (Collegio dei Revisori dei Conti - Revisore Unico) atteso laddove l’art. 236 terzo comma del T.U. 267/2000 prevede che “ I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso” il riferimento non può essere certo agli incarichi di revisione contabile presso gli enti locali od organismi associativi degli stessi.
Si pensi che anche un consigliere comunale del Comune di Oria, in possesso dei richiesti requisiti professionali, potrebbe essere nominato Revisore Unico della nostra ATO (parere ANCI-RISPONDE del 21.05.2007) poiché il comma 2 del citato articolo 236, stabilisce, tra l’altro, che l’incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi dell’ente; cioè, nel caso specifico, dai componenti dell’assemblea dell’ATO; non è prevista invece l’esclusione dalla possibilità di svolgere l’incarico di revisore da parte di un componente di un consiglio comunale dei comuni aderenti.
La stessa ANCI-RISPONDE con parere del 25.08.2003 in materia di incompatibilità tra carica di revisore di un consorzio e di comuni appartenenti allo stesso consorzio ha ricordato che la normativa vigente in materia di enti locali non contempla alcun divieto per un revisore di ricevere incarichi professionali da più enti locali. Ciò appare del tutto ovvio in quanto il revisore non pretende certo di assumere una carica politica e manca in radice la ratio giustificativa di un’eventuale divieto elettorale, etc.
Pertanto nel caso del Presidente dei Revisori dei Conti del Comune di Oria non si verifica cumulo fra incarichi di consulenza e di revisione legale dei conti; peraltro, la situazione rappresentata potrebbe in qualche modo far sorgere dubbi circa il requisito di indipendenza del Revisore, considerato che gli stessi soggetti (sindaco e Revisore dei conti) ricoprono incarichi identici sia nell’Ente controllante che nella ATO controllata.
In questa ottica, possono essere utili le raccomandazioni, ma si tratta solo di raccomandazioni e non di obblighi di legge,, espresse dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nel documento “Indipendenza del Sindaco e del Revisore contabile” del 25 gennaio 2005:
“l’assunzione della carica di sindaco (leggasi revisore) in più società (enti) dello stesso gruppo è perfettamente ammissibile (punto 7 delle conclusioni); per la verifica del requisito di indipendenza, viene stabilita una soglia critica; infatti, si stabilisce che detto requisito venga meno quando il totale dei corrispettivi ricevuti da un singolo cliente / gruppo supera, per servizi di revisione e non, il 15% dei totale dei compensi del professionista / studio associato (punto 6). “
Quindi nonostante non si verifichi una situazione di cumulo fra incarichi di consulenza e di revisione, è quantomeno consigliata la verifica del requisito di indipendenza del revisore, per quale, in assenza di una specifica definizione di legge, si ritiene utile il riferimento alla soglia del 15% dei compensi, individuata dal Documento CNDC del 25.1.2005.
Tuttavia è solo un mio parere.
Leonzio Patisso
Confermo che non vi è incompatibilità perchè gli incarichi e le consulenze che i revisori non possono assumere presso gli enti da loro controllati sono quelli di natura diversa dalla revisione contabile.
Avv. Pasquale Fistetti
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