venerdì 27 dicembre 2013

ORIA RIUSCIRA' AD OTTENERE FINANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE REG/LE 17/12/2013, n. 44 ???

Udite... udite... udite! Trattasi di legge dichiarata urgente e che non comporta alcuna implicazione di natura finanziaria a carico del bilancio della Regione Puglia. Domanda: da dove prenderanno i soldi?

Fonte notizia QUI

Borghi più belli d’Italia in Puglia:
 Legge regionale Pubblicata, con dichiarazione di urgenza, nel bollettino ufficiale regionale n.169 del 20 dicembre 2013 la Legge regionale n. 44 “Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d’Italia in Puglia”. 
 La finalità della legge è promuovere interventi a favore dei borghi storici riconosciuti e impegnati in programmi di tutela del patrimonio culturale e ambientale, secondo le finalità proprie del club denominato “I borghi più belli d’Italia”, promosso e sostenuto dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), ovvero insigniti del riconoscimento di Sito UNESCO, Città Slow, Bandiera Arancione, Borghi Autentici. 
Sono ammessi a contributo regionale gli interventi, proposti anche da soggetti privati, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, alla riqualificazione urbana, alla conservazione e al restauro del patrimonio edilizio e degli spazi liberi. Per beneficiare dei finanziamenti il Comune deve presentare annualmente alla Giunta regionale un programma di riqualificazione del borgo storico, approvato dal Comune stesso, che deve essere conforme alle finalità della suddetta legge.
 Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate alla Giunta regionale dal Sindaco del comune nel cui territorio è situato il borgo, corredate della documentazione indicata nel testo di legge.


 LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2013, n. 44 “Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d’Italia in Puglia”.
 IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
 La seguente legge:
Art. 1 Finalità 
 1. La Regione Puglia interviene a sostegno delle iniziative rivolte alla conservazione, recupero e valorizzazione dei borghi storici presenti nel territorio regionale e riconosciuti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, al fine di tutelare il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale dei piccoli comuni pugliesi, nonché di promuovere l’immagine del territorio regionale nell’ambito del segmento del turismo di qualità, anche in considerazione della potenziale attrazione turistica dei centri stessi.
 2. La Regione, in armonia con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo, nei programmi di sviluppo locale e nelle politiche di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, promuove interventi a favore dei borghi storici riconosciuti e impegnati in programmi di tutela del patrimonio culturale e ambientale, secondo le finalità proprie del club denominato “I borghi più belli d’Italia”, promosso e sostenuto dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), ovvero insigniti del riconoscimento di Sito UNESCO, Città Slow, Bandiera Arancione, Borghi Autentici.
3. Sono ammessi a contributo regionale gli interventi, proposti anche da soggetti privati, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, alla riqualificazione urbana, alla conservazione e al restauro del patrimonio edilizio e degli spazi liberi.
 4. Nell’assegnazione dei contributi è data priorità agli interventi finalizzati alla conservazione, al recupero, al restauro delle aree e degli immobili pubblici, a infrastrutture atte a migliorare la connettività alla rete internet e alla rimozione di elementi architettonici e di arredo urbano in contrasto con la peculiarità dei borghi, nonché alla incentivazione di reti intercomunali finalizzate alla valorizzazione dei borghi storici.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si considerano borghi storici gli agglomerati insediativi che hanno ottenuto il riconoscimento dal club “I borghi più belli d’Italia” o delle Bandiere Arancioni o delle Città Slow o dell’UNESCO o dei Borghi Autentici e conservano nell’organizzazione territoriale, nell’assetto urbanistico o nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, politiche, sociali e culturali connesse alle caratteristiche del territorio.
2. Gli interventi di riqualificazione di cui all’articolo 1 consistono, in particolare, in opere che:
 a) sono finalizzate alla rimozione di elementi contrastanti con le regole e i principi generatori della struttura morfotipologica di lungo periodo sotto il profilo delle modalità d’uso, funzionalità ambientali, sapienze e tecniche costruttive;
b) contribuiscono in maniera significativa al miglioramento dell’aspetto estetico dei tessuti insediativi e dei singoli edifici, utilizzando materiali da costruzione, sistemi e tecniche costruttive coerenti con i caratteri morfotipologici locali e orientati alla tendenziale chiusura dei cicli (delle acque, dei rifiuti, dell’energia);
c) concorrono alla migliore fruibilità collettiva di beni storici, artistici e sociali esistenti;
d) sono rivolte alla produzione e promozione dei prodotti tipici e alla tutela e alla valorizzazione dei mestieri tradizionali;
e) prevedono il rifacimento delle pavimentazioni stradali nei luoghi storici, nelle aree di sosta, nelle vie e piazze, con l’uso di materiali e tecniche tradizionali;
f) riguardano gli elementi espositivi delle piazze e degli spazi aperti, la segnaletica e la cartellonistica, i dispositivi di sicurezza e di protezione;
g) riguardano la sistemazione stradale, il verde pubblico, la numerazione civica, il piano del colore e l’arredo urbano, l’interramento di cavi aerei, il cablaggio delle reti, la mimetizzazione di antenne, la sostituzione di infissi e di elementi metallici non confacenti alla storia urbanistica dei luoghi; h) sono rivolte al recupero delle caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche e ambientali degli ambiti spaziali interessati in coerenza con le destinazioni, prescrizioni e norme urbanistico-edilizie comunali.
Art. 3 Finanziamenti
 1. Per beneficiare dei finanziamenti di cui all’articolo 1, il Comune presenta annualmente alla Giunta regionale un programma di riqualificazione del borgo storico, approvato dal Comune stesso, che deve essere conforme alle finalità della presente legge.
2. Il programma di riqualificazione prevede interventi anche nell’ambito di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana), volti a: a) condividere in rete con altri Comuni i programmi di rigenerazione per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2; b) completare azioni organiche già avviate dallo stesso Comune o da altri enti pubblici o ad esse complementari; c) favorire la qualità degli insediamenti abitativi e la fruibilità turistica dei borghi; d) recuperare la tradizione e le caratteristiche dei luoghi, attraverso progetti peculiari per qualità ed esemplarità della progettazione, con riferimento agli aspetti architettonici, estetici, culturali e sociali, nonché per le soluzioni individuate rispetto ai costi e agli effetti sulla rivalutazione del borgo storico.
 3. Il programma di riqualificazione deve essere corredato, in particolare, della seguente documentazione di base:
 a) relazione illustrativa delle caratteristiche e qualità del centro storico del borgo e del territorio e delle reti intercomunali di appartenenza; b) descrizione e valutazione qualitativa degli interventi inclusi nel programma; c) valutazione degli effetti indotti dal programma nei servizi pubblici e nell’economia locale;
 d) quadro economico riepilogativo dal quale risulti l’entità complessiva e analitica dell’intervento;
e) strumenti di tutela e salvaguardia;
f) indicazione dei soggetti pubblici e privati partecipanti all’attuazione del programma, con l’indicazione dei progetti dei quali sono responsabili e degli impegni assunti.
4. Al comune è affidato il ruolo di promotore e coordinatore di tutte le iniziative e la gestione della rendicontazione degli interventi; a tal fine il comune raccoglie le richieste di contributi dei privati corredate di schede descrittive e del quadro finanziario dell’opera da realizzare.
 5. Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate alla Giunta regionale dal Sindaco del comune nel cui territorio è situato il borgo, corredate della seguente documentazione: a) progetto di massima;
b) relazione tecnica;
c) piano di compatibilità dei singoli progetti, anche di iniziativa dei privati, con gli obiettivi indicati dal programma;
d) dichiarazione del richiedente di non aver richiesto o beneficiato per le medesime opere di contributi regionali o statali.
Art. 4 Aggiornamento dell’elenco 
 L’elenco dei Comuni riconosciuti come i borghi storici ai sensi dell’articolo 2, comma 1, è aggiornato e integrato con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 5 Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta alcuna implicazione di natura finanziaria a carico del bilancio regionale. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
 Data a Bari, addì 17 dicembre 2013
VENDOLA
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