mercoledì 3 maggio 2023

ORIA - IL COMUNE ED UN ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA.

La società Borgo Ducale Srl,  in data 25/09/2020, trasmetteva  al Comune di Oria istanza (prot.13294), ai sensi dell'art. 14 e 23 ter del DRP 6 giugno 2021, n.380, di cambio di destinazione d'uso da residenziale a direzionale del Castello di Oria, di cui è proprietaria”.

Nell'ambito delle procedure d'istruttoria da parte dell'ufficio comunale competente, sorgeva la necessità di determinare i parametri economici VM1 e VM0 ai sensi dell'art. 9, punto 2, comma e), della Legge Regionale Puglia n.18 del 30/04/2019 “Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse” ai fini del calcolo del contributo straordinario di urbanizzazione.

Con nota prot.n. 3156 del 19/02/2021 l'Ufficio Tecnico Comunale richiedeva al Servizio di Valutazione Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate la stima del servizio per la determinazione dei parametri economici.
L'Agenzia delle Entrate - Servizio di Valutazione Immobiliare con nota prot. n. 7374 del 29/04/2021 determinava il costo del servizio da svolgere in € 3.979,50.

La Borgo Ducale srl, a mezzo PEC datata 20/06/2021, richiedeva al Comune di Oria l’annullamento ed archiviazione dell’istanza tendente ad ottenere il cambio di destinazione d’uso per il castello di Oria.

Il Comune di Oria, anziché revocare la predetta richiesta inoltrata all'Agenzia delle Entrate, con prot. n. 13845 del 20/08/2021 sottoscriveva con l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce, Accordo di collaborazione per attività di Valutazione Immobiliare Tecnico-Estimativa, con oggetto “determinazione dei parametri economici VM1 e VM0 ai sensi dell'art. 9 (Contributo straordinario di urbanizzazione per interventi in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso), punto 2, comma e), della Legge Regionale della Puglia n.18 del 2019 “Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse), per il cambio di destinazione d'Uso da residenziale a direzionale del Castello Svevo di Oria (in Catasto al foglio, 82 p/lla 1129 subalterno 5).

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce svolgeva la propria attività mediante trasmissione della Relazione di stima particolareggiata per la determinazione del contributo straordinario ex art. 16 comma 4 del D.P.R. 380/2001 - Progetto di cambio di destinazione d’uso da residenziale a direzionale, acquisita  al prot. n. 16097 del 01/10/2021 del Comune di Oria, seguita da nota di addebito n. 1283/2021 del 03/11/2021 pari ad € 3.979,50.

Con determinazione n.1440 del 30/12/2022, a firma del Dirigente dell'UTC, avente per oggetto: "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - Attività di consulenza estimale eseguita da Agenzia delle Entrate sede di Lecce per cambio di destinazione d`uso del Castello di Oria." veniva disposto il pagamento di euro 3.979,50 in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce.

A mezzo PEC datata 07/02/2023 inviavo al Comune di Oria istanza di accesso civico ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n. 33/2013, avente il seguente contenuto: "Premesso che  attraverso articoli di stampa ho avuto modo di apprendere che la Borgo Ducale srl, a mezzo PEC datata 20/06/2021, ha richiesto al Comune di Oria l’annullamento ed archiviazione dell’istanza tendente ad ottenere il cambio di destinazione d’uso per il castello di Oria; CHIEDO: - ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, che mi venga rilasciata copia dell’accordo di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate di Lecce giusto prot. N. 13845 del 20/08/2021, nonché copia della relazione di stima particolareggiata, rilasciata dalla medesima Agenzia.

In data 16 marzo 2023, stante il silenzio (oltre i 30 giorni previsti dalla legge) da parte del Dirigente dell'UTC, a mezzo PEC inviavo al Segretario Generale del Comune di Oria istanza di riesame della richiesta di accesso civico,  ai sensi e per gli effetti dell’art.5. comma 7 del D.Lgs. n.33/2013. A tutt'oggi (oltre i 20 giorni previsti dalla legge) non ho ricevuto alcuna risposta.

Ritengo che nella fattispecie, oltre al censurabile mancato riscontro alle mie istanze, è evidente il danno alle casse comunali per aver speso inutilmente denaro pubblico per una pratica che doveva intendersi archiviata su richiesta della Borgo Ducale srl.

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