mercoledì 7 dicembre 2022

ORIA - ANTENNE TELEFONIA: FUNZIONARI DEL COMUNE CONTINUANO A CREARE PROBLEMI CON IL LORO "SILENZIO"


Ricordate la storia dell'antenna ILIAD installata su un immobile di proprietà della moglie di un consigliere comunale di maggioranza? Si è ancora in attesa di conoscere il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato relativa al ricorso presentato dalla società telefonica in opposizione alla decisione del TAR di Lecce di accogliere il ricorso di 4 cittadini oritani che si sono opposti a tale installazione. Il Comune si costituì in giudizio presso il TAR di Lecce, ingaggiando un avvocato del Foro di Roma per contrastare l'azione dei cittadini, sborsando circa 10mila euro di denaro pubblico.

Nella vicenda svolse un ruolo importante, in negativo, un funzionario comunale che avendo deciso di non rispondere entro i termini previsti fece scattare quel famigerato "silenzio-assenso" che permise ad ILIAD di installare l'antenna in Via Morgagni. 

Orbene, ho elementi per affermare che tale funzionario non ha perso il vizietto del SILENZIO, se si considera il contenuto dell'ordinanza N. 01825/2022 REG.PROV.COLL.-N. 00867/2022 REG.RIC.  del TAR di Lecce, pubblicata il 21/11/2022, che vi invito leggere. Particolare curioso: fino ad oggi il Comune di Oria non si è costituito in giudizio presso il TAR per difendere l'operato del funzionario comunale, a differenza del caso dell'antenna ILIAD di cui in premessa. Sarei curioso di sapere i motivi circa questa disparità di trattamento!!!

Pare di capire che questo ricorso fa riferimento ad una sorta di retromarcia circa la decisione di concedere alla compagnia telefonica, in locazione, parte di un'area di proprietà comunale (RedioChianca accenna alla particella catastale attinente all'ex macello comunale). RadioChianca riferisce inoltre che la stessa situazione di silenzio-retromarcia si è verificata in danno della ILIAD, alla quale nell'inverno 2021 funzionari comunali avevano proposto di installare un'antenna nei pressi del nuovo cimitero, come sito alternativo a quello richiesto (su area privata già adibita a serre floricole in fondo a Via Mogadiscio). Per il momento è tutto!

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 867 del 2022, proposto da

Cellnex Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Oria, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la dichiarazione di illegittimità

del silenzio serbato sull'istanza congiunta, presentata dalla Società ricorrente e da Wind Tre S.p.A., avente ad oggetto l'autorizzazione ex art. 87 D .Lgs. n. 259/2003 e ss.mm. per la realizzazione di una Stazione Radio Base a servizio della telefonia mobile Wind Tre S.p.A., su infrastruttura di proprietà CELLNEX ITALIA S.p.A., da ubicare nel Comune di Oria, via Strada Provinciale 51, identificato al N.C.T. della provincia di Brindisi, Comune censuario di Oria, al Foglio di mappa n° 42 particella n° 832 inoltrata in data 04/05/2021 (pratica S.U.A.P. n.1530 del 04/05/2021 - Codice Pratica: 13264231005-04052021-1530), nonché sull’istanza del 12/11/2021, contenente richiesta all’Amministrazione Comunale intimata di considerare l’ipotesi di concedere in locazione parte della particella, proposta dall’Amministrazione Comunale, identificata catastalmente al Fg. 42 particella 692, al fine di delocalizzare l’impianto così come progettato;

nonché per l'accertamento:

- dell'obbligo del Comune di Oria di provvedere in relazione alle medesime istanze;

- della fondatezza, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a. della pretesa della Società ricorrente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.,

e per la condanna del Comune di Oria all'adozione di un provvedimento espresso, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a..


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