La
petizione popolare lanciata dall’associazione Mente Civica relativa al castello
di Oria sta suscitando un notevole interesse…..non solo ad Oria! Oltre ai
numerosi sottoscrittori si registra la spontanea collaborazione di alcune
persone a raccogliere firme sia nella città di Oria che altrove.
Si è comunque
registrata qualche perplessità da parte di qualcuno che preferirebbe lasciare
qualsiasi iniziativa nelle mani del Comune, anche in considerazione del fatto
che stando a quanto pubblicato nelle scorse settimane dal giornale online Lo Strillone,
vi sarebbero in atto prove di accordi fra l’amministrazione comunale ed i
proprietari del castello.
Le
prove di accordi avrebbero per oggetto la possibilità che i proprietari del
castello ottengano il cambio di destinazione d’uso allo scopo di poter
effettuare in ogni locale e spazio aperto attività di ristorazione ed
intrattenimento per matrimoni; eventi anche di genere musicale. In cambio la
Borgo Ducale srl, proprietaria del castello, consentirebbe le visite
turistiche nella sola parte monumentale, in alcuni mesi dell’anno, in
determinati giorni ed orari.
Il
tutto dovrebbe passare attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione fra
la Borgo Ducale srl e l’Amministrazione Comunale di Oria.
A mio
parere, allo stato attuale, la normativa vigente e lo strumento urbanistico non
consentono il suddetto cambio di destinazione d’uso …… nemmeno ricorrendo alla
deroga prevista dall’art.14, comma 1 bis, del Testo Unico Edilizia.
Per il
momento sorvolo sul contenuto della bozza di convenzione fatta pervenire ufficiosamente
dalla Borgo Ducale srl alla sindaca di Oria, riservandomi di pubblicarla
successivamente.
A mio
parere, è vergognoso apprendere di questa sorta di baratto, o ricatto da parte
dei proprietari del castello, i quali sarebbero disposti a consentire le visite
al castello solo a una certa condizione!
Ritengo
che le questioni debbano viaggiare su due binari differenti e svincolati l’uno
dall’altro. Su un binario andrebbe posta la questione relativa alla
concedibilità da parte del Comune del cambio di destinazione d’uso in base alle
leggi vigenti; sull’altro binario la fruibilità da parte del pubblico per scopi
turistico-culturali, che è stata interrotta da questi proprietari, se si
considera che i precedenti proprietari hanno sempre consentito le visite.
E’ innegabile
che una eventuale convenzione recante accordi circa l’apertura al pubblico del
castello avrebbe valore semplicemente privatistico. Una volta ottenuto il
cambio di destinazione d’uso e le licenze per attività di ristorazione, la
Borgo Ducale srl (o futuro proprietario) potrebbe in qualsiasi momento decidere,
impunemente, di non fare più visitare il castello, nella consapevolezza che le
ottenute autorizzazioni non potrebbero essere revocate!
Spero
di essere stato chiaro!
L’iniziativa
dell’associazione Mente Civica Oria prescinde dalle scelte degli attuali
proprietari e dell’amministrazione comunale in carica, perché il riconoscimento
di interesse eccezionale del castello rimarrebbe per sempre e comporterebbe l’obbligo
dell’apertura al pubblico anche in caso di vendita ad altri. Fra l’altro la
possibilità di effettuare ristorazione per matrimoni farebbe aumentare il
valore commerciale del castello.
Pertanto,
concludo col chiedervi di sottoscrivere e fare sottoscrivere la petizione
popolare in argomento.
P.S.: per
chi non lo avesse capito faccio parte dell’associazione Mente Civica Oria.
CODICE
DEI BENI CULTURALI, d.lgs.42/ 2004
Art. 104. Fruizione di beni
culturali di proprietà privata
1.
Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
a)
i beni culturali immobili indicati all’articolo 10,
comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;
b) le collezioni dichiarate di interesse culturale;
b) le collezioni dichiarate di interesse culturale;
2.
L’interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è
dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.
3. Le
modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che
ne dà comunicazione al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si
trovano i beni.
Art. 10. Beni culturali
1. Sono
beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni,
agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico
e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico.
………………..omissis………….
3.
Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione dell’interesse
culturale prevista dall’articolo 13:
a)
le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a
soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;