sabato 23 novembre 2019

PERCHE’ FIRMARE LA PETIZIONE POPOLARE CIRCA IL CASTELLO DI ORIA.

La petizione popolare lanciata dall’associazione Mente Civica relativa al castello di Oria sta suscitando un notevole interesse…..non solo ad Oria! Oltre ai numerosi sottoscrittori si registra la spontanea collaborazione di alcune persone a raccogliere firme sia nella città di Oria che altrove.
Si è comunque registrata qualche perplessità da parte di qualcuno che preferirebbe lasciare qualsiasi iniziativa nelle mani del Comune, anche in considerazione del fatto che stando a quanto pubblicato nelle scorse settimane dal giornale online Lo Strillone, vi sarebbero in atto prove di accordi fra l’amministrazione comunale ed i proprietari del castello.
Le prove di accordi avrebbero per oggetto la possibilità che i proprietari del castello ottengano il cambio di destinazione d’uso allo scopo di poter effettuare in ogni locale e spazio aperto attività di ristorazione ed intrattenimento per matrimoni; eventi anche di genere musicale. In cambio la Borgo Ducale srl, proprietaria del castello, consentirebbe le visite turistiche nella sola parte monumentale, in alcuni mesi dell’anno, in determinati giorni ed orari.
Il tutto dovrebbe passare attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione fra la Borgo Ducale srl e l’Amministrazione Comunale di Oria.
A mio parere, allo stato attuale, la normativa vigente e lo strumento urbanistico non consentono il suddetto cambio di destinazione d’uso …… nemmeno ricorrendo alla deroga prevista dall’art.14, comma 1 bis, del Testo Unico Edilizia.

Per il momento sorvolo sul contenuto della bozza di convenzione fatta pervenire ufficiosamente dalla Borgo Ducale srl alla sindaca di Oria, riservandomi di pubblicarla successivamente.
A mio parere, è vergognoso apprendere di questa sorta di baratto, o ricatto da parte dei proprietari del castello, i quali sarebbero disposti a consentire le visite al castello solo a una certa condizione!
Ritengo che le questioni debbano viaggiare su due binari differenti e svincolati l’uno dall’altro. Su un binario andrebbe posta la questione relativa alla concedibilità da parte del Comune del cambio di destinazione d’uso in base alle leggi vigenti; sull’altro binario la fruibilità da parte del pubblico per scopi turistico-culturali, che è stata interrotta da questi proprietari, se si considera che i precedenti proprietari hanno sempre consentito le visite.

E’ innegabile che una eventuale convenzione recante accordi circa l’apertura al pubblico del castello avrebbe valore semplicemente privatistico. Una volta ottenuto il cambio di destinazione d’uso e le licenze per attività di ristorazione, la Borgo Ducale srl (o futuro proprietario) potrebbe in qualsiasi momento decidere, impunemente, di non fare più visitare il castello, nella consapevolezza che le ottenute autorizzazioni non potrebbero essere revocate!
Spero di essere stato chiaro!

L’iniziativa dell’associazione Mente Civica Oria prescinde dalle scelte degli attuali proprietari e dell’amministrazione comunale in carica, perché il riconoscimento di interesse eccezionale del castello rimarrebbe per sempre e comporterebbe l’obbligo dell’apertura al pubblico anche in caso di vendita ad altri. Fra l’altro la possibilità di effettuare ristorazione per matrimoni farebbe aumentare il valore commerciale del castello.
Pertanto, concludo col chiedervi di sottoscrivere e fare sottoscrivere la petizione popolare in argomento.
P.S.: per chi non lo avesse capito faccio parte dell’associazione Mente Civica Oria.


CODICE DEI BENI CULTURALI, d.lgs.42/ 2004


Art. 104. Fruizione di beni culturali di proprietà privata
1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
a) i beni culturali immobili indicati all’articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;
b) le collezioni dichiarate di interesse culturale;

2. L’interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.

3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni.

Art. 10. Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
………………..omissis………….
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione dell’interesse culturale prevista dall’articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

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