venerdì 25 ottobre 2019

IL CASTELLO DI ORIA E LA CHIMERA DEL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PER BANCHETTI NUZIALI.

Secondo un recente articolo di stampa l'amministrazione comunale di Oria sta valutando la possibilità di concedere ai proprietari del castello il cambio di destinazione d'uso per fare attività di ristorazione per matrimoni.

Dopo aver letto il libro del Dr. Glauco Caniglia "Il castello di Oria: vicende giuridiche e prospettive di valorizzazione", personalmente ritengo che ciò potrà difficilmente verificarsi se si considera che dai capi d'imputazione formulati dalla Procura della Repubblica nei confronti dei coniugi Romanin e di altri dieci soggetti emerge una importante questione:
# L'asserita illegittimità dell'autorizzazione n.1597 del 26/01/2011, rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, per il cambio di destinazione d'uso del piano terra del castello, nell'ambito del procedimento ex art.4 del D.P.R. n.447/1998, per l'apertura di un pubblico esercizio di tipo "A"; autorizzazione ritenuta illegittima "in quanto distingue, artificiosamente, tra parte monumentale  e non monumentale assentendo una destinazione obiettivamente incompatibile con il valore storico e giuridico del complesso". Dette considerazioni del P.M. trovano origine nella relazione del Consulente Tecnico della Procura Ing. Michele Stella, il quale ritiene che l'intervento progettato fosse incompatibile ab origine con il valore culturale espresso dal bene e sia stata utilizzata la definizione "turistico-culturale" elusivamente per conseguire la necessaria autorizzazione. 
Pertanto, ciò che in linea astratta sarebbe stato possibile (l'utilizzo del castello a fini turistico-culturali) in concreto doveva ritenersi vietato perché nascondeva il suo vero carattere di operazione squisitamente commerciale, ossia trasformare una parte rilevante del maniero in struttura destinata a ristorante per cerimonie e banchetti nuziali e in struttura alberghiera-foresteria.

L'asserita illegittimità dell'autorizzazione n.1597 del 26/01/2011, rilasciata dalla Soprintendenza di Lecce al cambio di destinazione d'uso del piano terra del castello al fine di adibirlo a ristorante per matrimoni e ricevimenti, appare di particolare evidenza, se si considera che la conclusione a cui giunge la Procura della Repubblica di Brindisi sembra coincidere con quella espressa dalla prima sezione del TAR di Lecce con la sentenza n.752/2015, che ha ritenuto tale attività una "speculazione offensiva" del paesaggio storico e del patrimonio architettonico e archeologico, non compatibile con il contesto. In questo caso, la norma cui fare riferimento è l'art.20, comma 1, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che vieta la destinazione dei beni culturali "ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione".
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