venerdì 24 agosto 2018

ORIA - PUBBLICITÀ DELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI CANDIDATI.

Scommettiamo che questo obbligo viene ignorato perché non è mai stato approvato il relativo regolamento di attuazione?

STATUT0 COMUNALE  - Articolo 23 bis
PUPUBBLICITA’ DELLE SPESE ELETTORALI

1. Al fine di favorire la trasparenza ed il corretto svolgimento delle elezioni comunali, i candidati sindaci ed i delegati delle liste di candidati per l’elezione del Consiglio Comunale, unitamente alle candidature ed alle liste, producono una dichiarazione sul limite massimo di spese previsto per la campagna elettorale del Sindaco e delle liste dei Consiglieri, con l’indicazione della provenienza deifondi di copertura.
2. La dichiarazione contiene anche l’impegno a produrre il rendiconto delle predette spese entro 60 giorni dalla data delle elezioni. Il rendiconto deve contenere almeno le principali voci di spesa, i fornitori o prestatori d’opera ed i mezzi di finanziamento.
3. La dichiarazione ed il rendiconto sono pubblicate all’albo pretorio per il periodo di trenta giorni.
4. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, di stampa o fotostampa, radio, televisione, ed ogni altro mezzo di divulgazione debbono indicare il nome del committente responsabile facente riferimento alla lista o al candidato.
5. Con regolamento comunale vengono stabilite le norme che disciplinano le modalità di attuazione del disposto del presente articolo nonché le sanzioni per i casi di inosservanza.

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