Dichiarazione di non autenticità delle asserite esperienze mistiche della Sig.ra Debora Marasco da Manduria. (Fonte www.diocesidioria.it)
Avvertendo fortemente la responsabilità di Pastore della Santa Chiesa di Oria e dovendo tutelare la comunità cristiana da qualsivoglia pericolo, dopo aver consultato collaboratori ed esperti ed anche chi ne è venuto direttamente a contatto, viste le lettere della Congregazione per la Dottrina della Fede n. 074/2007 - 26408 del 27 marzo 2008 e n. 74/2007 - 31396 del 23 febbraio 2010, sono giunto alle considerazioni che:
Confermando e portando a conclusione le direttive dei miei Venerati Predecessori,
Le predette disposizioni vanno in vigore dalla data odierna. Esse sono dettate dalla sollecitudine paterna per la salvaguardia della retta dottrina (cann. 386 § 2 e 823 del C.D.C.), affinché il gregge per il quale Gesù ha versato il Suo Sangue prezioso e sul quale veglia l’amor materno della Vergine Santa non venga turbato da ciò che non viene da Dio.
Oria, dalla Curia Vescovile, 23 gennaio 2012
VINCENZO PISANELLO
Dottore in Utroque Iure
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA VESCOVO di ORIA
Il fenomeno delle presunte apparizioni mariane alla signora Debora Marasco, sorto nel Comune di Manduria già dal settembre 1992 e conosciuto con diverse denominazioni (“Celeste Verdura", "Madonna dell’ulivo benedetto", “Opera d’Amore”), continua tuttora a disorientare un cospicuo numero di fedeli, contravvenendo alle disposizioni emanate al tempo dalle Autorità Ecclesiastiche diocesane. Esso registra una partecipazione numericamente ridotta a livello locale, mentre raggiunge in maniera sempre più estesa vari Paesi, mediante l’utilizzo di internet, la diffusione di libri e riviste e le conferenze capillarmente organizzate che vedono la presenza della signora Marasco.Dottore in Utroque Iure
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA VESCOVO di ORIA
Avvertendo fortemente la responsabilità di Pastore della Santa Chiesa di Oria e dovendo tutelare la comunità cristiana da qualsivoglia pericolo, dopo aver consultato collaboratori ed esperti ed anche chi ne è venuto direttamente a contatto, viste le lettere della Congregazione per la Dottrina della Fede n. 074/2007 - 26408 del 27 marzo 2008 e n. 74/2007 - 31396 del 23 febbraio 2010, sono giunto alle considerazioni che:
• per la mancata docilità alle direttive dei Vescovi diocesani della signora Marasco (can. 212 § 1 del C.D.C.);
• per la non autentica rispondenza del contenuto dei presunti fenomeni ai criteri ecclesiali del culto alla Santa Madre di Dio;
• per la evidente ricerca del sensazionale e della spettacolarità, amplificata dai mezzi di comunicazione; con il presente Decreto
DICHIARO:
CHE LE ASSERITE ESPERIENZE MISTICHE SONO DA RITENERSI NON AUTENTICHE.Confermando e portando a conclusione le direttive dei miei Venerati Predecessori,
DISPONGO:
1. Si proibisce alla signora Debora Marasco di divulgare con qualsiasi mezzo presunte apparizioni e/o messaggi. La trasgressione di tale disposizione farà incorrere la signora Debora Marasco nella pena dell’interdetto latae sententiae, a norma del can. 1319 § 1 del Codice di Diritto Canonico.
2. A Sacerdoti, Religiosi e Laici provenienti da questa o da altre Diocesi è proibito qualsiasi atto di culto nei contesti che fanno riferimento alla signora Marasco. Si fa, inoltre, divieto a tutti i fedeli di aderire a qualsivoglia organizzazione ed attività facenti capo alla stessa signora. Coloro che vi avessero già aderito sono tenuti a revocare tale adesione con atto formale da comunicare alla Curia Vescovile di Oria entro il 30 giugno 2012. Ai trasgressori di tale disposizione è comminata la pena dell’interdetto a norma del can. 1319 § 1 e del can. 1332 del Codice di Diritto Canonico, comportandosi il divieto “1° di prendere parte in alcun modo come ministro alla celebrazione del Sacrificio dell’Eucarestia o di qualunque altra cerimonia di culto; 2° di celebrare sacramenti o sacramentali e di ricevere i sacramenti” (can. 1331 § 1, nn. 1 ° e 2° del C.D.C.).
3. Si affida la vigilanza sulla esecuzione delle predette disposizioni al Parroco della Parrocchia “SS. Trinità” di Manduria.
Le predette disposizioni vanno in vigore dalla data odierna. Esse sono dettate dalla sollecitudine paterna per la salvaguardia della retta dottrina (cann. 386 § 2 e 823 del C.D.C.), affinché il gregge per il quale Gesù ha versato il Suo Sangue prezioso e sul quale veglia l’amor materno della Vergine Santa non venga turbato da ciò che non viene da Dio.
Oria, dalla Curia Vescovile, 23 gennaio 2012