sabato 31 dicembre 2011

ULTIM'ORA DA RADIO_CHIANCA: RICORSO PREMIO MAGGIORANZA ELETTORALE SINDACO POMARICO. IL CONSIGLIO DI STATO RESPINGE RICHIESTA DI SOSPENSIVA E FISSA....

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Già proprio così! E aggiungo che forse è correlata a questa notizia la decisione del Presidente del Consiglio Comunale di convocare per il prossimo 9 gennaio il Consiglio Comunale per proclamare l'elezione a consiglieri comunali del Dr. Egidio Conte e del sig. Antonio Monticelli, al posto di Fullone e Pasulo.

Il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta di "sospensiva" presentata dai legali dell'Amministrazione Comunale e dei due consiglieri decaduti e ha fissato la prima udienza per il 31 gennaio prossimo.

Sapete una cosa curiosa? Il sindaco si è doppiamente costituito in giudizio: una volta insieme alla Giunta Comunale, difesi dall'Avv. Ernesto Sticchi Damiani di Lecce ed una seconda volta insieme a Fullone e Pasulo, difesi dall'avv. Pietrantonio De Nuzzo di Oria.

Domanda ovvia: chi pagherà queste spese?

N. 05712/2011 REG.PROV.CAU.
N. 10378/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 10378

del 2011, proposto da:
Comune di Oria, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Studio Bdl in Roma, via Bocca di Leone, 78;
contro
Antonio Monticelli, Egidio Conte;
nei confronti di
Glauco Caniglia, Angelo Mazza, Antonio Farina, Cosimo Ferretti, Ermanno Vitto, Giuseppe Carbone, Leonzio Spina, Emilio Pinto, Domenico D'Ippolito, Antonio Fullone, Pietro Pasulo;
per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA - Sez. Staccata di Lecce Sez. I n. 2239/2011, resa tra le parti, concernente VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE – MCP;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;
Ritenuto che in ogni caso il consiglio comunale di Oria può comunque funzionare e che
la procrastinazione degli effetti della sentenza impugnata sino alle determinazioni
collegiali non conduce a lesioni gravi ed irreversibili;
Considerato perciò che non sussistono quelle condizioni di estrema gravità ed urgenza che sole giustificano la concessione della misura cautelare richiesta;

P.Q.M.
respinge la presente domanda cautelare.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 31 gennaio 2012.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la
Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 30 dicembre 2011.

Il Consigliere delegato
Raffaele Prosperi


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 31/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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