martedì 13 settembre 2011

DICO AL SINDACO DI ORIA CHE ASPETTIAMO FIDUCIOSI DI VEDERE QUANTO PRIMA LA PUBBLICAZIONE INTEGRALE DELLE DETERMINE DEI DIRIGENTI DEGLI UFF. COM/LI.

..............
Sul sito internet del Comune potete visionare la suddetta immagine, senza capire un bell'amato niente!
Ho fatto una ricerca sul sito del TAR di Lecce e ho scoperto la sentenza qui pubblicata. Mi piacerebbe quindi capire, da cittadino contribuente, quanti soldi complessivamente escono dalle casse comunali per il capriccio, forse, di qualcuno legato alla passata amministrazione comunale.

N. 01023/2010 REG.SEN.
N. 00154/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 154 del 2010, proposto da:
Conte Lorenza, rappresentata e difesa dall'avv.to Pasquale Fistetti, con domicilio eletto presso Tar
Segreteria in Lecce, via F.sco Rubichi, 23;

contro
Comune di Oria, n.c.;
per l'annullamento

del diniego all'accesso agli atti, richiesti in data 01.12.2009, contenuto nel silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Oria;

nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere copia degli atti richiesti e la condanna del Comune di Oria alla esibizione degli stessi con contestuale rilascio delle relative copie.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 4 marzo 2010 il referendario dott. Paolo Marotta e udito, per la parte ricorrente, l’avv.to F. Caricato, in sostituzione dell’avv.to P. Fistetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha presentato al Comune di Oria in data 1° dicembre 2009 istanza di accesso ai seguenti documenti:

a) una petizione popolare presentata al Comune di Oria in data 10 luglio 2009 da n. 113 cittadini, avente ad oggetto la richiesta di revoca dell’ordinanza del Comune di Oria n. 47/2009 (con la quale era stata disposta la chiusura del cimitero in alcuni pomeriggi nel periodo 1° luglio 2007- 31 agosto 2008);

b) la documentazione relativa alle ferie ed ai periodi di riposo concessi al dipendente comunale con qualifica di necroforo per l’anno 2009 e per gli anni precedenti.

Il Comune di Oria non ha dato riscontro alla istanza di accesso presentata nel termine normativamente previsto.

Con il proposto gravame, la ricorrente ha chiesto, pertanto, l’annullamento del diniego di accesso agli atti (rectius, l’accertamento della illegittimità del silenzio diniego formatosi sulla istanza di accesso agli atti) e l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere copia degli atti richiesti.

L’amministrazione comunale non si è costituita.

Con nota prot. n. 4506 del 26 febbraio 2010, inviata anche alla ricorrente, il Comune di Oria ha depositato presso la segreteria di questo Tribunale, copia della petizione popolare sopra richiamata, rappresentando che presso l’ufficio non è stata rinvenuta documentazione relativa alle ferie ed ai riposi concessi al dipendente in servizio presso il cimitero.

Con istanza depositata in data 4 marzo 2010, la difesa della ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiedendo, in base al principio della soccombenza virtuale, la condanna dell’amministrazione comunale intimata al pagamento delle spese di giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 4 marzo 2010, il ricorso è stato introitato per la decisione.

Il Collegio evidenzia, preliminarmente, l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, in quanto, come riconosciuto dal suo stesso difensore, la ricorrente ha ricevuto, successivamente alla proposizione del ricorso, la documentazione richiesta, esistente agli atti dell’ufficio comunale.

Il Collegio, tuttavia, non può esimersi dal valutare la fondatezza delle censure prospettate nel proposto gravame, all’esclusivo fine della regolazione delle spese processuali.

In proposito, la ricorrente, dopo aver richiamato gli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241, evidenzia il suo interesse ad accedere alla documentazione richiesta in relazione al ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dalla ricorrente medesima, per l’annullamento della ordinanza sindacale n. 47/09, sopra richiamata.

Orbene, a giudizio del Collegio, la domanda giudiziale azionata dalla ricorrente, ove il Comune intimato non avesse tardivamente provveduto sulla istanza di accesso, sarebbe stata accolta solo in parte.

Se, infatti, non può essere denegato, ai sensi dell’art. 24 comma 7 della L. n. 241/1990, il diritto della ricorrente di accedere, sia nella forma della presa visione che in quella di estrazione di copia, alla petizione popolare di cui sopra, essendo tale accesso funzionale alla tutela giustiziale di interessi giuridicamente rilevanti, con riguardo alla richiesta di accesso relativa alle ferie e ai periodi di riposo, fruiti dal dipendente comunale con qualifica di necroforo nel 2009 e negli anni precedenti, le esigenze di pubblicità e di trasparenza vanno contemperate con quelle di tutela della riservatezza, potendo i documenti richiesti dalla ricorrente, ove esistenti, riguardare anche dati sensibili, quali quelli relativi alla sfera della salute del dipendente.

In conclusione, in assenza della intervenuta cessazione delle materia del contendere, il ricorso sarebbe stato accolto solo con riguardo al diniego di accesso tacitamente opposto dal Comune di Oria alla richiesta di ostensione della petizione popolare presentata al Comune di Oria in data 10 luglio 2009.

In ragione del fatto che il comportamento illegittimo del Comune di Oria, sia pure con riguardo alla ostensione di una parte dei documenti richiesti, ha determinato per la ricorrente la necessità di avviare il presente giudizio, il Collegio pone a carico dell’amministrazione intimata le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, Seconda Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Condanna il Comune di Oria, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 600,00 (seicento/00) oltre IVA e CAP.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 4 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere
Paolo Marotta, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 27/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...