venerdì 10 luglio 2009

Oggi parliamo di DIFENSORE CIVICO

In quanti ricordano cosa accadde in occasione di alcune sedute di consiglio comunale nella primavera del 2001 a proposito del DIFENSORE CIVICO?
Io qualcosa la ricordo.
Il signor Leonzio Patisso, colonna portante del Palazzo del Governo locale, nonché SuperFunzionario, Arciplenipotenziario, in quanto responsabile della maggior parte dei settori ed uffici comunali, nel periodo dell'amministrazione Ardito, per un filino (il voto contrario di un solo consigliere) non riuscì a portare a termine il progetto di farsi eleggere Difensore Civico.
Bel progetto il suo........ si sarebbe assicurato per 5 anni (con possibilità di essere eletto per altri 5):
1)-"indennità di funzione pari all'80% della indennità base prevista dalla legge per il Sindaco, nonché l’indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente;
2)-"possibilità di accedere con estrema facilità agli atti dell'amministrazione".
Non sto qui a descrivere tutti i retroscena della vicenda (ne conosco molteplici e li sviscererò in un apposito articolo).
Una cosa è certa: io allora ho esultato di gioia per il fatto che l'operazione non andò a buon fine secondo le aspirazioni di qualcuno. Certamente la mia gioia sarebbe stata più grande qualora fosse risultato eletto un altro papabile: il dr. Roberto Carucci. Ciò.... come ben sappiamo era utopia in quanto il Dr. Carucci non era schierato con la maggioranza di allora nè era in alcun modo manovrabile..... non a caso aveva fatto per circa 6 mesi il vicesindaco e ne era rimasto profondamente deluso, decidendo di dimettersi (leggere QUI).

Dico pubblicamente GRAZIE al sindaco Moretto ed al sindaco Ferretti per tanto denaro pubblico risparmiato, se il motivo per il quale non hanno mai deciso di procedere ad elezione del Difensore Civico è stata la consapevolezza che la politica oritana, ovvero la maggioranza del Consiglio Comunale, difficilmente avrebbe eletto un Controllore che non fosse nello stesso tempo Controllato dalla politica medesima.

Considerato che in Oria manca l’Ufficio del “difensore civico” quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa. (Secondo lo Statuto il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’Ordinamento vigente e delle norme statutarie),

propongo una PETIZIONE POPOLARE affinché venga modificato lo statuto comunale e:
- 1)- venga ridotta la prevista indennità di funzione dall'80% al 50% della indennità base prevista dalla legge per il Sindaco;

- 2)- che l'elezione possa avvenire direttamente ad opera dei cittadini e far si che quella figura non sia utilizzata come merce di scambio fra i partiti.

Io la proposta l'ho lanciata..... adesso vediamo quanti fra partiti, movimenti politici, associazioni e semplici cittadini, hanno a cuore le sorti di Oria e aderiscono a questa mia iniziativa.
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STATUTO COMUNE DI ORIA- CAPO IV
DIFENSORE CIVICO
Art. 77 Istituzione
1 . È istituito nel Comune l’Ufficio del “difensore civico” quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2 . Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’Ordinamento vigente e delle norme del presente statuto.
Art. 78 Elezioni del difensore civico
1 . Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati in prima votazione. In seconda votazione, in seduta successiva, il Difensore Civico è eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2 . La votazione avviene a scrutinio segreto.
3 . Il Difensore Civico è scelto nell'ambito di una rosa di nomi proposti dalla Consulta delle associazioni di cui all'art 63 e/o dai singoli gruppi Consiliari.
4 . Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza.
5 . L'incarico di difensore civico e incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività o professione che produca conflitto di interessi con lo svolgimento delle funzioni previste dal presente Statuto.
6 . L’incompatibilità sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.
7 . Il titolare dell'ufficio di difensore civico ha 1'obbligo di residenza nel Comune.
Art. 79 Durata in carica e revoca del difensore civico
1 . Il difensore civico dura in carica cinque anni e non può essere confermato che una sola volta.
2 . I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3 . Il difensore civico può essere revocato, per gravi motivi, con deliberazione motivata del consiglio comunale da adottarsi con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
Art. 80 Funzioni
1 . A richiesta di chiunque ne abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2 . Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l’eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3 . Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa
Art. 81 Modalità di intervento
1 . Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione del Comune o gli enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento e se insoddisfatti possono chiedere l'intervento del difensore civico.
2 . Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità della
pratica in esame, previo avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.
3 . In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario comunale.
4 . Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale e dagli Enti ed Aziende di cui al comma l copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l’espletamento delle sue funzioni, per gli eventuali provvedimenti anche di natura disciplinare previsti dalle norme vigenti.
5 . II difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti per i quali sia stata promossa l'azione penale.
Art. 82 Relazione al consiglio comunale
1 . Il difensore civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione dell'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2 . Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni che ritenga più opportune nel rispetto delle proprie competenze.
3 . I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico.
ART.83 Mezzi del difensore civico
1 . Il Consiglio comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L’assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico e stabilita con deliberazione della Giunta su conforme indicazione delle stesso.
2 . Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per le relative funzioni, dipende dal difensore civico.
3 . L’arredamento i mobili e le attrezzature sono assegnati al Difensore Civico, che ne diviene consegnatario.
4 . Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.
Art. 84 Trattamento economico
1 . Al difensore civico spettano l’indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente, nonché una indennità di funzione pari all'80% della indennità base prevista dalla legge per il Sindaco.
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