giovedì 12 gennaio 2023

ORIA - A PROPOSITO DELL'ANTENNA ILIAD DI VIA MORGAGNI E DEI SOLDI SPESI DAL COMUNE PER AZIONE LEGALE

 Sentenza Consiglio di Stato N. 00222/2023 REG.PROV.COLL. pubblicata il 9/01/2023 che ha autorizzato l’attivazione dell’antenna Iliad in Via Morgagni, 22 Oria (BR).

Di solito non amo commentare le sentenze, ma nel caso specifico mi corre l’obbligo di scrivere qualcosa per mettere in luce molti lati oscuri e strani della vicenda.

In sintesi, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di ILIAD avverso la sentenza di primo grado del TAR di Lecce ritenendo il ricorso presentato da quattro cittadini inammissibile ed infondato (inammissibilità del ricorso di primo grado per mancanza della legittimazione e dell’interesse ad agire degli originari ricorrenti).

Mio cuggggino, che ha le scarpe grosse ed il cervello fino, si è fatto e mi ha fatto la seguente domanda: “se i cittadini non erano legittimati, perché il Consiglio di Stato ha esaminato tutti i restanti motivi (di infondatezza della sentenza del TAR di Lecce) contenuti nel ricorso di ILIAD, accogliendoli tutti?

Gli ho risposto: “Per creare un precedente, mettere dei paletti, fare giurisprudenza, per le prossime richieste di installazione di antenne di telefonia mobile in tutto il territorio nazionale, da parte di tutte le compagnie telefoniche

Ciò premesso, passo ad esporre alcune mie perplessità e particolari di mia conoscenza:

SITI DI PROPRIETA’ COMUNALE OPPURE DI PROPRIETA’ PRIVATA?

L’immobile sul quale è stata installata l’antenna in Via Morgagni, di proprietà dei familiari di un consigliere comunale (come riferito dall’avvocato Tommaso Carone attraverso un comunicato pubblicato dal giornale online LoStrillone: https://www.lostrillonenews.it/2021/11/04/oria-consigliere-dopo-sentenza-tar-su-antenna-telefonica-clamorosa-e-sonora-sconfitta-politico-amministrativa/), dista circa cento metri da aree e fabbricati di proprietà comunale, i quali trovandosi ad altezza superiore, a mio parere, ben si presterebbero come alternativa al sito di proprietà privata per un’ottimale copertura del segnale trasmesso dalla stazione radio base.

Il Consiglio di Stato ha sentenziato che ciò non ha importanza alcuna, in quanto la decisione circa la scelta del sito spetta esclusivamente alla compagnia telefonica e che non può avere alcun valore un regolamento comunale con annesso piano di localizzazione antenne.

Il TAR Lazio (http://polab.it/srl/wp-content/uploads/2019/03/FIUMICINO-TAR-Lazio-n.-1373-del-4-febbraio-2019.pdf)  ha ribadito il principio secondo cui le disposizioni regolamentari sono illegittime se pongono limiti generali che potrebbero rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, mentre sono legittime se consentono una possibile localizzazione alternativa.

 Addirittura, il CdS arriva a tutelare gli interessi del privato proprietario dell’area ove si richiede di installare l’antenna, che ha sottoscritto un canone di locazione pluriennale di 9mila euro annui.

Consiglio di Stato: [[L’appellante ILIAD ritiene “oscura” e “rigorosa” l’interpretazione data dal TAR Lecce dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Impianti del Comune di Oria, in quanto tale interpretazione ostacolerebbe in maniera radicale l’installazione delle infrastrutture in questione su aree di private; a tale proposito l’appellante sostiene che dal momento in cui l’operatore ha ottenuto il titolo di disponibilità di un’area privata dal relativo proprietario (come avvenuto nel caso di specie in forza del contratto di locazione allegato all’istanza di autorizzazione di Iliad), non sussisterebbe per definizione alcuna compressione dell’interesse del privato che ha liberamente assentito all’installazione della stazione radio base.

 3.2.1. Con il secondo motivo l’appellante censura la sentenza del TAR Lecce laddove sostiene che il provvedimento autorizzativo del 6 novembre 2020 sarebbe viziato per l’omessa previa verifica della disponibilità di aree pubbliche comunali come richiesta dall’art. 5, comma 1 del Regolamento Impianti del Comune di Oria.

 3.2.2. La censura ha pregio. Emerge dai documenti in atti che nel caso concreto la verifica dei siti comunali e della copertura della zona è stata posta in essere da Iliad ed ha dato esito negativo.

 3.2.3. Ai fini della valutazione del motivo di impugnazione giova tener presente che in tema di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, la normativa nazionale non consente di subordinare l’allocazione delle antenne radio ad una più stringente disposizione adottata dai singoli Comuni (Cons. St., Sez. VI, n. 4689 /2022; Sez. VI, n. 1050/2022; Sez. VI, n.444/2018; Sez. III, n. 3970/2017; Sez. III, 14 febbraio 2014), per cui deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale che vieti l'istallazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dal Comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. Il regolamento previsto dall'art. 8, comma 6 della l. n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale.

 3.2.4. Siccome nel caso concreto ai fini della copertura nella zona di interesse non erano disponibili siti comunali, era del tutto legittima e conforme alle norme in materia l’allocazione dell’antenna sull’area privata individuata da Iliad e non era necessaria una specifica motivazione da parte del Comune in merito, consegue che l’infondatezza della statuizione contenuta nella sentenza secondo la quale la verifica dell’insussistenza di idonee aree comunali dovrebbe essere motivata e circostanziata.]]

 E dire che il Comune ha dato incarico ad una società toscana di redigere il piano di localizzazione, con un contratto di durata quinquennale ed una spesa complessiva di 42.700,00 euro! Piano che è già stato redatto e depositato al Comune e giace in qualche cassetto dal mese di luglio 2021, in attesa di essere portato in Consiglio Comunale per l’approvazione.

 Nel dicembre 2020, quattro cittadini fecero ricorso al TAR allo scopo di chiedere l’annullamento della nota della responsabile del SUAP del Comune che comunicava ad ILIAD il formato silenzio-assenso (SIC! non ho mai sentito che un silenzio si comunica) in ordine alla richiesta di autorizzazione per installare una stazione radio base in Via Morgagni, 22, installazione che nel frattempo era già avvenuta. Contro i quattro cittadini si costituivano in giudizio ILIAD Italia SpA ed il Comune di Oria tramite il sindaco Maria Carone. L’Ufficio Contenzioso del Comune affidava l’incarico legale ad un principe del foro di Roma con un impegno di spesa di circa 10mila euro. I proprietari dell’immobile di via Morgagni, 22, non si costituivano.

I ricorrenti ottennero la sospensiva cautelare e l’attivazione dell’antenna fu rinviata, in attesa dell’udienza di merito fissata al 9 giugno 2021. Il TAR accolse il ricorso dei quattro cittadini e fece salva la possibilità del riesercizio dell’azione amministrativa, in considerazione del fatto che erano emerse carenze procedurali da parte degli uffici del Comune. La sentenza veniva appellata da ILIAD che ricorrendo al Consiglio di Stato chiedeva, fra l’altro, la sospensione cautelare della sentenza del TAR allo scopo di poter attivare subito l’antenna, richiesta che veniva rigettata con rinvio all’udienza di merito del 9 giugno 2022, la cui sentenza, favorevole per ILIAD, è stata pubblicata ben sette mesi dopo, il 9 gennaio 2023.

Al Consiglio di Stato non si sono costituiti né i cittadini, né il Comune.

Mio cuggggino domanda: “Perché i cittadini non si sono costituiti in giudizio presso il Consiglio di Stato?”

Rispondo: “Perché hanno preferito non togliere altri soldi alle proprie famiglie e perché, in caso di soccombenza, avrebbero rischiato di pagare le spese legali della controparte, ILIAD. Inoltre, hanno capito che avendo ILIAD presentato istanza per il riesercizio dell’azione amministrativa, al Comune bastava correggere gli errori della pratica precedente per concedere l’autorizzazione affinché l’antenna entrasse in funzione”

 Mio cuggggino domanda ancora: “E’ stata cosa buona e giusta da parte del Comune spendere circa 10mila euro per spese legali per difendere gli interessi di privati come ILIAD ed i proprietari dell’immobile di via Morgagni, 22? Non bastavano gli avvocati retribuiti da ILIAD?”

Rispondo: “Hai pienamente ragione caro cuggggino. Fra l’altro, sono tantissime le volte che questa amministrazione comunale dal 2018 ad oggi non si è costituita in giudizio in occasione di ricorsi al TAR o cause civili presso il Tribunale di Brindisi. Chi ha seguito i vari Consigli Comunali ha avuto modo di apprendere dei tanti riconoscimenti di debiti fuori bilancio per sentenze dei giudici civili, nelle quali il Comune di Oria risultava essere soccombente (ad esempio: nei ricorsi avverso multe al Codice della Strada a mezzo di autovelox il Comune non si è mai costituito in giudizio; nella causa civile (intentata da una signora vittima, a suo dire, di una caduta a causa del manto stradale sconnesso, il Comune, rimasto contumace, è stato condannato a pagare complessivamente circa 38mila euro, Sentenza 1606/2022 Tribunale di Brindisi).

Fra i tanti ricorsi al TAR che non si è registrata la costituzione in giudizio da parte dell’attuale sindaco, segnalo i seguenti:

-         Ricorso presso TAR Lecce n.0073 del 2019 (sentenza 00638/2019);

-         Ricorso  presso TAR Lecce n.00660 del 2021 (sentenza 1611/2021);

-         Ricorso presso TAR Lecce n.00485 del 2021 (sentenza 0968/2022);

-         Ricorso presso TAR Lecce n.00216 del 2022 (Ordinanza 0124/2022);

 Particolare attenzione merita il Ricorso presso TAR Lecce n.0867 del 2022, presentato da una compagnia telefonica per la mancata installazione a tutt’oggi di una stazione radio base per telefonia mobile, poiché tratta di un caso di SILENZIO da parte del Comune di Oria e di una NON costituzione in giudizio da parte dello stesso. Altro particolare interessante è che la società ricorrente aveva accettato la proposta dell’amministrazione comunale di installare l’antenna su un sito di proprietà comunale (ex macello comunale), anziché su una proprietà privata.

Trascrivo parte del contenuto dell’Ordinanza 1825/2022 del TAR di Lecce:

FATTO E DIRITTO

1. - La Società ricorrente (Cellnex Italia) - che il 04/05/2021, con Wind Tre S.p.A., ha presentato al Comune di Oria istanza congiunta di autorizzazione ex art. 87 D Lgs. n. 259/2003 e ss.mm. per la realizzazione di una di una Stazione Radio Base a servizio della telefonia mobile Wind Tre S.p.A., su infrastruttura di proprietà CELLNEX ITALIA S.p.A., tipologia Raw Land, da ubicare nel Comune di Oria, Via Strada Provinciale, 51, identificato al N.C.T. al Foglio di mappa n° 42 particella n° 832, riscontrata con nota comunale del 1 luglio 2021, recante comunicazione della disponibilità di un’area comunale idonea ad accogliere l’impianto S.R.B. in alternativa al sito privato proposto dalle società istanti, e da queste ultime accettata con nota del 12/11/2021, contenente richiesta all’Amministrazione Comunale intimata di considerare l’ipotesi di concedere in locazione parte della particella, proposta dalla stessa Amministrazione Comunale, identificata catastalmente al Fg. 42 particella 692, al fine di delocalizzare l’impianto così come progettato - chiede, con ricorso ex art. 31 e 117 c.p.a. notificato il 01/07/2022 e depositato in giudizio il 21/07/2022, la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato sulle predette istanze del 04/05/2021 e del 12/11/2021, nonché l'accertamento dell'obbligo del Comune di Oria di provvedere in relazione alle medesime istanze, della fondatezza, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a. della pretesa della Società ricorrente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 e la condanna del Comune di Oria all'adozione di un provvedimento espresso, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a..

A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:

I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 e 2 della L. 241 del 1990. Violazione e/ falsa applicazione dell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione: violazione dei principi di buon andamento, efficienza e correttezza dell’agere amministrativo. Eccesso di potere: Irragionevolezza, arbitrarietà e ingiustizia manifesta. Sviamento di potere. Violazione del principio di leale collaborazione.

Il 04/11/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Oria.

Nella Camera di Consiglio dell’8/11/2022, la causa è stata trattenuta in decisione. Rinvia la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio dell’01/03/2023. Si comunichi alle parti, anche non costituite in giudizio.]]]

 Giova ricordare che ILIAD, oltre al progetto per installare l’antenna in Via Morgagni, aveva presentato istanza per essere autorizzata ad installare altra stazione radio base in fondo a via Mogadiscio, su un palo alto 25 metri, in un terreno adibito a vivaio/serre floricole, confinante con fabbricati di civili abitazioni. In quel caso gli uffici comunali hanno rigettato l’istanza in virtù di un parere negativo espresso dalla Commissione Locale Paesaggistica, chiamata ad esprimersi in ordine al vincolo paesaggistico “PPTR 6.3.2 - Componenti Valori Percettivi - Ulteriori Contesti Paesaggistici - Coni visuali”. In verità esiste analogo vincolo in via Morgagni, ma in base alla normativa vigente non è richiesto l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica trattandosi di zona urbanizzata le cui costruzioni sono ante 1985.

Piccola considerazione: per quanto riguarda Via Mogadiscio il Comune non avrebbe potuto rigettare l’istanza se come sito per installare l’antenna fosse stato indicato il lastrico solare di una delle tante abitazioni ubicate a pochissimi metri di distanza, costruite ante 1985 e quindi non soggette ad Accertamento di Compatibilità Paesaggistica. Sinceramente, mi riesce difficile pensare che tutti i proprietari dei fabbricati vicini abbiano rifiutato proposte di emissari di ILIAD di incassare 9mila euro all’anno.

Il Comune, nel rigettare l’istanza relativa a Via Mogadiscio, proponeva, come sito alternativo l’area di proprietà comunale in cui ricade il nuovo cimitero. ILIAD, accettava tale proposta indicando al Comune il punto esatto ove avrebbe installato l’antenna, indicazione che veniva accolta dal responsabile dell’ufficio tecnico che nel rispondere precisava che la concessione sarebbe stata a titolo oneroso. Quanto anzidetto avveniva nel marzo 2021, ma a tutt’oggi l’antenna nei pressi del cimitero nuovo non è stata installata e tale circostanza è molto strana, se si considera che ILIAD, come argomentato in sede di ricorso al TAR di Lecce ha urgente necessità di installare stazioni radio base nel territorio di Oria al fine di soddisfare la clientela ed essere competitiva con le altre compagnie. In relazione a ciò, rappresento che ho scoperto, attraverso un’applicazione (https://5g.iliad.it/) presente nel sito internet di ILIAD ITALIA SpA, che tutti i comuni confinanti con Oria hanno già una copertura del segnale della nuova tecnologia denominata 5G. Solo Oria è sprovvista di copertura 5G, copertura che sarebbe stata possibile se subito dopo il marzo 2021 sarebbe stata installata l’antenna nei pressi del cimitero nuovo. Parlo solo oggi del 5G perché il giornale online LoStrillone nel riportare la notizia della sentenza del Consiglio di Stato ha, stranamente, scritto “ok all’antenna 5G Iliad

 Posso affermare che avendo seguito da vicino la problematica, nell’arco di circa trenta mesi ho appreso tanti particolari che mi fanno ritenere che nella ricerca del sito ove installare una stazione radio base intervengono soggetti esterni alla compagnia telefonica, una sorta di intermediari, di procacciatori, che con la loro opera traggono in qualche modo (spero sempre e solo lecito) profitti economici. Faccio peccato o commetto reati se penso che possa esserci differenza circa l’ammontare dei profitti economici a seconda se trattasi di siti privati o di proprietà comunale?

 Mi è stato riferito da persona degna di fede che nello scorso mese di novembre una persona, che si qualificava come referente di una Srl della provincia di Bari, operante nel settore della telefonia mobile, andava alla ricerca di privati, interessati a lauti guadagni facendo installare un’antenna ILIAD sulla propria abitazione. Strano….ma verissimo!

 Mio cuggggino mi suggerisce alcune considerazioni circa l’orientamento della Giustizia Amministrativa nel tutelare gli interessi dei privati proprietari di siti scelti per installare stazioni radio base a scapito degli interessi generali in capo ai Comuni:

“Considerato che non tutti sono convinti che le onde elettromagnetiche sono innocue per la salute pubblica (esiste il principio di precauzione) sarebbe preferibile privilegiare siti di proprietà comunale affinché il canone versato dalle compagnie telefoniche possa essere considerato una sorta di ristoro per tutta la comunità per quella minima ipotetica percentuale di danno. Inoltre, non dimentichiamo che gli immobili ubicati nei pressi di una stazione radio base subiscono un deprezzamento nel valore commerciale.

 Se è vero, come affermato dal Consiglio di Stato, che l’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile, è assimilata alle opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità, è altrettanto vero che al privato nessun indennizzo spetta in caso di installazione di cavi, tubi, canaline, cassette ed altro relativi ad energia elettrica, gas, rete telefonica, fibra ottica, etc. sui muri esterni del proprio fabbricato, ragion per cui andrebbe posta particolare attenzione, in occasione di installazione di antenne per telefonia mobile, a quella che nel dialetto oritano viene definita NANCA (traduzione forse del termine italiano AVIDITA’???)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...