Sentenza Consiglio di Stato N. 00222/2023 REG.PROV.COLL. pubblicata il 9/01/2023 che ha autorizzato l’attivazione dell’antenna Iliad in Via Morgagni, 22 Oria (BR).
Di solito non amo
commentare le sentenze, ma nel caso specifico mi corre l’obbligo di scrivere
qualcosa per mettere in luce molti lati oscuri e strani della vicenda.
In sintesi, il Consiglio
di Stato ha accolto il ricorso di ILIAD avverso la sentenza di primo grado del
TAR di Lecce ritenendo il ricorso presentato da quattro cittadini inammissibile
ed infondato (inammissibilità del ricorso di primo grado per mancanza della
legittimazione e dell’interesse ad agire degli originari ricorrenti).
Mio
cuggggino,
che ha le scarpe grosse ed il cervello fino, si è fatto e mi ha fatto la
seguente domanda: “se i cittadini non erano legittimati, perché il Consiglio
di Stato ha esaminato tutti i restanti motivi (di infondatezza della
sentenza del TAR di Lecce) contenuti nel ricorso di ILIAD, accogliendoli
tutti?
Gli
ho risposto:
“Per creare un precedente, mettere dei paletti, fare giurisprudenza, per le
prossime richieste di installazione di antenne di telefonia mobile in tutto il
territorio nazionale, da parte di tutte le compagnie telefoniche”
Ciò premesso, passo ad esporre alcune mie perplessità
e particolari di mia conoscenza:
SITI
DI PROPRIETA’ COMUNALE OPPURE DI PROPRIETA’ PRIVATA?
L’immobile sul quale è
stata installata l’antenna in Via Morgagni, di proprietà dei familiari di un
consigliere comunale (come riferito dall’avvocato Tommaso Carone attraverso
un comunicato pubblicato dal giornale online LoStrillone: https://www.lostrillonenews.it/2021/11/04/oria-consigliere-dopo-sentenza-tar-su-antenna-telefonica-clamorosa-e-sonora-sconfitta-politico-amministrativa/),
dista circa cento metri da aree e fabbricati di proprietà comunale, i quali
trovandosi ad altezza superiore, a mio parere, ben si presterebbero come
alternativa al sito di proprietà privata per un’ottimale copertura del segnale
trasmesso dalla stazione radio base.
Il Consiglio di Stato ha
sentenziato che ciò non ha importanza alcuna, in quanto la decisione circa la
scelta del sito spetta esclusivamente alla compagnia telefonica e che non può
avere alcun valore un regolamento comunale con annesso piano di localizzazione
antenne.
Il TAR Lazio (http://polab.it/srl/wp-content/uploads/2019/03/FIUMICINO-TAR-Lazio-n.-1373-del-4-febbraio-2019.pdf)
ha ribadito il principio secondo cui le
disposizioni regolamentari sono illegittime se pongono limiti generali che
potrebbero rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di
infrastrutture per le telecomunicazioni, mentre sono legittime se consentono una possibile
localizzazione alternativa.
Consiglio di Stato:
[[L’appellante ILIAD ritiene “oscura” e “rigorosa” l’interpretazione data
dal TAR Lecce dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Impianti del Comune di Oria,
in quanto tale interpretazione ostacolerebbe in maniera radicale
l’installazione delle infrastrutture in questione su aree di private; a tale
proposito l’appellante sostiene che dal momento in cui l’operatore ha ottenuto
il titolo di disponibilità di un’area privata dal relativo proprietario (come
avvenuto nel caso di specie in forza del contratto di locazione allegato
all’istanza di autorizzazione di Iliad), non sussisterebbe per definizione
alcuna compressione dell’interesse del privato che ha liberamente assentito
all’installazione della stazione radio base.
I ricorrenti ottennero la sospensiva
cautelare e l’attivazione dell’antenna fu rinviata, in attesa dell’udienza di
merito fissata al 9 giugno 2021. Il TAR accolse il ricorso dei quattro
cittadini e fece salva la possibilità del riesercizio dell’azione
amministrativa, in considerazione del fatto che erano emerse carenze
procedurali da parte degli uffici del Comune. La sentenza veniva appellata da
ILIAD che ricorrendo al Consiglio di Stato chiedeva, fra l’altro, la
sospensione cautelare della sentenza del TAR allo scopo di poter attivare
subito l’antenna, richiesta che veniva rigettata con rinvio all’udienza di
merito del 9 giugno 2022, la cui sentenza, favorevole per ILIAD, è stata
pubblicata ben sette mesi dopo, il 9 gennaio 2023.
Al Consiglio di Stato non si sono
costituiti né i cittadini, né il Comune.
Mio cuggggino domanda: “Perché i
cittadini non si sono costituiti in giudizio presso il Consiglio di Stato?”
Rispondo: “Perché hanno
preferito non togliere altri soldi alle proprie famiglie e perché, in caso di
soccombenza, avrebbero rischiato di pagare le spese legali della controparte,
ILIAD. Inoltre, hanno capito che avendo ILIAD presentato istanza per il
riesercizio dell’azione amministrativa, al Comune bastava correggere gli errori
della pratica precedente per concedere l’autorizzazione affinché l’antenna
entrasse in funzione”
Rispondo: “Hai pienamente
ragione caro cuggggino. Fra l’altro, sono tantissime le volte che questa amministrazione
comunale dal 2018 ad oggi non si è costituita in giudizio in occasione di
ricorsi al TAR o cause civili presso il Tribunale di Brindisi. Chi ha
seguito i vari Consigli Comunali ha avuto modo di apprendere dei tanti
riconoscimenti di debiti fuori bilancio per sentenze dei giudici civili, nelle
quali il Comune di Oria risultava essere soccombente (ad esempio: nei
ricorsi avverso multe al Codice della Strada a mezzo di autovelox il Comune non
si è mai costituito in giudizio; nella causa civile (intentata da una signora
vittima, a suo dire, di una caduta a causa del manto stradale sconnesso, il Comune,
rimasto contumace, è stato condannato a pagare complessivamente circa
38mila euro, Sentenza 1606/2022 Tribunale di Brindisi).
Fra i tanti ricorsi al TAR che non si è
registrata la costituzione in giudizio da parte dell’attuale sindaco,
segnalo i seguenti:
-
Ricorso
presso TAR Lecce n.0073 del 2019 (sentenza 00638/2019);
-
Ricorso presso TAR Lecce n.00660 del 2021 (sentenza
1611/2021);
-
Ricorso
presso TAR Lecce n.00485 del 2021 (sentenza 0968/2022);
-
Ricorso
presso TAR Lecce n.00216 del 2022 (Ordinanza 0124/2022);
Trascrivo parte
del contenuto dell’Ordinanza 1825/2022 del TAR di Lecce:
FATTO E DIRITTO
1. -
La Società ricorrente (Cellnex Italia) - che il 04/05/2021, con Wind Tre
S.p.A., ha presentato al Comune di Oria istanza congiunta di
autorizzazione ex art. 87 D Lgs. n. 259/2003 e ss.mm. per la
realizzazione di una di una Stazione Radio Base a servizio della telefonia
mobile Wind Tre S.p.A., su infrastruttura di proprietà CELLNEX ITALIA S.p.A.,
tipologia Raw Land, da ubicare nel Comune di Oria, Via Strada Provinciale,
51, identificato al N.C.T. al Foglio di mappa n° 42 particella n° 832,
riscontrata con nota comunale del 1 luglio 2021, recante comunicazione della
disponibilità di un’area comunale idonea ad accogliere l’impianto S.R.B. in
alternativa al sito privato proposto dalle società istanti, e da queste ultime
accettata con nota del 12/11/2021, contenente richiesta all’Amministrazione Comunale
intimata di considerare l’ipotesi di concedere in locazione parte della
particella, proposta dalla stessa Amministrazione Comunale, identificata
catastalmente al Fg. 42 particella 692, al fine di delocalizzare l’impianto
così come progettato - chiede, con ricorso ex art. 31 e
117 c.p.a. notificato il 01/07/2022 e depositato in giudizio il 21/07/2022, la
dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato sulle predette istanze del
04/05/2021 e del 12/11/2021, nonché l'accertamento dell'obbligo del Comune
di Oria di provvedere in relazione alle medesime istanze, della
fondatezza, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a. della pretesa della Società
ricorrente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. n.
259/2003 e la condanna del Comune di Oria all'adozione di un
provvedimento espresso, entro un termine non superiore a trenta giorni, con
richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art.
117, comma 3, c.p.a..
A
sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
I.
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 e 2 della L. 241 del 1990.
Violazione e/ falsa applicazione dell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003.
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione: violazione
dei principi di buon andamento, efficienza e correttezza dell’agere
amministrativo. Eccesso di potere: Irragionevolezza, arbitrarietà e ingiustizia
manifesta. Sviamento di potere. Violazione del principio di leale
collaborazione.
Il
04/11/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio
in decisione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Non
si è costituito in giudizio il Comune di Oria.
Nella Camera di Consiglio dell’8/11/2022, la causa è stata trattenuta in decisione. Rinvia la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio dell’01/03/2023. Si comunichi alle parti, anche non costituite in giudizio.]]]
Piccola
considerazione: per quanto riguarda Via Mogadiscio il Comune non avrebbe potuto
rigettare l’istanza se come sito per installare l’antenna fosse stato indicato
il lastrico solare di una delle tante abitazioni ubicate a pochissimi metri di
distanza, costruite ante 1985 e quindi non soggette ad Accertamento di Compatibilità Paesaggistica. Sinceramente, mi riesce difficile pensare che tutti i proprietari dei
fabbricati vicini abbiano rifiutato proposte di emissari di ILIAD di incassare
9mila euro all’anno.
Il Comune, nel
rigettare l’istanza relativa a Via Mogadiscio, proponeva, come sito alternativo
l’area di proprietà comunale in cui ricade il nuovo cimitero. ILIAD, accettava
tale proposta indicando al Comune il punto esatto ove avrebbe installato l’antenna,
indicazione che veniva accolta dal responsabile dell’ufficio tecnico che nel rispondere
precisava che la concessione sarebbe stata a titolo oneroso. Quanto anzidetto
avveniva nel marzo 2021, ma a tutt’oggi l’antenna nei pressi del cimitero nuovo
non è stata installata e tale circostanza è molto strana, se si considera che
ILIAD, come argomentato in sede di ricorso al TAR di Lecce ha urgente necessità
di installare stazioni radio base nel territorio di Oria al fine di soddisfare
la clientela ed essere competitiva con le altre compagnie. In relazione a ciò,
rappresento che ho scoperto, attraverso un’applicazione (https://5g.iliad.it/)
presente nel sito internet di ILIAD ITALIA SpA, che tutti i comuni confinanti
con Oria hanno già una copertura del segnale della nuova tecnologia denominata
5G. Solo Oria è sprovvista di copertura 5G, copertura che sarebbe stata
possibile se subito dopo il marzo 2021 sarebbe stata installata l’antenna nei
pressi del cimitero nuovo. Parlo solo oggi del 5G perché il giornale online
LoStrillone nel riportare la notizia della sentenza del Consiglio di Stato ha,
stranamente, scritto “ok all’antenna 5G Iliad”
“Considerato che non
tutti sono convinti che le onde elettromagnetiche sono innocue per la salute
pubblica (esiste il principio di precauzione) sarebbe preferibile
privilegiare siti di proprietà comunale affinché il canone versato dalle
compagnie telefoniche possa essere considerato una sorta di ristoro per tutta
la comunità per quella minima ipotetica percentuale di danno. Inoltre, non
dimentichiamo che gli immobili ubicati nei pressi di una stazione radio base
subiscono un deprezzamento nel valore commerciale.