Premesso che non ho nulla di personale nei confronti delle persone coinvolte a vario titolo nella vicenda, ritengo che ciò che è stato scritto non può non essere condiviso, sia nel contenuto che nella forma, da ogni cittadino amante del rispetto delle leggi, della trasparenza e del corretto impiego del denaro pubblico.
Se qualcuno non ha ancora letto i due articoli può farlo attraverso i seguenti link A - B.
Sono convinto che il viaggio non poteva essere autorizzato per i motivi evidenziati da un ex sindaco e che comunque, a mio parere, due particolari appaiono evidenti:
A)- danno alle casse comunali per circa 170,00 euro se si considera che il plico poteva essere spedito a mezzo corriere;
B)- con il rimborso di 184,00 euro l'assessore in questione non ha coperto nemmeno le spese vive del carburante per il viaggio di andata e ritorno.
Molto sommessamente, vorrei aggiungere qualcosa circa la bontà dell'atto amministrativo che è finito sotto i riflettori, ovvero la determina n.1434 del 27.12.2018 dell'Ufficio Segreteria avente "OGGETTO: Rimborso spese di missione sostenute dall’Assessore XXXXX xxxxxx per conto e nell’interesse dell’Ente per consegna documentazione presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio a Roma", e sinceramente vi dico che trovo difficoltà a capirci qualcosa. Sarà a causa di miei deficit?
Chiedo il vostro aiuto, ragion per cui vi copio-incollo il contenuto di tale determina, evidenziando le parti che mi creano confusione:
(Manca il richiamo al “Regolamento comunale del trattamento economico relativo alle missioni degli amministratori” approvato dal Consiglio Comunale in data 29/7/2004)
Richiamati:
- l'art. 84, comma 1, del D.Lgs.267/2000 per il quale gli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- l'art. 84, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 per il quale la liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell’interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione;
Vista la richiesta di rimborso delle spese sostenute dall’Assessore Sig. XXXxxxxxx, regolarmente autorizzata dal Sindaco, in occasione della consegna a Roma della documentazione relativa al bando “Sport e periferie”, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio, ai fini dell’espletamento della suddetta missione;
Visto il Decreto dei Ministri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2011 che fissa la misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali modificato dal Decreto 04 agosto 2011 “Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernete la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione di missioni istituzionali”;
Evidenziato che l’art. 3 del decreto di cui sopra prevede un rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore a:
a) euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
b) euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
d) euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di appartenenza.
Ritenuto che il rimborso non può essere considerato come rimborso forfettario comunque spettante, ma come tetto massimo di spesa non superabile, in quanto qualora dalla documentazione prodotta risulti un importo inferiore, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate;
Richiamato l’art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, il quale dispone che “A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009; (?????) domanda: si poteva o non si poteva effettuare la missione, a prescindere quanto previsto dal regolamento comunale????
Vista la documentazione presentata e verificato che le suddette spese sono correttamente giustificate;
Dato atto che il costo complessivo (quinto del costo chilometrico della benzina per l’uso del mezzo di trasporto privato come autorizzato dal Sindaco pari a € 360,00 e spese di pedaggio autostradale pari a € 77,30) da liquidare a favore dell’amministratore risulta inferiore (????) rispetto alla misura massima rimborsabile (€ 184,00) prevista dal decreto in premessa citato, come di seguito riepilogato:
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DETERMINA:
per i motivi espressi nella narrativa che precede, qui di seguito da intendersi integralmente riportati:
1) Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 184,00 in favore dell’Assessore Sig. XXXXXxxxx per il rimborso delle spese sostenute in occasione della missione istituzionale di cui in premessa,...………………………..