mercoledì 30 novembre 2011

IL TAR DA' RAGIONE ALL'ORITANO DR. ANGELO MAZZA, CHE ENTRERA' A FAR PARTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PRESSO LA PROVINCIA DI BRINDISI.

......
Il Consiglio Provinciale di Brindisi, con Deliberazione n.7/3 aveva nominato a far data dal 06 05 2011 al 06.05.2014 il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei:
Dott. Maffei Nicola, Presidente del Collegio - Ostuni
Dott. Nardelli Pasquale - Componente - Fasano
Rag. Loiacono Luciano - Componente - Brindisi

Il dr. Angelo Mazza di Oria, ritenendo di essere stato illegittimamente escluso da tale nomina ha presentato ricorso al TAR di Lecce (n.991/2011), che gli ha dato ragione. A cedergli la poltrona sarà il brindisino rag. Loiacono.

Qui di seguito la sentenza del TAR:

N. 02067/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00991/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 991 del 2011, proposto da:
Mazza Angelo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Quinto e Luigi Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi, n. 43;

contro

Provincia di Brindisi, rappresentata e difesa dall’avv.to Lorenzo Durano, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, n.16;


nei confronti di

Loiacono Luciano, rappresentato e difeso dall’avv.to Sandro Stefanelli, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, n.16;


per l'annullamento

- della deliberazione n. 7/3 del 6 maggio 2011, con la quale il Consiglio Provinciale di Brindisi ha nominato il Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2011/2014 ed in particolare nella parte in cui ha nominato il rag. Loiacono Luciano quale componente e, ove occorra, del bando a firma del Presidente della Provincia;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Sig. Loiacono Luciano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti gli avv.ti L. Quinto, L. Durano ed S. Stefanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, dottore commercialista, ha presentato istanza per essere nominato quale componente del Collegio dei Revisori dei conti della Provincia di Brindisi per il triennio 2011/2014.

In esito alla votazione del Consiglio Provinciale, sono stati nominati quali componenti dell’organo di revisione economico finanziaria dell’Ente il dott. Maffei Nicola, iscritto nel registro delle Revisori ufficiali dei conti, il dott. Nardelli Pasquale, dottore commercialista, ed il Sig. Loiacono Luciano, ragioniere.

Il ricorrente fa rilevare che, pur avendo conseguito un numero di voti (7) superiore a quelli riportati dal rag. Loiacono (2), quest’ultimo gli è stato preferito, in quanto il Consiglio Provinciale ha ritenuto che, in base al disposto dell’art. 234 del d.lgs. n. 267/2000, dovesse essere comunque assicurata la presenza di un ragioniere nell’ambito dell’organo di revisione contabile dell’Ente.

Premesso ciò, il ricorrente contesta la legittimità della impugnata deliberazione per i seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione dell’art. 234 del T.U.E.L. Eccesso di potere per errata presupposizione. Violazione di legge.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Brindisi, contestando la fondatezza del proposto gravame e chiedendone, pertanto, la reiezione.

Si è costituito in giudizio anche il controinteressato (Loiacono Luciano).

Nel corso del giudizio con diverse memorie le parti hanno avuto modo di rappresentare le rispettive tesi difensive.

Alla Camera di Consiglio del 6 luglio 2011 l’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, è stata cancellata dal ruolo delle sospensive.

Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2011 la causa è stata posta in decisione.

Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del gravame, per difetto di interesse, sollevata dall’Amministrazione resistente e basata sulla considerazione che dall’annullamento degli atti impugnati non deriverebbe con sicurezza per il ricorrente il conseguimento del bene della vita cui aspira.

L’eccezione non può essere condivisa.

Ancorché dall’annullamento della deliberazione impugnata non dovesse conseguire automaticamente il riconoscimento del suo diritto ad essere nominato quale componente del Collegio dei revisori della Provincia di Brindisi, è comunque incontestabile l’interesse del ricorrente all’impugnativa, atteso che dall’annullamento del provvedimento impugnato discende per l’Amministrazione Provinciale la necessità di procedere alla sostituzione del componente del Collegio di revisione la cui nomina è contestata.

Non appare sul punto pertinente il richiamo alla sentenza n. 4/2011 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sull’interesse meramente strumentale. Detta pronuncia si riferisce specificamente alle procedure degli appalti pubblici, la cui indizione, a seguito di una pronuncia di annullamento, è rimessa alla discrezionale valutazione dell’amministrazione procedente.

Il Collegio dei revisori dei conti è, invece, organo necessario degli Enti locali, la cui composizione ed il cui funzionamento sono pedissequamente disciplinati dall’ordinamento giuridico (art. 234 e ss. del d.lgs. n. 267/2000).

Con l’unico articolato motivo di impugnativa, il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in considerazione del fatto che esso non avrebbe tenuto conto della intervenuta istituzione, con norma sopravvenuta, dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Evidenzia, infatti, che, per effetto della modifica normativa sopravvenuta, sarebbe venuta meno a livello ordinamentale la distinzione tra dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, essendo tutti i predetti professionisti unificati nell’unica categoria professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Pur consapevole della presenza di un orientamento giurisprudenziale di segno contrario, secondo il quale l’istituzione dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili produrrebbe integralmente i suoi effetti solo a partire dalla cessazione del periodo transitorio (il cui termine è stabilito alla data del 31 dicembre 2016), il ricorrente ritiene che detto orientamento debba essere sottoposto a revisione critica, anche alla luce delle argomentazioni svolte dalla giurisprudenza amministrativa successiva (Consiglio di Stato, Sezione V, 17 settembre 2010, n. 6964).

La tesi del ricorrente merita di essere condivisa.

Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 234 del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267), tutti i Comuni e le Province sono dotati di un organo di revisione economico- finanziaria (Collegio dei revisori) e che, in base al secondo comma del medesimo articolo, “I componenti del collegio dei revisori sono scelti: a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri”.

In base alle disposizioni richiamate, la giurisprudenza amministrativa più risalente ha ritenuto che dovesse essere assicurata, nell’ambito del Collegio dei revisori degli Enti locali, la presenza, oltre che di un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili (cui affidare il ruolo di Presidente del Collegio), anche di un dottore commercialista e di un ragioniere (in qualità di componenti).

Sennonché il d.lgs. 28 giugno 2005 n. 139, emanato in attuazione della legge delega 24 febbraio 2005 n. 24, ha istituito l’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il nuovo Albo è diviso in due Sezioni, denominate rispettivamente: a) Sezione A Commercialisti; b) Sezione B Esperti contabili (art. 34, comma 5, d.lgs n. 139/2005). La compilazione dell’Albo avviene per ordine di anzianità di iscrizione (art. 34, comma 7, d.lgs n. 139/2005)

Ai sensi dell’art. 61, comma 4, del d.lgs. n. 139/2005 “Coloro che alla data del 31 dicembre 2007 sono inseriti nell’Albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali vengono iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo di cui all’articolo 34, conservando rispettivamente l’anzianità della precedente iscrizione”.

L’art. 78, comma 1 del d.lgs. n. 139/2005 dispone, inoltre, che “A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli «iscritti negli albi dei dottori commercialisti» o ai «dottori commercialisti», nonché i richiami agli «iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali» o ai «ragionieri e periti commerciali» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo”.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il Collegio ritiene che debba essere sostanzialmente rimeditato il precedente orientamento giurisprudenziale, sopra richiamato.

Ancorché il secondo comma dell’art. 234 del d.lgs. n. 267/2000 (nella parte in cui richiede la presenza, nell’ambito dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente, sia di un iscritto nell’albo dei dottori commercialisti che di un iscritto nell’albo dei ragionieri) non sia stato formalmente modificato dalla legislazione successiva, deve ritenersi che la normativa sopravvenuta abbia inciso in maniera sostanziale sulla composizione degli organi di revisione economico- finanziaria degli Enti locali.

L’istituzione dell’albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili e la conseguente iscrizione, a far data dal 1° gennaio 2008, sia dei dottori commercialisti che dei ragionieri e periti commerciali nella Sezione A Commercialisti dell’Albo non possono, a giudizio del Collegio, non avere effetti anche con riguardo alla interpretazione delle disposizioni contenute nell’art. 234 del d.lgs. n. 267/2000.

Essendo venuta meno, per effetto della loro iscrizione alla medesima sezione dell’unico albo professionale vigente, la distinzione tra dottori commercialisti e ragionieri, deve, infatti, ritenersi superata l’interpretazione formalistica dell’art. 234 del d.lgs. n. 267/2000, adottata dalla giurisprudenza più risalente, secondo la quale doveva comunque essere assicurata la presenza di un ragioniere nell’ambito dell’organo di revisione economico–finanziaria dell’ente locale.

Del resto, l’art. 78, comma 1, del d.lgs. n. 139/2005, nello stabilire che a decorrere dal 1° gennaio 2008 i riferimenti normativi agli appartenenti alle due categorie professionali (dottori commercialisti; ragionieri) debbono essere intesi unitariamente con riguardo agli iscritti nella “Sezione A Commercialisti dell’Albo”, non sembra lasciare adito ad una differente interpretazione.

Né può più essere condivisa la tesi espressa da una parte della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale la distinzione tra le due categorie (dottori commercialisti; ragionieri) sarebbe destinata a trovare applicazione fino alla conclusione della fase transitoria, prevista dall’art. 63 del d.lgs. n. 139/2005, e cioè fino il 31 dicembre 2016.

Sul punto appare, infatti, convincente la conclusione cui è pervenuto recentemente il Consiglio di Stato, secondo il quale l’istituzione dell’Ordine unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del relativo albo unico non prevede di per sé alcun periodo transitorio per la sua realizzazione, mentre le disposizioni contenute nell’art. 63 del d.lgs. n 139/2005 attengono solo alla composizione dei Consigli dell’Ordine (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 settembre 2010, n. 6964).

Il Supremo Consesso Amministrativo evidenzia, infatti, che la distinzione tra dottori commercialisti e ragionieri, contenuta nell’art. 63 del d.lgs. n. 139/2005, non riguarda in alcun modo l’esercizio dell’attività professionale e non ha quindi alcun rilievo "esterno", avendo un rilievo meramente interno all’Ordine, finalizzato cioè alla sua giusta composizione ed al suo corretto funzionamento per assicurare il giusto equilibrio (di rappresentatività e proporzionalità) tra le singole figure professionali confluite nell’unico (nuovo) ordine professionale (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 settembre 2010, n. 6964).

Del pari, non può essere condivisa la tesi sostenuta dall’Amministrazione resistente, secondo la quale l’avvenuta istituzione dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non precludeva all’Amministrazione provinciale la possibilità di individuare i componenti del Collegio di revisione in ragione della loro originaria provenienza e che, dunque, fermo restando il rispetto del requisito della iscrizione all’albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili, non era precluso alla amministrazione il potere (discrezionale) di autoregolamentarsi, diversificando la posizione dei soggetti aspiranti all’incarico in ragione della loro provenienza professionale.

Occorre premettere che il ricorrente ha comunque impugnato l’avviso pubblico nella parte in cui richiedeva che uno dei componenti del Collegio dei revisori sarebbe stato scelto tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili con qualifica di ragioniere o esperto contabile, proveniente dall’albo dei ragionieri, e che la mera presentazione della domanda non può considerarsi una forma di acquiescenza ai requisiti stabiliti dal predetto avviso, non essendo il predetto avviso ostativo alla partecipazione del ricorrente alla selezione ed essendosi il suo interesse alla impugnazione radicato solo con l’approvazione della deliberazione impugnata.

Premesso ciò, il Tribunale rileva che la composizione del Collegio dei revisori, che è l’organo di controllo sulla gestione economico-finanziaria dell’ente locale, deve ritenersi rimessa in via esclusiva al legislatore nazionale, senza che possa essere riconosciuto all’ente locale alcun margine di discrezionalità, in quanto l’esercizio del rivendicato potere di autoregolamentazione in una materia disciplinata dalla legge nazionale avrebbe dovuto trovare fondamento e legittimazione in una fonte normativa di rango primario, che nel caso di specie non esiste.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento parziale degli atti impugnati.

In relazione alla presenza di qualche precedente giurisprudenziale conforme alla interpretazione adottata dall’Amministrazione provinciale di Brindisi, il Collegio ravvisa gravi ed eccezionali motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione impugnata nella parte in cui è stato nominato quale componente del Collegio dei revisori della Provincia di Brindisi per il triennio 2011/2014 il rag. Loiacono Luciano.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente FF

Giuseppe Esposito, Referendario

Paolo Marotta, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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