venerdì 15 gennaio 2010

Se qualcuno vi dice che..........

Nel vostro interesse vi invito a fare attenzione a ciò che qualcuno tenta di spacciare per verità, per norma, sue libere interpretazioni della legge.
Mi è stato riferito che qualcuno va dicendo che nei pressi delle farmacie non è cambiato nulla con la nuova segnaletica apposta ieri 14 gennaio. A suo dire la nuova segnaletica indicherebbe che quegli spazi delimitati dalle strisce gialle, con tanto di simbolo del portatore di handicap, sono riservati sia ai disabili che ai non disabili, utenti delle farmacie.
Io sono del parere che in quegli spazi possono parcheggiare solo i disabili e non necessariamente per andare in farmacia, in considerazione del fatto che non è indicato diversamente.
Fate attenzione quindi a non credere a ciò che vi viene detto anche se proviene da certa fonte che a parer vostro dovrebbe essere qualificata. Come vi ho già detto ieri: parcheggiare in quegli spazi senza averne titolo si rischia la multa e la decurtazione di punti sulla patente di guida.
Sono del parere che fra non molto assisteremo a dei cambiamenti anche per quanto riguarda i parcheggi riservati in prossimità degli ambulatori medici, in quanto a mio parere sono illegittimi perché non previsti e regolamentati da nessuna norma. Torno a rivolgere invito a qualche consigliere comunale affinché ci procuri i provvedimenti relativi all'istituzione sia dei parcheggi riservati agli ambulatori medici, sia quelli in prossimità delle farmacie con relativa modifica ultima a favore dei disabili.
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Vi trascrivo il contenuto dell'art. 7 del Codice della Strada:
Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri

abitati 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a. adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b. limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
c. stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
d. riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonchè di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
e. stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f. stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le aree urbane;
g. prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
h. istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i. riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
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