venerdì 8 febbraio 2008

PARCHEGGI AUTO RISERVATI PERSONALIZZATI


IN UN PRECEDENTE POST VI AVEVO PREANNUNCIATO CHE AVREI PARLATO DI EMERGENZA PARCHEGGI AUTO. IN MATERIA SI POSSONO SCRIVERE INTERI LIBRI PER QUANTO RIGUARDA LA NOSTRA CITTA'. GIA' VI HO DATO UN ACCENNO CON IL DISCORSO DEI PARCHEGGI AGLI INCROCI E DI ALTRI SPAZI PUBBLICI SOTTRATTI IN MODO PIU' O MENO LECITO (vedasi Churrascaria ed altro). OGGI VI ACCENNO ALLA PROBLEMATICA LEGATA AI PARCHEGGI PER DISABILI, trascrivendovi un documento che ho personalmente consegnato nelle mani del Sindaco Ferretti nel dicembre 2006. Risultato? Provate a dare una risposta.
Buona lettura.
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PARCHEGGI RISERVATI PERSONALIZZATI

Ho avuto modo di notare che da un po’ di tempo in alcune vie sono stati delimitati degli spazi a mò di “stallo” con segnaletica orizzontale avente colore giallo, con all’interno il simbolo del disabile (persona seduta sulla carrozzella ). Alcuni hanno in prossimità anche la segnaletica verticale raffigurante il divieto di sosta ed il contrassegno invalidi, mentre altri risultano sprovvisti. Addirittura in prossimità di un’abitazione vi sono le strisce gialle senza alcun contrassegno per invalidi e senza alcuna segnaletica verticale. Alcuni spazi riservati di recente, risultano realizzati a ridosso dell’ingresso di garage fornito anche di segnale di Passo Carrabile. Non si riesce quindi a capire se trattasi di parcheggi riservati per disabili generici oppure personalizzati, non recando alcun numero di ordinanza e/o di numero specifico di contrassegno personale per disabili. Da aggiungere che conosco personalmente alcuni concittadini, titolari di queste concessioni, che deambulano perfettamente. Chiunque li può vedere passeggiare per le vie cittadine.

Normativa di riferimento
D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 "Norme di attuazione a favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporto pubblico".
D.P.R. del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modifiche.
D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modifiche.
Circolari n. 1270 del 28 giugno 1979, n. 310 del 7 marzo 1980 e n. 1030 del 16 giugno del Ministero LL.PP. sulle facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli per invalidi.
D.P.R.384/78.
L. n. 118 del 30 marzo 1971 "Normativa a favore dei mutilati ed invalidi civili".
Circolare n. 236 del 14 giugno 1989 del Ministero LL.PP.
Considerazioni
Dall’esame della sopracitata normativa si rileva che:
A) L'auto privata è stata riconosciuta dal Legislatore come indispensabile ausilio protesico per le persone con limitate o impedite capacità motorie, detentrici dello "speciale contrassegno" (per disabili nella deambulazione).Esse, infatti, per i loro spostamenti nell'ambito degli spazi cittadini, essenziali per le attività lavorative e di relazione, non dispongono di nessun'altra reale possibilità alternativa in quanto i mezzi di trasporto collettivo (metropolitana, tram, autobus ecc.) non sono accessibili alle persone che hanno consistenti limitazioni nella deambulazione. Il Legislatore quindi ha previsto delle facilitazioni per la circolazione e la sosta di detti cittadini, che risultano perciò assolutamente conseguenti al principio Costituzionale, sancito dall'art. 3, della uguaglianza tra tutti i cittadini. Infatti la Corte Costituzionale ha costantemente ritenuto che, al fine di impedire che a danno di alcune categorie di persone, siano disposte discriminazioni arbitrarie, il Legislatore debba adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti della vita sociale, dettando norme diverse per situazioni diverse.

B) Art.381 Regolamento di attuazione di cui all’art.188 del Codice della Strada.
Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione puo' essere concessa nelle zone ad alta intensita' di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno invalidi". Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.
Da un’attenta disamina di quanto anzidetto traspare come il Legislatore si è SI preoccupato di non danneggiare il disabile (in riferimento all’art.3 della Costituzione), ma si è anche preoccupato di porre dei paletti al fine di scongiurare facili ed eccessive concessioni a discapito dell’utenza non disabile, ovvero a vantaggio di soggetti non proprio meritevoli delle facilitazioni previste dal Legislatore.
Particolare attenzione viene rivolta anche dalla Magistratura al fine di perseguire eventuali fenomeni illeciti. (Infatti a Roma la Procura ha aperto un’inchiesta sullo scandalo dei parcheggi riservati ai disabili, leggasi su Internet:
www.alterweb.it/news/news1376.htm e www.alterweb.it/news/news1364.htm )

C) Da una ricerca da me effettuata su Internet ho potuto rilevare che, proprio in relazione agli aspetti evidenziati nei precedenti punti A) e B), le amministrazioni comunali pongono grandissima attenzione alla problematica, munendosi di appositi strumenti al fine di poter correttamente operare nell’interesse generale, salvaguardando quelli particolari. Infatti si muniscono di specifici regolamenti nei quali (nella quasi totalità dei casi) sono ben evidenziati i requisiti indispensabili che devono possedere coloro i quali chiedono la concessione di parcheggi riservati personalizzati o generici
Essi sono:
parcheggi riservati personalizzati
- avere la patente di guida;- essere residenti nel comune e non disporre di un posto auto nelle vicinanze della propria
abitazione, (chi non è residente può richiedere il posto auto personalizzato solo per motivi
di lavoro);- essere titolare del contrassegno invalidi rilasciato dal comune di residenza.
parcheggi riservati generici
La richiesta di un posto di sosta generico per disabili può essere fatta da un parente, anche non convivente, del congiunto da trasportare che abbia i seguenti requisiti:- sia in possesso di auto provvista di contrassegno per trasporto disabili;- non abbia garage, se la richiesta è per un'area di sosta nei pressi dell'abitazione.
E’ inutile aggiungere che, proprio in considerazione della delicatezza della materia, viene rivolta particolare attenzione nell’espletare la relativa istruttoria delle pratiche di concessione da parte dei competenti uffici tecnici comunali e/o comandi di P.M., ciò al fine di verificare anche eventuali abusi da parte di soggetti che non sono proprio portatori di limitazioni o impedimenti nelle capacità motorie. Non sempre può e deve considerarsi vangelo ciò che è riportato su un certificato medico. Ricordo che di recente a Taranto è stato scoperto un individuo che percepiva la pensione da cieco totale che passeggiava tranquillamente in bicicletta. E’ altresì superfluo aggiungere che potremmo finanche trovarci di fronte a veri e propri casi di “voglia di atteggiarsi” ad essere capaci di poter ottenere agevolazioni grazie a taluni amicizie o alla presenza in famiglia di certe figure professionali. Ciò potrebbe innescare tentativi di protesta e/o di emulazione da parte di vicini (del tipo PERCHE’ A LUI SI ED A ME NO ??? ADESSO GLI FACCIO VEDERE IO) con conseguenze immaginabili che nuocerebbero alla comunità ed al comune senso di CULTURA DELLA LEGALITA’.
Orbene, non volendovi più tediare con questo mio scritto, per quanto occorrer possa mi permetto di allegarvi in copia il Regolamento Comunale adottato dal Comune di Cagliari.

COMUNE DI CAGLIARI SERVIZI URBANIZZAZIONE E MOBILITA’ REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER INVALIDI E PER L’ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI RISERVATI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 21/02/2006
Art.1
DOMANDA DI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO
Per il rilascio del primo contrassegno di parcheggio per invalidi gli aventi diritto dovranno presentare apposita domanda, in carta semplice (esente da bollo ai sensi legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33 comma 4, lettera c) all’Ufficio Urbanizzazioni e Mobilità - Palazzo Comunale Via Sonnino con la seguente documentazione:
-Certificazione della Commissione Medica che attesti la permanenza delle condizioni di
capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, o cecità totale;
-due fotografie formato tessera del titolare;
-fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
-Copia della patente speciale di guida (se munito di patente);
-Copia del libretto di circolazione del veicolo speciale (se munito di patente). Per “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” si intende la capacità residua di deambulazione che necessita il supporto di ausili e/o persona accompagnatrice o l’impossibilità di camminare.
Il contrassegno ha validità cinque anni. Per il rinnovo sarà sufficiente la presentazione di certificazione medica, anche del semplice medico curante, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
L'Ufficio Urbanizzazioni e Mobilità è tenuto annualmente alla verifica dell’esistenza in vita dei titolari dei contrassegni rilasciati dall’Amministrazione.

Art. 2
ISTITUZIONE E RICHIESTA DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI “NON PERSONALIZZATO”
L’Amministrazione, in base alla valutazione della densità demografica, delle zone di intensità del traffico e delle strutture pubbliche, sanitarie e commerciali presenti nel territorio, previo parere della commissione di cui all’art. 4, dovrà almeno ogni cinque anni rimodulare la disposizione dei parcheggi nell’ambito della città, verificarne lo stato d’uso e programmarne la necessaria manutenzione.
L’Amministrazione potrà prevedere l'istituzione di parcheggi per disabili a limitazione oraria in prossimità di uffici pubblici e/o sanitari ed attività commerciali maggiormente frequentati dai cittadini con disabilità. Detti parcheggi non dovranno essere conteggiati tra di quelli previsti per legge, ovvero uno ogni cinquanta o frazione.
Gli stessi titolari dei servizi di cui al comma precedente potranno fare richiesta di istituzione parcheggio per disabili, anche a tempo, a condizione che rispettino nell’ambito della propria struttura, i canoni di accessibilità previsti per legge.
Le limitazioni di parcheggio orarie dovranno essere riportate in modo ben visibile sulla segnaletica verticale ed avranno validità solamente durante gli orari di servizio delle attività a supporto delle quali sono stati istituiti.
Nei confronti di coloro che non osservano il regolare utilizzo degli stalli di cui al comma 2 del presente articolo viene applicata una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 per violazione ai regolamenti comunali.
È facoltà di ogni titolare di contrassegno richiedere l’istituzione di un parcheggio per disabili in prossimità della propria abitazione.
Esso verrà accordato direttamente dagli uffici solo in presenza contestuale dei seguenti requisiti: a) si tratti di persona non deambulante; b) presenti dichiarazione di atto notorio attestante che l’abitazione presso la quale è domiciliato o residente non disponga di parcheggio pertinenziale privato o altro parcheggio di proprietà del
nucleo familiare.
Qualora sussistano le condizioni di cui al comma precedente per l’istituzione dei parcheggi per disabili, questi verranno decretati con Ordinanza Dirigenziale e direttamente predisposti con regolare segnaletica verticale, ad eccezione di quelli a limitazione oraria che, assieme alle richieste avanzate dai titolari privi dei predetti requisiti, dovranno essere sottoposte preventivamente al parere della Commissione di cui all’articolo 4.

Art. 3
DOMANDA DI ISTITUZIONE DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI “PERSONALIZZATO”
La domanda per la istituzione del parcheggio per disabili personalizzato potrà essere presentata, compilando il modulo apposito, dai titolari di contrassegno che abbiano i seguenti requisiti:
siano abilitati alla guida con patente speciale;
dispongano di un autoveicolo a loro idoneo;
siano persone non deambulanti;

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
Copia della patente di guida;
Copia della carta di circolazione del veicolo adattato di cui si dispone;
Copia del contrassegno;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti che l’abitazione presso cui è domiciliato o residente il disabile non dispone di parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio di proprietà del nucleo familiare.

I titolari di contrassegno che non possiedono i requisiti sopra elencati, qualora vertano in particolari condizioni che possano giustificare la necessità di un parcheggio personalizzato, potranno presentare ugualmente formale richiesta, compilando il modulo apposito, che sarà sottoposta alla verifica ed al parere della Commissione di cui all’art. 4.
I parcheggi per disabili personalizzati saranno identificati dalla segnaletica verticale che dovrà riportare in modo visibile il numero di concessione indicato nel contrassegno della persona con disabilità alla quale viene riconosciuto il diritto.
I parcheggi per disabili personalizzati sono istituiti con ordinanza del Sindaco e realizzati dall’Ufficio Viabilità e Traffico che ne curerà, altresì, la manutenzione.

Art. 4 COMMISSIONE CONSULTIVA PER L’ESAME DELLE RICHIESTE E DELLE ESIGENZE DELLE PERSONE DISABILI.
Con nomina Sindacale è costituita una Commissione consultiva per la gestione dei parcheggi per disabili che curerà tra l’altro l’esame delle pratiche relative all'istituzione dei parcheggi per disabili di cui all'art. 2 ed art. 3 comma 2.
In particolare, la Commissione dovrà:
-valutare le richieste di parcheggio, di cui al comma precedente, entrando nel merito, nel rispetto della privacy, delle situazioni obiettive di difficoltà personali e familiari, chiedendo anche ulteriori chiarimenti e integrazioni della documentazione, al fine di procedere, eventualmente alla istituzione di altri parcheggi, anche personalizzati, in prossimità dell’abitazione del richiedente;
-valutare qualsiasi situazione critica e/o complessa e proporre le eventuali soluzioni;
-valutare, modificare e proporre interventi sugli elaborati mappali di distribuzione parcheggi nella città, al fine di offrire le possibilità di parcheggio più rispondenti alle necessità delle persone con disabilità;
La Commissione sarà composta:
-dal Sindaco o suo delegato;
-dal Dirigente del Servizio Urbanizzazioni e Mobilità o da un funzionario dello stesso Servizio;
- dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- da due membri (il Presidente o un suo delegato e un altro membro nominato dalla Consulta) della CO.A.DI. (Consulta Associazione Disabili)

La Commissione si riunirà periodicamente secondo le esigenze, in ogni caso non meno di due volte l’anno e ogni qualvolta ci sia la richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

Art. 5
UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO
Il contrassegno è un documento strettamente personale. Dovrà essere conservato diligentemente e sostituito gratuitamente dalla Amministrazione in caso di danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche.
All’atto dell’approvazione del presente regolamento, l’Amministrazione provvederà al ritiro dei vecchi contrassegni sostituendoli, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art.1, con uno nuovo che, conformemente alle disposizioni legislative speciali contenute nel vigente codice della strada ed in deroga a quanto stabilito dall’art. 74 del D.Lgs. 196/2003 nonché in accoglimento parziale della raccomandazione della Comunità Europea, comprende un recto e un verso, ciascuno diviso verticalmente in due metà.
La metà sinistra del recto (parte a vista) contiene:
-dicitura in stampatello “parcheggio invalidi”; -Il numero di serie del contrassegno; -Il microcip identificativo e non contraffabile; -Il simbolo della sedia a rotelle, nero su fondo arancione; -La data di scadenza del contrassegno; -Il nome e il timbro a secco dell’Amministrazione Comunale.
La metà destra del recto (parte a vista) contiene: -zona di vidimazione.
La metà sinistra del verso (interna non visibile) contiene:
-dicitura in stampatello “parcheggio invalidi”; -il numero di serie del contrassegno; -fotografia del titolare; -firma del titolare; -cognome, nome e generalità; -scadenza della concessione; -data, timbro ad inchiostro indelebile e firma dell’Amministrazione.
La metà destra del verso (interna non visibile) contiene:
-agevolazioni e modalità di utilizzo corretto del contrassegno; -le limitazioni e relative sanzioni in caso di uso improprio.
Il contrassegno dovrà essere utilizzo correto esclusivamente dal titolare, unitamente ad un documento valido d’identità, e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, ne duplicato. L’accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del titolare. Il titolare del contrassegno può utilizzare gli stalli di sosta a pagamento, a titolo gratuito, solo nel caso in cui i parcheggi riservati ai disabili siti nelle vicinanze risultino occupati.
Il contrassegno consente: -di sostare in tutti i parcheggi per disabili ad eccezione di quelli personalizzati ad altri titolari di contrassegno; -la sosta del veicolo in seconda fila per le sole operazioni di salita e discesa del disabile sempre che non comporti il blocco del traffico;
-il transito e la sosta, purché non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
-il transito e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l’accesso anche ad una sola delle categorie di veicoli per l’espletamento di servizi di pubblica utilità previa comunicazione del numero di targa del veicolo e del numero di concessione del pass disabili personale all’Ufficio ZTL per la registrazione nella lista degli autorizzati in conseguenza del controllo elettronico dei varchi;
-il transito nelle corsie preferenziali a condizione che l’accesso alle stesse sia consentito, oltre che ai mezzi di trasporto collettivo, anche ai Taxi.
Ai titolari di contrassegno è fatto divieto di:
-sostare nei parcheggi per disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo della
concessione riportata nella segnaletica verticale, riservati ad altri titolari di contrassegno; -sostare negli spazi di fermata degli autobus; -sostare sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi; -sostare in corrispondenza dei passi carrai; -sostare in zona di divieto di fermata. Ogni utilizzo improprio verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma di legge, e con il ritiro del contrassegno qualora venga utilizzato non dal titolare.

Art. 6
FURTO O SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO
In caso di furto o smarrimento il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia alla autorità di pubblica sicurezza. Per il rilascio del duplicato a seguito di furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice con allegate una fotografia formato tessera (o due se trattasi del primo rinnovo per contrassegno del tipo previsto nel presente regolamento), copia della denuncia, numero del precedente contrassegno, ricevuta del versamento di € 10,00 intestato al Comune di Cagliari sul ccp. 213090.

Art. 7
DECADENZA DEL CONTRASSEGNO
La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio. In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all’Ufficio che lo ha rilasciato ed a comunicare l’eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione. Il decesso dove essere accertato, attraverso periodici controlli, tramite l’ufficio Anagrafe. Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne comunicazione tempestiva agli uffici preposti, specialmente nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.

Art. 8
ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI
Gli uffici preposti al rilascio dei contrassegni dovranno provvedere alla creazione di apposita banca dati, aggiornata costantemente e, per un controllo immediato, metterla a disposizione dalle Autorità di vigilanza. L’Ufficio Viabilità dovrà provvedere alla redazione di apposita cartografia tematica per la tenuta del catasto storico dei parcheggi esistenti e per la gestione delle variazioni successive.

Art. 9 NORME TRANSITORIE
I contrassegni già rilasciati dalla Amministrazione manterranno la loro validità naturale di anni 5, fino alla loro sostituzione, fermo restando il permanere dei requisiti di diritto, la conservazione delle condizioni di leggibilità e le caratteristiche di riconoscimento.
.....CAN WE CHANGE ???

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