domenica 14 novembre 2021

ORIA - ANTENNA ILIAD VIA MORGAGNI: IL TAR DI LECCE HA DATO RAGIONE A 4 CITTADINI. IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO DEL COMUNE DEVE ESSERE ANNULLATO!!!

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Pubblicato il 03/11/2021

N. 01586/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01536/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1536 del 2020, proposto da
Arpa Francesco, De Nuzzo Pietro, Lupo Giovanni e Mazza Cesare Augusto, rappresentati e difesi dall'Avvocato Stefano Epicoco, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Oria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni Pesce, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone, n. 78;

nei confronti

Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Fabiana Ciavarella, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, n. 30;

per l'annullamento:

- della nota provvedimentale prot. n. 15987 del 6 novembre 2020, a firma del Responsabile del Secondo Settore - “Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.” del Comune di Oria (BR), con la quale sono state comunicate alla Iliad Italia S.p.A.:

a) la presa d'atto del silenzio assenso nel procedimento volto all'autorizzazione di installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20W, su abitazione di tipo civile in Oria (BR), alla Via Morgagni, n. 22;

b) le prescrizioni contenute nel parere del Responsabile del IV Settore del Comune di Oria;

- di ogni altro atto, preliminare, presupposto, connesso o conseguente, anche se non conosciuto.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Oria e ella società Iliad Italia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, e l’art. 6 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44;

Relatore nell'udienza del giorno 9 giugno 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. - I quattro ricorrenti - che espongono di essere abitanti “in Oria (BR), nelle residenze indicate in epigrafe, le quali sono situate sulla Via Morgagni o nelle sue adiacenze (Via Malpighi è una parallela della detta strada, mentre Via Frascata è una sua perpendicolare)” - hanno impugnato, domandandone l’annullamento:

- il provvedimento prot. n. 15987 del 6 novembre 2020, recante “presa d’atto silenzio assenso procedimento volto all’autorizzazione installazione impianti con potenza in singola maggiore di 20W - via Morgagni, 22 e comunicazione prescrizione contenute nel parere del Responsabile del IV Settore”, sull’istanza di Iliad Italia S.p.A. (di seguito anche solo Iliad) presentata il 28 maggio 2020, con cui il Responsabile del Secondo Settore - “Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.” del Comune di Oria ha comunicato “la presa d’atto della maturazione del silenzio-assenso per decorso dei termini relativamente all’istanza per l’installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20W, da collocare in abitazione di tipo civile sita in Via Morgagni n. 22…, come integrata il 26/06/2020” (ex art. 87, comma 9 del decreto legislativo n. 259 del 2003), con le “prescrizioni riportate nel parere favorevole del Responsabile del IV Settore” (prot. n. 1479/2020 del 21 ottobre 2020), in particolare che <<sia realizzato un “finto camino” al fine di mitigare l’impatto visivo che determina al SRB>>;

- nonché ogni atto preliminare, presupposto, conseguente.

A sostegno dell’impugnazione interposta hanno dedotto le seguenti censure, così testualmente rubricate:

1) Eccesso di potere con riferimento alla illogicità e/o contraddittorietà dell’atto;

2) Violazione di legge con riferimento alla violazione e/o omessa e/o inadeguata applicazione di norme statali e/o regionali e/o regolamenti comunali;

3) Eccesso di potere con riferimento all'illogicità di atto presupposto ed alla contraddittorietà tra diversi atti del procedimento.

Si è costituita in giudizio Iliad Italia S.p.A., eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, “in ragione della carenza di interesse da parte dei cittadini ricorrenti”, assumendo l’insufficienza a tale fine dell’ubicazione dell’impianto nei pressi dell’abitazione dei medesimi e assumendo la necessità della dimostrazione di un pregiudizio concreto e oggettivo derivante dall’installazione dell’impianto. Nel merito, ha contestato integralmente le avverse pretese e chiesto il rigetto del gravame.

Con decreto presidenziale 28 dicembre 2020, n. 818 è stata accolta l’istanza di misure monocratiche proposta dai ricorrenti.

Si è costituito in giudizio il Comune di Oria, formulando, in particolare, eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di interesse della censura relativa alla dedotta violazione del Regolamento comunale (omessa previa verifica della disponibilità di aree di proprietà comunale). Nel merito, ha contestato le avverse pretese e chiesto la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 38 del 15 gennaio 2021, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente formulata dai ricorrenti.

Con ordinanza 31 marzo 2021, n. 1705, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare proposto da Iliad Italia S.p.A., non ravvisando la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.

Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.

All’udienza del 9 giugno 2021, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 6 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, la causa è stata introitata per la decisione.

2. - Innanzitutto, come già ritenuto nella fase cautelare del giudizio, va disattesa la spiegata eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse, in quanto, ad avviso del Collegio, sussiste la legittimazione e l’interesse ad agire dei ricorrenti, proprietari e residenti in immobili posti nella zona dell’installazione (circostanza questa non specificatamente contestata), atteso che, in subiecta materia, non è necessaria <<la prova di un danno specifico in quanto il danno a tutti i membri di quella collettività è insito nella violazione (cfr., per tutte, T.A.R. Liguria, sez. I, 24 luglio 2014, n. 1198). L’interesse al ricorso, inoltre, sussiste proprio in quanto i ricorrenti intendono contestare la legittimità dell’intervento, al fine di ottenere un vantaggio concreto ed attuale dall’eventuale accoglimento del medesimo. E’ stato affermato in proposito che, per ragioni di effettività della tutela, non può essere negato “l'accesso alla giustizia per il soggetto che adduca di subire una compromissione di essenziali valori, tra i quali sono da annoverare sicuramente la salute e l’ambiente (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 5 febbraio 2008, n. 358 e Sez. II, 29 dicembre 2008, n. 3758)” (T.A.R. Puglia – Lecce, sent. 1024 del 27.04.2010)>> (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Settima, 31 dicembre 2018, n. 7430).

3. - Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei sensi e termini di seguito illustrati.

4. - Va, in primo luogo, precisato che la gravata nota comunale prot. n. 15987 del 6 novembre 2020 ha natura giuridica di provvedimento di conferma propria, e non già di atto meramente confermativo del silenzio - assenso asseritamente già maturato sull’istanza di Iliad del 28 maggio 2020.

Occorre sul punto rilevare che, <<con riguardo alla formazione del silenzio assenso, il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, secondo l’unanime giurisprudenza, non consuma il potere della Amministrazione di provvedere, sia in senso satisfattivo per il destinatario dell’atto finale del procedimento medesimo, sia in senso a lui negativo, sia, ancora, mediante un atto interlocutorio, che comunque sostanzia l’esercizio di una potestà decisoria dell'Amministrazione medesima (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 agosto 2011 n. 4768 e 15 gennaio 2009 n. 179).

Il provvedimento espresso, tardivamente intervenuto, cancella quindi il silenzio, sia se formatosi in senso negativo che positivo, poiché non è ammissibile che la P.A. si pronunci al solo fine di confermare il silenzio mantenuto, legittimando un comportamento che viola l’obbligo di provvedere>> (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 13 gennaio 2014, n. 63).

Devono, quindi, essere disattesi i rilievi con cui Iliad deduce, essenzialmente, la “reviviscenza” (in caso di annullamento giurisdizionale del provvedimento espresso gravato) del silenzio - assenso (asseritamente maturato), allorchè afferma che l’annullamento giurisdizionale del provvedimento di assenso espresso comporterebbe solo l’eliminazione della prescrizione del “finto camino”.

Pertanto, e in disparte ogni considerazione di ordine sostanziale in ordine all’effettiva eventuale avvenuta formazione del silenzio - assenso (atteso che lo stesso decorso dei relativi termini va necessariamente vagliato alla luce della preventiva compiuta e circostanziata istruttoria sugli aspetti paesaggistici, nella specie carente, come si illustrerà di seguito), il provvedimento espresso nel caso di specie intervenuto, pur asseritamente reiterando gli effetti del provvedimento implicito di assenso, non poteva - comunque - essere qualificato come meramente confermativo dell’asserito provvedimento implicito di assenso, anche perché presupponeva l’esperimento di un’autonoma istruttoria (sfociata, nella specie, in particolare, nella prescrizione del “finto camino”), i cui risultati dovevano confluire nella motivazione del provvedimento espresso (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, cit., 13 gennaio 2014, n. 63 e giurisprudenza ivi indicata - “Consiglio di Stato, sez. V, 11 settembre 2013, n. 4507)”.

Sicchè può affermarsi, nel caso in esame, che l’eventuale provvedimento di accoglimento tacito (asseritamente maturato per silenzio - assenso) è stato - comunque - definitivamente “superato” e “sostituito” dal nuovo provvedimento espresso di conferma propria, odiernamente gravato (cui, peraltro, Iliad ha prestato acquiescenza, non avendolo impugnato, né gravato con ricorso incidentale).

5. - Ciò premesso, il Collegio ritiene che sono fondate e assorbenti (e ciò dispensa dall’esame delle ulteriori doglianze proposte) le censure con cui i ricorrenti assumono, essenzialmente, la violazione dell’art. 5, comma 1 del vigente Regolamento comunale per le installazioni di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi (che impone la preventiva verifica della disponibilità di aree pubbliche comunali per l’installazione dell’impianto, “in via prioritaria e ove possibile”, e, quindi, tecnicamente idonee), nonché il difetto di istruttoria in ordine al previo accertamento di compatibilità paesaggistica.

6. - Quanto alla dedotta violazione dell’art. 5, comma 1 del vigente Regolamento comunale per le installazioni di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi, va, innanzitutto, disattesa l’eccezione preliminare di inammissibilità del motivo per difetto di interesse, formulata dal Comune di Oria resistente (con cui il civico Ente assume che i ricorrenti risiedono in abitazioni “prossime anche al sito alternativo in questione” e che A.R.P.A. Puglia ha reso parere favorevole): e tanto sia in ragione della genericità dell’affermazione, sia perché non può farsi derivare dal parere favorevole A.R.P.A., relativo alla specifica localizzazione prescelta, alcun effetto preclusivo processuale.

6.1 - Nel merito, la censura è fondata.

6.2 - Ed invero, sul punto:

- non è sufficiente, al fine di provare detta compiuta previa verifica, la generica affermazione in proposito di Iliad, contenuta nella nota del 1° ottobre 2020, laddove Iliad, a fronte della richiesta di integrazioni documentali e/o adempimenti di cui alla nota comunale del 22 settembre 2020 (“2. che si verifichi preliminarmente la disponibilità di aree e immobili comunali su cui installare il predetto impianto”), si limita ad affermare solo, “in merito alla richiesta di cui al p. 2, che ai fini della copertura nella zona di interesse non erano disponibili siti comunali, pertanto la scrivente Società ha individuato un sito di proprietà privata”;

- la vigente norma regolamentare comunale de qua non comporta alcun divieto generalizzato di installazione degli impianti in questione, né alcuna prescrizione di installazione nelle sole aree comunali (né, peraltro, Iliad, a seguito della proposizione del presente gravame, ha specificamente contestato la stessa con ricorso incidentale, ex art. 42 Cod. Proc. Amm.).

6.3 - Né può diversamente concludersi tenendo conto della nota comunale del 28 aprile 2021, prot. n. 7315, relativa alla ricognizione delle aree di proprietà comunale “nel raggio di 200 m a sud/est rispetto alla particella contraddistinta al NCEU al Fg.24-p.lla 803 sita in Via Morgagni 22”, in quanto:

- in via dirimente, sopravvenuta nel corso del giudizio (al di fuori, quindi, della doverosa sede procedimentale, configurando inammissibile integrazione postuma della motivazione, né limitandosi la ridetta nota comunale a chiarire, sul piano istruttorio, quanto già rilevato dal Comune mediante atti dello stesso procedimento, atteso che non risulta nell’ambito procedimentale alcuna specifica indicazione al riguardo);

- e, comunque, in parte, solo “descrittiva” (laddove evidenzia che “sulle p.lle 1005 e 1007 si erge lo stabile destinato a Ufficio Sanitario della ASL/BR, a sede della locale Stazione dei Carabinieri e ad Ufficio Postale”), e, in altra parte, resa con formula “dubitativa” rispetto all’eventuale localizzazione di ulteriori apparati per telefonia mobile, in termini di “improbabilità” (laddove afferma testualmente che <<la p.lla 1004 è il Parco pubblico “Oria-Lorch”, allo stato caratterizzato da fitta vegetazione arborea e conformazione collinare, fruibile dalla collettività come area verde. Tale prospettiva fa ritenere improbabile la futura concessione di ulteriori aree da destinare a sede di apparati per telefonia mobile>>).

6.4 - Neppure convince l’opposto rilievo secondo cui la Regione e il Comune avrebbero effettuato la “tacita verifica” dell’insussistenza di idonee aree comunali, in occasione del Programma Stralcio di installazione del 2020, con la localizzazione ivi indicata (come ex adverso sostenuto dal Comune resistente nelle memorie difensive dell’8 maggio 2021 e del 19 maggio 2021), in quanto:

- in via dirimente, detta preliminare verifica deve essere motivata e circostanziata, e, pertanto, espressa;

- peraltro, per mera completezza espositiva, si osserva che il suddetto Programma Stralcio 2020 reca una diversa localizzazione dell’impianto rispetto a quello effettivamente poi a valle individuato, distante 974,56 metri, ben superiori ai cinquecento metri circa dal sito ivi previsto, indicati da Iliad, quale “raggio di ricerca”; circostanza, quest’ultima, dimostrata dalla mappa Google Earth depositata in giudizio dai ricorrenti il 29 aprile 2021 e non puntualmente e adeguatamente contestata; il che, comunque, priva di pregio gli opposti rilievi comunali.

7. - I ricorrenti deducono, poi, essenzialmente, l’omessa compiuta valutazione (difetto di istruttoria) in ordine alla necessità del previo accertamento di compatibilità paesaggistica, assumendo, in particolare:

- che “il procedimento amministrativo conseguente all’istanza avrebbe dovuto essere avviato o, quanto meno, evolversi, tenendo conto…. del vincolo paesaggistico già indicato al punto 1.0 della relazione tecnico-illustrativa allegata all’originaria istanza”;

- che “La situazione paesaggistica della zona in cui sarebbe dovuta insistere la nuova installazione, non è stata considerata o, comunque, non è stata correttamente valutata”;

- che “i termini per la formazione del silenzio assenso non avrebbero potuto decorrere in assenza di quel parere - cfr. T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. IV, 3 giugno 2019, n. 1370 - T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I, 7 ottobre 2016, n. 2,62 - T. A.R. Sicilia - Catania, Sez. I, 21 aprile 2016, n. 1141”.

Con la memoria difensiva del 10 gennaio 2021, all’esito del deposito da parte di Iliad di ulteriore documentazione, evidenziano, poi (pag. 6 e 7), alcune incongruenze nell’ambito degli stessi atti comunali (si veda, in particolare, la nota del Dirigente del Settore “Urbanistica, Assetto del Territorio ed Edilizia Privata” del 22 settembre prot. n. 13089, laddove era - invece - richiesta l’acquisizione del preliminare parere di compatibilità paesaggistica).

7.1 - Anche questa censura è fondata.

Ed invero, non risulta compiutamente effettuata dal civico Ente la necessaria preventiva valutazione in ordine alla effettiva, concreta ed esatta natura delle aree in parola (con la conseguente omessa compiuta e circostanziata valutazione in ordine alla necessità o meno dell’accertamento di compatibilità paesaggistica), ove si consideri:

- il generico - e insufficiente, ai fini in questione - richiamo (cfr. parere favorevole con prescrizioni prot. n. 14791 del 21 ottobre 2020, a firma del Responsabile del IV Settore del Comune di Oria) al mero combinato disposto della norma transitoria di cui all’art. 91, comma 9 delle N.T.A. del P.P.T.R. (statuente che, <<Nelle more dell’adeguamento di cui all’art. 97 l’accertamento non va richiesto per gli interventi ricadenti nei “territori costruiti” di cui all’art 1.03 commi 5 e 6 delle NTA del PUTT/P; non è comunque richiesto nelle aree di cui all’art. 142 commi 2 e 3 del Codice>>) e dell’art. 142, comma 2, lettera b) del Codice;

- la parimenti generica - e insufficiente, ai fini in questione - affermazione contenuta nella relazione tecnico-illustrativa allegata all’istanza di Iliad del 28 maggio 2020 (punto n. 3.0 - “Considerazione sui vincoli”), secondo cui, <<Pur ricadendo l’area in zona soggetta a vincolo secondo il P.P.T.R. (in particolare UCP - Coni visuali), l’intervento non è soggetto all’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica in quanto rientrante tra quelli compresi nell’art. 142 comma 2 lettera b) del Codice, ossia l’art. 91 comma 9 del P.P.T.R.>>.

7.2 - Né a diverse conclusioni può pervenirsi tenendo conto della nota comunale del 19 aprile 2021, depositata in giudizio dal Comune di Oria resistente il 29 aprile 2021 (con cui il civico Ente ha, poi, affermato che, <<Come disposto dall’art. 91, c. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR, - “Nelle more dell’adeguamento di cui all’art. 97 l'accertamento non va richiesto per gli interventi ricadenti nei “territori costruiti” di cui all’art 1.03 commi 5 e 6 delle N.T.A. del PUTT/P; non è comunque richiesto nelle aree di cui all’art. 142 commi 2 e 3 del Codice.

Da verifica agli atti presenti la stessa non è stata sottoposta ad accertamento di compatibilità>>), in quanto:

- in via dirimente, sopravvenuta nel corso del giudizio, al di fuori della doverosa sede procedimentale, configurando, quindi, inammissibile integrazione postuma della motivazione;

- e, comunque, ancora del tutto generica (e, peraltro, non vi è puntualmente indicata e circostanziata neppure la riconducibilità dell’area in questione a una delle ipotesi di cui al ridetto art. 91, comma 9 delle N.T.A. del P.P.T.R.).

7.3 - Osserva, inoltre, il Collegio, per completezza espositiva (e fermi restando i rilievi di cui al precedente punto 4), che la compiuta istruttoria in ordine alla necessità - o meno - del previo accertamento di compatibilità paesaggistica è preliminare e funzionale anche ai fini del decorso o meno - della decorrenza del termine per la formazione del silenzio- assenso, atteso che “E’ principio pacifico … quello secondo cui, ove l’area sia sottoposta ad un vincolo paesaggistico, la presenza del parere della preposta autorità sulla compatibilità paesaggistica si configura come un presupposto di validità dell’autorizzazione e appare necessaria anche ai fini della decorrenza del termine di cui al comma 9 dell’art. 87, D.Lgs. n. 259 del 2003, per la formazione del silenzio - assenso (ex multis, T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 1 aprile 2016, n. 4008)” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 1° marzo 2018, n. 353).

8. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere accolto per difetto di istruttoria, e, per l’effetto, va disposto l’annullamento della nota provvedimentale prot. n. 15987 del 6 novembre 2020 del Comune di Oria, fatto salvo il riesercizio dell’azione amministrativa.

9. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore

Silvio Giancaspro, Referendario

 

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Maria Luisa Rotondano

Antonio Pasca

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

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