domenica 29 gennaio 2023

ORIA - IL NUOVO SISTEMA ELETTORALE A TURNO UNICO STA CREANDO PROBLEMI NEI GIOCHI PER LE CANDIDATURE



SEGUITO POST:
http://www.notediarpa.it/2023/01/oria-manovre-candidature-imminenti.html?m=1

 A mio parere, il nuovo sistema elettorale per la città di Oria, non presenta quegli aspetti di intrallazzi e sotterfugi tipici del sistema a doppio turno, se si considera che ogni candidato sindaco non può avere più di una lista collegata. 
Non si avrà più la possibilità del voto disgiunto (più lineare secondo me).
In caso di ballottaggio non si assisterà più a quel vergognoso meccanismo degli apparentamenti più o meno alla luce del sole
Nel 2018 c'erano tre candidati sindaci per complessive 12 liste, ognuna delle quali composta da 16 candidati per un totale di 192, mentre col turno unico e con lo stesso numero di candidati sindaci si avranno tre liste con un massimo di 48 candidati. Col sistema a doppio turno venivano coinvolte molte più famiglie rispetto al turno unico e permetteva l'inserimento nelle varie liste di più soggetti attrattori di voti.
Tale radicale cambiamento comporta una difficoltà nel fare le previsioni circa i voti che potranno totalizzare candidati che già si sono candidati nel 2018.
Faccio un esempio: nella coalizione vincente nel 2018, fra le 5 liste,  risultarono eletti 10 consiglieri oltre la sindaca, che totalizzarono 1749 voti di preferenza personali su un totale di 4476 degli 80 candidati della coalizione. Col turno unico quei 10 eletti nel 2018 che dovessero decidere di stare nella stessa lista quanti voti potrebbero totalizzare?
Altro aspetto importante è che col turno unico si può verificare una lotta all'interno di un'area politica nella composizione delle liste, a causa del ridotto numero dei candidati rispetto a prima. Fra l'altro, un minimo di cinque posti deve essere riservato per legge alle donne (ad ognuno dei due sessi deve essere riservato almeno un terzo).
Concludo col dire che 

mercoledì 25 gennaio 2023

ORIA - A PROPOSITO DEL COMITATO FESTE PATRONALI

 Caro Franco, 

in relazione al tuo recente post col quale ci informi della mancata costituzione a tutt'oggi del comitato feste patronali, vorrei farti partecipe di una mia riflessione.

Il documento della Conferenza Episcopale Pugliese ha stabilito che riveste la carica di Presidente del Comitato il Parroco o il Rettore. Ho dato un'occhiata al sito internet della Diocesi di Oria e la Basilica Pontificia Minore (Cattedrale), alla quale fa capo il comitato feste patronali, non è  riportata né come Parrocchia né come Rettoria.

F/to: un amico.


ORIA - VIA SANTA MARIA DEL TEMPIO e NON "AL TEMPIO"

 

www.cartapulia.it

A MEZZO PEC                                                                                   Oria, lì 25 gennaio 2023

                             Al Comune di                                        O R I A

 Alla cortese attenzione di:           Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali

                                                       Responsabile Ufficio Toponomastica


        OGGETTO: Richiesta modifica toponimo Via Santa Maria al Tempio.

VIA SANTA MARIA DEL TEMPIO E NON VIA SANTA MARIA AL TEMPIO

I sottoscritti prof. Giuseppe D'Amico e Cav. Francesco Arpa, ritenendo che l'intitolazione con cui si indica la via che porta alla piccola chiesa dedicata alla Santissima Madre di Dio, ossia VIA SANTA MARIA AL TEMPIO, sia un grave errore, tale da far annullare un importante capitolo della storia di questa nostra città qual è quello della presenza in Oria dell'ORDINE DEI CAVALIERI DEL TEMPIO, si rivolgono al signor Sindaco, dott.ssa Maria Carone, all'Assessore alla Cultura, D/ssa Lucia Iaia, ed ai signori assessori e consiglieri comunali tutti, affinché venga corretta in VIA SANTA MARIA DEL TEMPIO.

I sottoscritti ritengono, infatti, che l'errore sia stato causato dal fatto che lo storico oritano del XVII secolo, Domenico Albanese, e l'anonimo pittore del quadro, che campeggia ancora oggi sull'altare centrale, hanno ricordato questa chiesetta con l'intitolazione di "SANTA MARIA AL TEMPIO", convinti evidentemente che la Beatissima Vergine, da bambina, sia stata presentata al Tempio di Gerusalemme, ignorando pertanto che la "Legge" ebraica istituita da Mosè prevedeva la "presentazione" al Tempio (da compiere quaranta giorni dopo la loro nascita), non per le bambine (1) ma soltanto per i bambini maschi, norma, questa, che fu ottemperata, come scrive San Luca (2), dalla Sacra Famiglia di Nazaret anche per Gesù bambino.

L'Arcivescovo di Oria-Brindisi, Monsignor Giovanni Carlo Bovio, forte della conoscenza delle Sacre Scritture e della drammatica eliminazione dell'Ordine dei Cavalieri del Tempio dall'Archidiocesi di Oria-Brindisi avvenuta nel 1310, ad opera della Commissione giudicatrice pontificia riunita nella Chiesa di Santa Maria del Casale in Brindisi, ha scritto nei verbali della "Visita pastorale" del 1565 di aver visitato la Chiesa di "SANCTA MARIA DE TEMPLO, recuperando in questo modo la notizia storica dell'appartenenza della chiesetta all'Ordine cavalleresco dei Templari che era operante in Oria e in alcuni paesi della sua Archidiocesi, tra cui Maruggio e Manduria.

Anche il suo successore, Mons. Lucio Fornari, nella "Visita pastorale" compiuta alcuni anni dopo, l'ha ricordata allo stesso modo: "SANTA MARIA DEL TEMPIO e non "SANTA MARIA AL TEMPIO" così pure con questa identica dicitura "CAPPELLA DI SANCTA MARIA DEL TEMPIO" l'ha voluta ricordare lo storico oritano Mario Matarrelli Pagano nella sua opera, scritta agli inizi del XVII secolo.

A queste precisazioni espresse da questi insigni personaggi, i sottoscritti, prof. Giuseppe D'Amico e Cav. Francesco Arpa, aggiungono quest'altra precisazione che nessun altro studioso ha mai messo in evidenza, scaturita dalla lettura della frase "CONSTRUCTAM EAMQUE MULTIS RETRO ANNIS" presente nella lapide situata all'interno della chiesetta.

 Così è scritto nella lapide:

D. O. M.

AEDEM HANC DEIPARAE MARIAE VIRGINIS IN TEMPLO PRESENTATAE SACRAM A DOMENICO FERRARIO CANONICO ORITANO AERE SUO ANNO REP(ERITAE) SAL(UTIS) CDCCCCLXXXIX CONSTRUCTAM EAMQUE MULTIS RETRO ANNIS  A NOBILI ALBANENSIUM FAMILIA SUMMA PIETATE ATQUE OMNI CULTU SARTAM, TECTAM, SERVATAM CANONICORUM SACERDOTUMQUE CATHEDRALIS ECCLESIAE URITANAE COLLEGIUM QUASI IURE POSTLIMINII UT EX TABULA A NOTARIO PETRO MAGGIO EXARATA APPARET VIII KALENDAS NOVEMBRIS ANNI MDCCCXXVII RECEPIT, COSMA CANONICUS DE TARANTO AD FUTURAM HUIUS REI MEMORIAM MONUMENTUM POSUIT.

A DIO OTTIMO E MASSIMO

Il collegio dei Canonici e dei Sacerdoti della Chiesa Cattedrale oritana ha ricevuto nell'ottavo giorno delle Kalende di novembre del 1827, come per diritto di restituzione, così come appare dalla tavoletta scritta dal notaio Pietro Maggio, questa sacra chiesetta della Vergine Maria Madre di Dio presentata nel Tempio, costruita dal Canonico oritano Domenico Ferrario a sue spese nell'anno della recuperata salvezza 1489 e la medesima, rattoppata, coperta, conservata con somma pietà e cura molti anni addietro dalla nobile famiglia degli Albanesi. Il Canonico Cosma De Taranto ha posto questa epigrafe a futura memoria dell'avvenimento.

Il testo, pertanto, riporta due date, quella del 1827, che è l'anno in cui il Capitolo della Cattedrale di Oria ha preso possesso di questa chiesetta per diritto di restituzione, come è specificato nella tavoletta scritta dal Notaio Pietro Maggio, e quella del 1489 che è l'anno in cui questa chiesetta è stata "costruita" dal Canonico Sacerdote Domenico Ferrario.

La chiesetta, dunque, esistendo già da "molti anni prima" del 1489 (e cioè da oltre un secolo e mezzo) ed avendo per questo motivo su di sé la lunga usura degli anni, il totale abbandono dell'Ordine dei Cavalieri del Tempio e la relativa confisca di tutti i loro beni, ha avuto bisogno del rattoppamento, della copertura di un tetto e della somma pietà e cura della famiglia degli Albanesi.

 

Stando così le cose e volendo rispettare gli scritti del Bovio, del Fornari, dello storico oritano Mario Matarrelli Pagano e volendo dar credito alla tavoletta epigrafica scritta dal Canonico Cosma De Taranto con cui si chiarisce che la chiesetta esisteva già "molti anni prima" del 1489, i sottoscritti, come già detto sopra, si rivolgono alla signora Sindaco, dott.ssa Maria Carone, all'Assessore alla Cultura, D/ssa Lucia Iaia ed ai signori Assessori e Consiglieri comunali tutti, affinché provvedano a correggere l'errata dicitura di "Via Santa Maria al Tempio" con quella di "Via Santa  Maria del Tempio".

Fiduciosi in un favorevole accoglimento della presente, si porgono cordiali saluti.

1)    Libro dell'ESODO (cap. 13, paragrafo 2).

2)    Vangelo di San Luca (versetti: 2, 21-24).

martedì 24 gennaio 2023

ORIA - COMITATO FESTE PATRONALI. AL MOMENTO NON SI HANNO NOTIZIE CERTE ED UFFICIALI


Ricordo a me stesso che nella vicina Francavilla F/na (stessa Diocesi di Oria) il Presidente del Comitato Feste Patronali viene nominato dal sindaco.

Estratto dal documento della Conferenza Episcopale Pugliese, datato I° ottobre 2020, dal titolo: <<L'annuncio del Vangelo nelle feste religiose popolari.
                                    A vent’anni dalla Nota Pastorale delle Chiese di Puglia “Le nostre feste”>>


5. Ogni festa religiosa richiede la costituzione di un Comitato il cui presidente è sempre il Parroco, o il Rettore; a questi si affianca il vice-presidente per la gestione degli aspetti tecnico-organizzativi.

8. La costituzione dei Comitati richiede discernimento sulle persone che li comporranno. Il Comitato della festa patronale o parrocchiale, oltre al Parroco-Presidente e rappresentanti del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici, può contenere in sé presenze di espressione delle varie categorie cittadine. 

a. Il Comitato delle feste parrocchiali o confraternali deve essere emanazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale con qualche presenza del Consiglio Amministrativo della Confraternita (nel caso di festa confraternale). 

b. Presieduto dal Parroco (o del Rettore), ogni Comitato, comunque, si avvarrà di persone, di comprovata fede cattolica, attivamente presenti nella Comunità, di indiscussa moralità, prive di interessi personali-privati o ap-partenenti a realtà di sospetta legalità. 

c. Ogni Comitato, nel suo costituirsi, deve essere debitamente approvato dalla competente autorità ecclesiastica almeno tre mesi prima della festa.

ORIA - ISTRUZIONI UTILI PER LE IMMINENTI ELEZIONI (parte prima)

Oltre a quanto appresso riportato ricordo che col nuovo sistema scompare la possibilità del voto disgiunto. Altra novità sarà il ruolo di presidente del consiglio che potrà essere ricoperto dal sindaco.
Rimane la possibilità di esprimere due preferenze (un uomo e una donna della stessa lista)

 Normativa sulla elezione del sindaco CAPO III del T.U. sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs.267 del 2000 CAPO III Sistema elettorale 

 Articolo 71 
Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti

 1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

 2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. 

 3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. 

 4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco. 

 5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. 

 6. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età. 

 7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

 8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

 9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima. 

 10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. 

 11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale

ORIA - È UFFICIALE SI VOTA A TURNO UNICO

 https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/20-01-2023/censimento-approvata-cdm-la-determinazione-della-popolazione-legale-al


domenica 22 gennaio 2023

ORIA - MANOVRE CANDIDATURE IMMINENTI ELEZIONI SINDACO E CONSIGLIERI COMUNALI

RadioChianca torna a riferirci circa le voci che negli ultimi giorni stanno circolando fra i piazzaioli oritani in relazione alle probabili candidature per le prossime elezioni amministrative.
È ormai ufficiale: ad Oria si voterà col sistema a turno unico, senza ballottaggio (una sola lista per ogni candidato sindaco) stante il consolidato numero degli abitanti inferiore a 15mila certificato da un DPR del 20 corrente mese.
Al momento l'unica candidatura certa è quella dell'ex sindaco (per due volte) Mimino Ferretti. Circola voce che potrebbe candidarsi a sindaco un altro ex sindaco, Sergio Ardito (due mandati consecutivi nel secolo scorso), anche se non è dato di sapere il nome delle persone che potrebbero far parte della sua lista.

Il gruppo dei Fulloniani potrebbe candidare a sindaco Mimino Pomarico, anch'egli ex sindaco, ma nelle ultime ore è spuntata un'ipotesi: convergere, insieme a una parte della cordata che amministra la città, sul Dr. Antonio Proto, attuale consigliere comunale di maggioranza.

Qualcuno potrebbe chiedere perché "una parte"? 

Perché in un'unica lista non ci sarebbe posto per tutti gli aspiranti allo scranno di consigliere comunale dei due gruppi. Infatti, ipotizzando una lista composta da 16 candidati, almeno cinque posti dovrebbero essere riservati alle donne, ragion per cui i restanti 11 posti dovrebbero essere coperti da attrattori di voti di un certo calibro di sesso maschile. 

Un nodo importante da sciogliere sarà: "chi scegliere fra i due gruppi?" 
Fra i Fulloniani, i più gettonati nelle scorse elezioni, oltre a Tony Fullone, dovrebbero esserci Lino Spina, Antonio Micelli, Mimino Pomarico, Antonio Metrangolo, Antonio Farina, mentre nell'altro gruppo potrebbero esserci Gianluca Schifone, Cosimo Delli Santi, Angelo Mazza, Lucia Iaia, Simona Erario, Antonio Almiento, Giovanni Guida, Rita Labbro Francia, Giovanni Trentino, Nazario Galeone. Fra i meno votati nelle scorse elezioni ci sarebbero l'attuale assessore Pasquale Salerno e Ciccio Conte, eletto nella lista di Pino Carbone, stampella di questa maggioranza.

Secondo RadioChianca al momento non vi è nulla di certo circa questa seconda ipotesi, la quale sarebbe motivata dalla necessità di creare una cordata capace di superare il potenziale di fuoco di Mimino Ferretti.

Al momento non si hanno notizie circa Tommaso Carone.
AGGIORNAMENTO ARTICOLO 30 GENNAIO 2023.

lunedì 16 gennaio 2023

ORIA HA NUOVAMENTE UN DEGNO GONFALONE

 L'attuale amministrazione comunale ha avuto il merito di ridare alla città un gonfalone con la scritta  CITTÀ DI ORIA. Si, "ridare",  perché il Comune nel secolo scorso possedeva già il gonfalone con tale scritta, insieme ad un altro con la scritta COMUNE DI ORIA, ovvero quello che abbiamo visto esporre negli ultimi decenni. Il gonfalone CITTÀ DI ORIA andò smarrito in circostanze, data e luogo a me ignote, ma verosimilmente dimenticato in qualche posto lontano da Oria.....chissà forse in occasione di qualche trasferta.

Stasera ho constatato personalmente che gli attuali amministratori sconoscevano questo dettaglio.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concessione del titolo di  CITTÀ risale al 1951.

Nelle immagini qui pubblicate potete osservare i due gonfaloni.

Purtroppo, quello acquistato di recente da questa amministrazione comunale non rispecchia forse le caratteristiche originali (colori diversi e differenze varie.....ghirlande, etc.). Le caratteristiche originali dello stemma dovrebbeto essere: "... al colle verde d'azzurro ai leoni d'oro coronati affrontati, al castello d'oro, merlato, turrito di tre e finestrato di nero, sovrastato dal serpente di verde e dalla colomba (o cicogna?) volante d'argento tenente un ramo d'olivo al naturale."

La prossima volta che mi troverò di fronte a questo gonfalone controllerò meglio tutti i dettagli ed in particolare se c'è il ramo d'olivo tenuta dal volatile. Inoltre secondo la normativa vigente il gonfalone deve misurare  metri 1x2. 




sabato 14 gennaio 2023

ORIA - E' INIZIATA LA CAMPAGNA ELETTORALE! FATE ATTENZIONE AI COMUNICATI DEI POLITICI.



Se è vero che siamo alle porte della campagna elettorale, è altrettanto vero che i signori politici devono inviare agli organi di stampa comunicati chiari al massimo, affinché i lettori possano ricevere una corretta informazione. Personalmente vorrei capire la provenienza dell'importo di 352mila per ristrutturare la palestra dell'ex scuola Milizia, che attualmente è gestita dalla Provincia di Brindisi. Inoltre vorrei capire se la stazione appaltante dei lavori è il Comune di Oria, oppure la Provincia di Brindisi.

Circa i lavori che sono iniziati per ristrutturare il campo sportivo di Viale Grande Europa, bene avrebbero fatto i due politici che hanno inviato il comunicato stampa a spiegare che il costo complessivo dell'opera dovrebbe essere di euro UnMilione700mila (1.700.000,00) (dico dovrebbe poiché ho motivo di ritenere che nel complesso si spenderà qualcosa in più). La somma di 1.300.000 riviene da un mutuo ventennale (65MILA EURO all'anno degli oritani), a partire dal gennaio 2021, concesso dal Credito Sportivo a tasso zero, mentre la rimanente somma di 400mila euro sono soldi dei cittadini, avanzo di amministrazione anno 2019.

 I due politici dovrebbero spiegare perché il Comune di Oria sta abbuffando di soldi un ingegnere barese (spero che non dicano che è colpa di San Barsanofio che è amante dei forestieri). Solitamente, in casi del genere le forze politiche di opposizione dovrebbero gridare allo scandalo ai quattro venti. Ad Oria invece tutti tacciono, politici e tecnici!!! 

Sappiate che nel luglio 2020 fu dato incarico ad un ingegnere di Oria per studio di fattibilità e progetto definitivo (compenso 21.278,96 euro) che ha permesso di poter chiedere ed ottenere il mutuo in argomento. 
STRANAMENTE sia quell'ingegnere oritano che altri tecnici della zona sono stati ritenuti inaffidabili, se si considera che ad un ingegnere barese con due Determine dell'Ufficio Tecnico è stato affidato l'incarico per redigere il progetto esecutivo, dirigere i lavori e coordinare la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in cambio UDITE UDITE UDITE della modica somma di circa euro 180.000 (CENTOOTTANTAMILA) OVVERO IL 10,58% DELL'INTERO IMPORTO DI 1.700.000 !!!! Qualcuno mi dirà che è tutto regolare perché l'attuale normativa consente gli affidamenti diretti cosiddetti sottosoglia. 
EVVIVAAAAA

giovedì 12 gennaio 2023

ORIA - A PROPOSITO DELL'ANTENNA ILIAD DI VIA MORGAGNI E DEI SOLDI SPESI DAL COMUNE PER AZIONE LEGALE

 Sentenza Consiglio di Stato N. 00222/2023 REG.PROV.COLL. pubblicata il 9/01/2023 che ha autorizzato l’attivazione dell’antenna Iliad in Via Morgagni, 22 Oria (BR).

Di solito non amo commentare le sentenze, ma nel caso specifico mi corre l’obbligo di scrivere qualcosa per mettere in luce molti lati oscuri e strani della vicenda.

In sintesi, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di ILIAD avverso la sentenza di primo grado del TAR di Lecce ritenendo il ricorso presentato da quattro cittadini inammissibile ed infondato (inammissibilità del ricorso di primo grado per mancanza della legittimazione e dell’interesse ad agire degli originari ricorrenti).

Mio cuggggino, che ha le scarpe grosse ed il cervello fino, si è fatto e mi ha fatto la seguente domanda: “se i cittadini non erano legittimati, perché il Consiglio di Stato ha esaminato tutti i restanti motivi (di infondatezza della sentenza del TAR di Lecce) contenuti nel ricorso di ILIAD, accogliendoli tutti?

Gli ho risposto: “Per creare un precedente, mettere dei paletti, fare giurisprudenza, per le prossime richieste di installazione di antenne di telefonia mobile in tutto il territorio nazionale, da parte di tutte le compagnie telefoniche

Ciò premesso, passo ad esporre alcune mie perplessità e particolari di mia conoscenza:

SITI DI PROPRIETA’ COMUNALE OPPURE DI PROPRIETA’ PRIVATA?

L’immobile sul quale è stata installata l’antenna in Via Morgagni, di proprietà dei familiari di un consigliere comunale (come riferito dall’avvocato Tommaso Carone attraverso un comunicato pubblicato dal giornale online LoStrillone: https://www.lostrillonenews.it/2021/11/04/oria-consigliere-dopo-sentenza-tar-su-antenna-telefonica-clamorosa-e-sonora-sconfitta-politico-amministrativa/), dista circa cento metri da aree e fabbricati di proprietà comunale, i quali trovandosi ad altezza superiore, a mio parere, ben si presterebbero come alternativa al sito di proprietà privata per un’ottimale copertura del segnale trasmesso dalla stazione radio base.

Il Consiglio di Stato ha sentenziato che ciò non ha importanza alcuna, in quanto la decisione circa la scelta del sito spetta esclusivamente alla compagnia telefonica e che non può avere alcun valore un regolamento comunale con annesso piano di localizzazione antenne.

Il TAR Lazio (http://polab.it/srl/wp-content/uploads/2019/03/FIUMICINO-TAR-Lazio-n.-1373-del-4-febbraio-2019.pdf)  ha ribadito il principio secondo cui le disposizioni regolamentari sono illegittime se pongono limiti generali che potrebbero rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, mentre sono legittime se consentono una possibile localizzazione alternativa.

 Addirittura, il CdS arriva a tutelare gli interessi del privato proprietario dell’area ove si richiede di installare l’antenna, che ha sottoscritto un canone di locazione pluriennale di 9mila euro annui.

Consiglio di Stato: [[L’appellante ILIAD ritiene “oscura” e “rigorosa” l’interpretazione data dal TAR Lecce dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Impianti del Comune di Oria, in quanto tale interpretazione ostacolerebbe in maniera radicale l’installazione delle infrastrutture in questione su aree di private; a tale proposito l’appellante sostiene che dal momento in cui l’operatore ha ottenuto il titolo di disponibilità di un’area privata dal relativo proprietario (come avvenuto nel caso di specie in forza del contratto di locazione allegato all’istanza di autorizzazione di Iliad), non sussisterebbe per definizione alcuna compressione dell’interesse del privato che ha liberamente assentito all’installazione della stazione radio base.

 3.2.1. Con il secondo motivo l’appellante censura la sentenza del TAR Lecce laddove sostiene che il provvedimento autorizzativo del 6 novembre 2020 sarebbe viziato per l’omessa previa verifica della disponibilità di aree pubbliche comunali come richiesta dall’art. 5, comma 1 del Regolamento Impianti del Comune di Oria.

 3.2.2. La censura ha pregio. Emerge dai documenti in atti che nel caso concreto la verifica dei siti comunali e della copertura della zona è stata posta in essere da Iliad ed ha dato esito negativo.

 3.2.3. Ai fini della valutazione del motivo di impugnazione giova tener presente che in tema di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, la normativa nazionale non consente di subordinare l’allocazione delle antenne radio ad una più stringente disposizione adottata dai singoli Comuni (Cons. St., Sez. VI, n. 4689 /2022; Sez. VI, n. 1050/2022; Sez. VI, n.444/2018; Sez. III, n. 3970/2017; Sez. III, 14 febbraio 2014), per cui deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale che vieti l'istallazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dal Comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. Il regolamento previsto dall'art. 8, comma 6 della l. n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale.

 3.2.4. Siccome nel caso concreto ai fini della copertura nella zona di interesse non erano disponibili siti comunali, era del tutto legittima e conforme alle norme in materia l’allocazione dell’antenna sull’area privata individuata da Iliad e non era necessaria una specifica motivazione da parte del Comune in merito, consegue che l’infondatezza della statuizione contenuta nella sentenza secondo la quale la verifica dell’insussistenza di idonee aree comunali dovrebbe essere motivata e circostanziata.]]

 E dire che il Comune ha dato incarico ad una società toscana di redigere il piano di localizzazione, con un contratto di durata quinquennale ed una spesa complessiva di 42.700,00 euro! Piano che è già stato redatto e depositato al Comune e giace in qualche cassetto dal mese di luglio 2021, in attesa di essere portato in Consiglio Comunale per l’approvazione.

 Nel dicembre 2020, quattro cittadini fecero ricorso al TAR allo scopo di chiedere l’annullamento della nota della responsabile del SUAP del Comune che comunicava ad ILIAD il formato silenzio-assenso (SIC! non ho mai sentito che un silenzio si comunica) in ordine alla richiesta di autorizzazione per installare una stazione radio base in Via Morgagni, 22, installazione che nel frattempo era già avvenuta. Contro i quattro cittadini si costituivano in giudizio ILIAD Italia SpA ed il Comune di Oria tramite il sindaco Maria Carone. L’Ufficio Contenzioso del Comune affidava l’incarico legale ad un principe del foro di Roma con un impegno di spesa di circa 10mila euro. I proprietari dell’immobile di via Morgagni, 22, non si costituivano.

I ricorrenti ottennero la sospensiva cautelare e l’attivazione dell’antenna fu rinviata, in attesa dell’udienza di merito fissata al 9 giugno 2021. Il TAR accolse il ricorso dei quattro cittadini e fece salva la possibilità del riesercizio dell’azione amministrativa, in considerazione del fatto che erano emerse carenze procedurali da parte degli uffici del Comune. La sentenza veniva appellata da ILIAD che ricorrendo al Consiglio di Stato chiedeva, fra l’altro, la sospensione cautelare della sentenza del TAR allo scopo di poter attivare subito l’antenna, richiesta che veniva rigettata con rinvio all’udienza di merito del 9 giugno 2022, la cui sentenza, favorevole per ILIAD, è stata pubblicata ben sette mesi dopo, il 9 gennaio 2023.

Al Consiglio di Stato non si sono costituiti né i cittadini, né il Comune.

Mio cuggggino domanda: “Perché i cittadini non si sono costituiti in giudizio presso il Consiglio di Stato?”

Rispondo: “Perché hanno preferito non togliere altri soldi alle proprie famiglie e perché, in caso di soccombenza, avrebbero rischiato di pagare le spese legali della controparte, ILIAD. Inoltre, hanno capito che avendo ILIAD presentato istanza per il riesercizio dell’azione amministrativa, al Comune bastava correggere gli errori della pratica precedente per concedere l’autorizzazione affinché l’antenna entrasse in funzione”

 Mio cuggggino domanda ancora: “E’ stata cosa buona e giusta da parte del Comune spendere circa 10mila euro per spese legali per difendere gli interessi di privati come ILIAD ed i proprietari dell’immobile di via Morgagni, 22? Non bastavano gli avvocati retribuiti da ILIAD?”

Rispondo: “Hai pienamente ragione caro cuggggino. Fra l’altro, sono tantissime le volte che questa amministrazione comunale dal 2018 ad oggi non si è costituita in giudizio in occasione di ricorsi al TAR o cause civili presso il Tribunale di Brindisi. Chi ha seguito i vari Consigli Comunali ha avuto modo di apprendere dei tanti riconoscimenti di debiti fuori bilancio per sentenze dei giudici civili, nelle quali il Comune di Oria risultava essere soccombente (ad esempio: nei ricorsi avverso multe al Codice della Strada a mezzo di autovelox il Comune non si è mai costituito in giudizio; nella causa civile (intentata da una signora vittima, a suo dire, di una caduta a causa del manto stradale sconnesso, il Comune, rimasto contumace, è stato condannato a pagare complessivamente circa 38mila euro, Sentenza 1606/2022 Tribunale di Brindisi).

Fra i tanti ricorsi al TAR che non si è registrata la costituzione in giudizio da parte dell’attuale sindaco, segnalo i seguenti:

-         Ricorso presso TAR Lecce n.0073 del 2019 (sentenza 00638/2019);

-         Ricorso  presso TAR Lecce n.00660 del 2021 (sentenza 1611/2021);

-         Ricorso presso TAR Lecce n.00485 del 2021 (sentenza 0968/2022);

-         Ricorso presso TAR Lecce n.00216 del 2022 (Ordinanza 0124/2022);

 Particolare attenzione merita il Ricorso presso TAR Lecce n.0867 del 2022, presentato da una compagnia telefonica per la mancata installazione a tutt’oggi di una stazione radio base per telefonia mobile, poiché tratta di un caso di SILENZIO da parte del Comune di Oria e di una NON costituzione in giudizio da parte dello stesso. Altro particolare interessante è che la società ricorrente aveva accettato la proposta dell’amministrazione comunale di installare l’antenna su un sito di proprietà comunale (ex macello comunale), anziché su una proprietà privata.

Trascrivo parte del contenuto dell’Ordinanza 1825/2022 del TAR di Lecce:

FATTO E DIRITTO

1. - La Società ricorrente (Cellnex Italia) - che il 04/05/2021, con Wind Tre S.p.A., ha presentato al Comune di Oria istanza congiunta di autorizzazione ex art. 87 D Lgs. n. 259/2003 e ss.mm. per la realizzazione di una di una Stazione Radio Base a servizio della telefonia mobile Wind Tre S.p.A., su infrastruttura di proprietà CELLNEX ITALIA S.p.A., tipologia Raw Land, da ubicare nel Comune di Oria, Via Strada Provinciale, 51, identificato al N.C.T. al Foglio di mappa n° 42 particella n° 832, riscontrata con nota comunale del 1 luglio 2021, recante comunicazione della disponibilità di un’area comunale idonea ad accogliere l’impianto S.R.B. in alternativa al sito privato proposto dalle società istanti, e da queste ultime accettata con nota del 12/11/2021, contenente richiesta all’Amministrazione Comunale intimata di considerare l’ipotesi di concedere in locazione parte della particella, proposta dalla stessa Amministrazione Comunale, identificata catastalmente al Fg. 42 particella 692, al fine di delocalizzare l’impianto così come progettato - chiede, con ricorso ex art. 31 e 117 c.p.a. notificato il 01/07/2022 e depositato in giudizio il 21/07/2022, la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato sulle predette istanze del 04/05/2021 e del 12/11/2021, nonché l'accertamento dell'obbligo del Comune di Oria di provvedere in relazione alle medesime istanze, della fondatezza, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a. della pretesa della Società ricorrente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 e la condanna del Comune di Oria all'adozione di un provvedimento espresso, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a..

A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:

I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 e 2 della L. 241 del 1990. Violazione e/ falsa applicazione dell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione: violazione dei principi di buon andamento, efficienza e correttezza dell’agere amministrativo. Eccesso di potere: Irragionevolezza, arbitrarietà e ingiustizia manifesta. Sviamento di potere. Violazione del principio di leale collaborazione.

Il 04/11/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Oria.

Nella Camera di Consiglio dell’8/11/2022, la causa è stata trattenuta in decisione. Rinvia la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio dell’01/03/2023. Si comunichi alle parti, anche non costituite in giudizio.]]]

 Giova ricordare che ILIAD, oltre al progetto per installare l’antenna in Via Morgagni, aveva presentato istanza per essere autorizzata ad installare altra stazione radio base in fondo a via Mogadiscio, su un palo alto 25 metri, in un terreno adibito a vivaio/serre floricole, confinante con fabbricati di civili abitazioni. In quel caso gli uffici comunali hanno rigettato l’istanza in virtù di un parere negativo espresso dalla Commissione Locale Paesaggistica, chiamata ad esprimersi in ordine al vincolo paesaggistico “PPTR 6.3.2 - Componenti Valori Percettivi - Ulteriori Contesti Paesaggistici - Coni visuali”. In verità esiste analogo vincolo in via Morgagni, ma in base alla normativa vigente non è richiesto l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica trattandosi di zona urbanizzata le cui costruzioni sono ante 1985.

Piccola considerazione: per quanto riguarda Via Mogadiscio il Comune non avrebbe potuto rigettare l’istanza se come sito per installare l’antenna fosse stato indicato il lastrico solare di una delle tante abitazioni ubicate a pochissimi metri di distanza, costruite ante 1985 e quindi non soggette ad Accertamento di Compatibilità Paesaggistica. Sinceramente, mi riesce difficile pensare che tutti i proprietari dei fabbricati vicini abbiano rifiutato proposte di emissari di ILIAD di incassare 9mila euro all’anno.

Il Comune, nel rigettare l’istanza relativa a Via Mogadiscio, proponeva, come sito alternativo l’area di proprietà comunale in cui ricade il nuovo cimitero. ILIAD, accettava tale proposta indicando al Comune il punto esatto ove avrebbe installato l’antenna, indicazione che veniva accolta dal responsabile dell’ufficio tecnico che nel rispondere precisava che la concessione sarebbe stata a titolo oneroso. Quanto anzidetto avveniva nel marzo 2021, ma a tutt’oggi l’antenna nei pressi del cimitero nuovo non è stata installata e tale circostanza è molto strana, se si considera che ILIAD, come argomentato in sede di ricorso al TAR di Lecce ha urgente necessità di installare stazioni radio base nel territorio di Oria al fine di soddisfare la clientela ed essere competitiva con le altre compagnie. In relazione a ciò, rappresento che ho scoperto, attraverso un’applicazione (https://5g.iliad.it/) presente nel sito internet di ILIAD ITALIA SpA, che tutti i comuni confinanti con Oria hanno già una copertura del segnale della nuova tecnologia denominata 5G. Solo Oria è sprovvista di copertura 5G, copertura che sarebbe stata possibile se subito dopo il marzo 2021 sarebbe stata installata l’antenna nei pressi del cimitero nuovo. Parlo solo oggi del 5G perché il giornale online LoStrillone nel riportare la notizia della sentenza del Consiglio di Stato ha, stranamente, scritto “ok all’antenna 5G Iliad

 Posso affermare che avendo seguito da vicino la problematica, nell’arco di circa trenta mesi ho appreso tanti particolari che mi fanno ritenere che nella ricerca del sito ove installare una stazione radio base intervengono soggetti esterni alla compagnia telefonica, una sorta di intermediari, di procacciatori, che con la loro opera traggono in qualche modo (spero sempre e solo lecito) profitti economici. Faccio peccato o commetto reati se penso che possa esserci differenza circa l’ammontare dei profitti economici a seconda se trattasi di siti privati o di proprietà comunale?

 Mi è stato riferito da persona degna di fede che nello scorso mese di novembre una persona, che si qualificava come referente di una Srl della provincia di Bari, operante nel settore della telefonia mobile, andava alla ricerca di privati, interessati a lauti guadagni facendo installare un’antenna ILIAD sulla propria abitazione. Strano….ma verissimo!

 Mio cuggggino mi suggerisce alcune considerazioni circa l’orientamento della Giustizia Amministrativa nel tutelare gli interessi dei privati proprietari di siti scelti per installare stazioni radio base a scapito degli interessi generali in capo ai Comuni:

“Considerato che non tutti sono convinti che le onde elettromagnetiche sono innocue per la salute pubblica (esiste il principio di precauzione) sarebbe preferibile privilegiare siti di proprietà comunale affinché il canone versato dalle compagnie telefoniche possa essere considerato una sorta di ristoro per tutta la comunità per quella minima ipotetica percentuale di danno. Inoltre, non dimentichiamo che gli immobili ubicati nei pressi di una stazione radio base subiscono un deprezzamento nel valore commerciale.

 Se è vero, come affermato dal Consiglio di Stato, che l’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile, è assimilata alle opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità, è altrettanto vero che al privato nessun indennizzo spetta in caso di installazione di cavi, tubi, canaline, cassette ed altro relativi ad energia elettrica, gas, rete telefonica, fibra ottica, etc. sui muri esterni del proprio fabbricato, ragion per cui andrebbe posta particolare attenzione, in occasione di installazione di antenne per telefonia mobile, a quella che nel dialetto oritano viene definita NANCA (traduzione forse del termine italiano AVIDITA’???)

martedì 10 gennaio 2023

ORIA - MONUMENTI, MANUFATTI ED OPERE PUBBLICHE A RICORDO DI ORITANI SCOMPARSI

 In questi giorni qualcuno ha organizzato una raccolta di oboli volontari allo scopo di realizzare "un monumento" (così viene definito) che dovrà commemorare in modo perpetuo un cittadino scomparso nei giorni scorsi.

Premesso che non ho nulla di personale nei confronti del defunto e dell'ideatore di tale iniziativa, mi riservo in un prossimo post di illustrare una mia personale interpretazione della normativa vigente in materia.

Nel frattempo, pubblico alcune foto riguardanti manufatti esistenti nella città, quasi tutti realizzati con soldi dei privati per commemorare in perpetuo cittadini scomparsi (quasi sempre familiari dei donanti).

RONDO' INTERSEZIONE VIA FRANCAVILLA - VIA FRASCATA - VISCIGLIO



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RONDO' NEI PRESSI DEL MUNICIPIO (donato da una famiglia in ricordo del figlio deceduto in incidente stradale)
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Via Latiano angolo Via Epitaffio (in memoria dei caduti sul lavoro, opera donata dagli eredi di Armando Penta, deceduto tragicamente sul lavoro)

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AREA ARCHEOLOGICA A RIDOSSO DEL MUNICIPIO (intitolata ad un cittadino di origini oritane, sconosciuto dal 99,9 % degli oritani, la cui famiglia, anch'essa sconosciuta agli oritani si è fatta carico dei costi per recintare l'area)

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Via G. D'Oria, altezza Supermercato DOK, Via Strabone (aiuola con pianta di alto fusto donata dai familiari di una persona scomparsa)

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Via Latiano, angolo Viale Regina Margherita (monumento alle vittime del caporalato, fortemente voluto dall'amministrazione comunale capeggiata da Sergio Ardito, realizzata con soldi comunali e con proventi derivanti dal canone per l'antenna Vodafone alle spalle dell'ufficio sanitario. Qualche anno prima si era verificato un grave incidente stradale che aveva provocato la morte di alcune donne, braccianti agricole che andavano al lavoro a bordo di un furgone)

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