lunedì 11 gennaio 2010

AVVISO IMPORTANTE: a molti oritani la Befana ha recapitato e sta recapitando accertamenti Tributi che sono tutti ANNULLABILI.

Non pagate in fretta.... fatevi consigliare da qualche esperto! Solo per l'ultima rata Tarsu scadente il 31.01.2005 a mio parere poteva essere emesso avviso di accertamento. Inoltre ritengo illegittimo il calcolo degli interessi a far data dal I° gennaio 2004 anziché dalla data di scadenza delle singole rate del tributo (leggere QUI, QUI e QUI).
Scaricate QUI il modulo di richiesta ANNULLAMENTO ATTI IN AUTOTUTELA, da compilare e presentare al Protocollo del Comune
AL SIGNOR SINDACO DI ORIA
AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TRIBUTI COMUNE DI ORIA
AL DIRETTORE GENERALE COMUNE DI ORIA
ALLA SOGET S.P.A.

OGGETTO: SERVIZIO TRIBUTI – INVIO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU E ICI 2004
In relazione all'invio degli avvisi di accertamento inviati ai cittadini oritani per l'anno 2004, per quanto di rispettiva competenza, vorremmo sapere:
-perché a fronte dell'invio di circa 1.700 avvisi di accertamento Tarsu e Ici per l'anno 2004 non è stato organizzato e predisposto un Front-Office efficiente per far fronte alle richieste e alle lamentele dei cittadini;
-perché i cittadini sono stati costretti ad ammassarsi a decine in un corridoio buio, stretto e angusto senza alcuna regolamentazione e organizzazione nell'attesa e nello smistamento secondo le rispettive esigenze e richieste;
-perché, a fronte di idonea documentazione esibita attestante l'ingiustizia o l'illegittimità dell'accertamento che comprovi che il contribuente non debba pagare quanto riportato nell'avviso, l'ufficio non provvede ad annullare gli avvisi notificati invece che costringere il contribuente a rivolgersi a propri consulenti professionisti (avvocati, geometri, ragionieri e commercialisti) sopportandone eventuali costi ovvero a rivolgersi presso i patronati sindacali, in ogni caso costringendolo a fare ritorno presso l'ufficio con ovvio dispendio e spreco di tempo, energie, pazienza;
-perché sono stati notificati avvisi in cui sia stata accertata una somma evasa inferiore ai dodici euro, ciononostante è vietato dalle norme, applicando sanzioni, interessi e richiedendone in ogni caso il pagamento;
-perché è stato richiesto il pagamento di interessi con decorrenza da data anteriore a quella di scadenza del termine in cui il tributo accertato doveva essere pagato;
-perché sono stati notificati avvisi di accertamento a persone morte da diversi anni;
-perché sono stati notificati nel 2010 avvisi di accertamento per l'evasione di tributi relativi all'anno 2004.
Da quanto rilevato e contestato e considerata la situazione di estrema e grave confusione personalmente constatata nella mattinata odierna, il modo in cui i cittadini contribuenti sono stati trattati, la disinformazione che ha gettato i cittadini contribuenti in una situazione di ancor più grave incertezza, non può non concludersi per un giudizio di ferma disapprovazione per il grave stato in cui versa il settore tributi, settore vitale per l'Ente comunale.
A fronte di quanto sopra, si chiede formalmente, e per quanto di rispettiva competenza, ove possibile e compiuti i necessari accertamenti, procedersi all'annullamento degli avvisi notificati.
Con osservanza.
Oria, 11 gennaio 2010
Avv. Tommaso Carone
Consigliere Comunale del Partito Democratico
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Nota del blogger Franco Arpa: la possibilità date ai Comuni di effettuare questo tipo di accertamento è stata data dalla Legge finanziaria del 2007. Pertanto siccome la legge n.212 del 27 luglio 2000 (lo Statuto dei contribuenti), all'art. 3, prescrive la non retroattività delle leggi tributarie nel caso di imposte periodiche (come la Tarsu appunto) l'innovazione della Finanziaria 2007 non poteva operare per il passato.
Inoltre, anche quando per questa fattispecie dovesse essere consentita la retroattività, a mio modesto parere, per l'ICI 2004 nulla può essere richiesto al contribuente, in quanto sia la dichiarazione che i relativi versamenti scadevano prima del 31.12.2004 e quindi al 31.12.2009 scattava la prescrizione. In analogia, per quanto riguarda la TARSU invece, a mio parere, poteva essere richiesto solo quanto dovuto e non versato dal contribuente SOLO ED UNICAMENTE con l'ultima rata del complessivo importo del tributo riferito all'anno 2004, che nella fattispecie coincideva con il 31.01.2005 (le prime tre rate scadevano rispettivamente il 31/07/2004; 30/09/2004 e 30/11/2004.)
La norma è chiara, l'art.1, comma 161, di detta Legge Finanziaria (la n°296 del 27.12.2006) così recita:
"Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni."
E forse l'Ufficio Tributi e la Soget s.p.a. ben conoscevano questo se si considera che pare non sono state irrogate sanzioni, ma solo interessi ...... commettendo l'errore .... però di calcolarli a far data dal I° gennaio 2004 e non dalla data di scadenza delle rate (giugno e dicembre 2004 per quanto riguarda l'ICI e 31.7.04 e successive per quanto la Tarsu), fermo restando che, lo RIPETO, poteva essere fatto accertamento per omesso e/o parziale versamento solo dell'ultima rata Tarsu 2004, i cui termini prescrittivi scadono alla fine del corrente mese.
Segnalo inoltre il poco tempo messo a disposizione per il pubblico: solo 7 ore e mezza a settimana, distribuite in tre giornate delle quali solo un'ora e mezzo nelle ore pomeridiane.
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