domenica 14 novembre 2021

ORIA - ANTENNA ILIAD VIA MORGAGNI: IL TAR DI LECCE HA DATO RAGIONE A 4 CITTADINI. IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO DEL COMUNE DEVE ESSERE ANNULLATO!!!

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Pubblicato il 03/11/2021

N. 01586/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01536/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1536 del 2020, proposto da
Arpa Francesco, De Nuzzo Pietro, Lupo Giovanni e Mazza Cesare Augusto, rappresentati e difesi dall'Avvocato Stefano Epicoco, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Oria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni Pesce, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone, n. 78;

nei confronti

Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Fabiana Ciavarella, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, n. 30;

per l'annullamento:

- della nota provvedimentale prot. n. 15987 del 6 novembre 2020, a firma del Responsabile del Secondo Settore - “Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.” del Comune di Oria (BR), con la quale sono state comunicate alla Iliad Italia S.p.A.:

a) la presa d'atto del silenzio assenso nel procedimento volto all'autorizzazione di installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20W, su abitazione di tipo civile in Oria (BR), alla Via Morgagni, n. 22;

b) le prescrizioni contenute nel parere del Responsabile del IV Settore del Comune di Oria;

- di ogni altro atto, preliminare, presupposto, connesso o conseguente, anche se non conosciuto.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Oria e ella società Iliad Italia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, e l’art. 6 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44;

Relatore nell'udienza del giorno 9 giugno 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. - I quattro ricorrenti - che espongono di essere abitanti “in Oria (BR), nelle residenze indicate in epigrafe, le quali sono situate sulla Via Morgagni o nelle sue adiacenze (Via Malpighi è una parallela della detta strada, mentre Via Frascata è una sua perpendicolare)” - hanno impugnato, domandandone l’annullamento:

- il provvedimento prot. n. 15987 del 6 novembre 2020, recante “presa d’atto silenzio assenso procedimento volto all’autorizzazione installazione impianti con potenza in singola maggiore di 20W - via Morgagni, 22 e comunicazione prescrizione contenute nel parere del Responsabile del IV Settore”, sull’istanza di Iliad Italia S.p.A. (di seguito anche solo Iliad) presentata il 28 maggio 2020, con cui il Responsabile del Secondo Settore - “Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.” del Comune di Oria ha comunicato “la presa d’atto della maturazione del silenzio-assenso per decorso dei termini relativamente all’istanza per l’installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20W, da collocare in abitazione di tipo civile sita in Via Morgagni n. 22…, come integrata il 26/06/2020” (ex art. 87, comma 9 del decreto legislativo n. 259 del 2003), con le “prescrizioni riportate nel parere favorevole del Responsabile del IV Settore” (prot. n. 1479/2020 del 21 ottobre 2020), in particolare che <<sia realizzato un “finto camino” al fine di mitigare l’impatto visivo che determina al SRB>>;

- nonché ogni atto preliminare, presupposto, conseguente.

A sostegno dell’impugnazione interposta hanno dedotto le seguenti censure, così testualmente rubricate:

1) Eccesso di potere con riferimento alla illogicità e/o contraddittorietà dell’atto;

2) Violazione di legge con riferimento alla violazione e/o omessa e/o inadeguata applicazione di norme statali e/o regionali e/o regolamenti comunali;

3) Eccesso di potere con riferimento all'illogicità di atto presupposto ed alla contraddittorietà tra diversi atti del procedimento.

Si è costituita in giudizio Iliad Italia S.p.A., eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, “in ragione della carenza di interesse da parte dei cittadini ricorrenti”, assumendo l’insufficienza a tale fine dell’ubicazione dell’impianto nei pressi dell’abitazione dei medesimi e assumendo la necessità della dimostrazione di un pregiudizio concreto e oggettivo derivante dall’installazione dell’impianto. Nel merito, ha contestato integralmente le avverse pretese e chiesto il rigetto del gravame.

Con decreto presidenziale 28 dicembre 2020, n. 818 è stata accolta l’istanza di misure monocratiche proposta dai ricorrenti.

Si è costituito in giudizio il Comune di Oria, formulando, in particolare, eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di interesse della censura relativa alla dedotta violazione del Regolamento comunale (omessa previa verifica della disponibilità di aree di proprietà comunale). Nel merito, ha contestato le avverse pretese e chiesto la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 38 del 15 gennaio 2021, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente formulata dai ricorrenti.

Con ordinanza 31 marzo 2021, n. 1705, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare proposto da Iliad Italia S.p.A., non ravvisando la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.

Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.

All’udienza del 9 giugno 2021, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 6 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, la causa è stata introitata per la decisione.

2. - Innanzitutto, come già ritenuto nella fase cautelare del giudizio, va disattesa la spiegata eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse, in quanto, ad avviso del Collegio, sussiste la legittimazione e l’interesse ad agire dei ricorrenti, proprietari e residenti in immobili posti nella zona dell’installazione (circostanza questa non specificatamente contestata), atteso che, in subiecta materia, non è necessaria <<la prova di un danno specifico in quanto il danno a tutti i membri di quella collettività è insito nella violazione (cfr., per tutte, T.A.R. Liguria, sez. I, 24 luglio 2014, n. 1198). L’interesse al ricorso, inoltre, sussiste proprio in quanto i ricorrenti intendono contestare la legittimità dell’intervento, al fine di ottenere un vantaggio concreto ed attuale dall’eventuale accoglimento del medesimo. E’ stato affermato in proposito che, per ragioni di effettività della tutela, non può essere negato “l'accesso alla giustizia per il soggetto che adduca di subire una compromissione di essenziali valori, tra i quali sono da annoverare sicuramente la salute e l’ambiente (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 5 febbraio 2008, n. 358 e Sez. II, 29 dicembre 2008, n. 3758)” (T.A.R. Puglia – Lecce, sent. 1024 del 27.04.2010)>> (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Settima, 31 dicembre 2018, n. 7430).

3. - Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei sensi e termini di seguito illustrati.

4. - Va, in primo luogo, precisato che la gravata nota comunale prot. n. 15987 del 6 novembre 2020 ha natura giuridica di provvedimento di conferma propria, e non già di atto meramente confermativo del silenzio - assenso asseritamente già maturato sull’istanza di Iliad del 28 maggio 2020.

Occorre sul punto rilevare che, <<con riguardo alla formazione del silenzio assenso, il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, secondo l’unanime giurisprudenza, non consuma il potere della Amministrazione di provvedere, sia in senso satisfattivo per il destinatario dell’atto finale del procedimento medesimo, sia in senso a lui negativo, sia, ancora, mediante un atto interlocutorio, che comunque sostanzia l’esercizio di una potestà decisoria dell'Amministrazione medesima (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 agosto 2011 n. 4768 e 15 gennaio 2009 n. 179).

Il provvedimento espresso, tardivamente intervenuto, cancella quindi il silenzio, sia se formatosi in senso negativo che positivo, poiché non è ammissibile che la P.A. si pronunci al solo fine di confermare il silenzio mantenuto, legittimando un comportamento che viola l’obbligo di provvedere>> (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 13 gennaio 2014, n. 63).

Devono, quindi, essere disattesi i rilievi con cui Iliad deduce, essenzialmente, la “reviviscenza” (in caso di annullamento giurisdizionale del provvedimento espresso gravato) del silenzio - assenso (asseritamente maturato), allorchè afferma che l’annullamento giurisdizionale del provvedimento di assenso espresso comporterebbe solo l’eliminazione della prescrizione del “finto camino”.

Pertanto, e in disparte ogni considerazione di ordine sostanziale in ordine all’effettiva eventuale avvenuta formazione del silenzio - assenso (atteso che lo stesso decorso dei relativi termini va necessariamente vagliato alla luce della preventiva compiuta e circostanziata istruttoria sugli aspetti paesaggistici, nella specie carente, come si illustrerà di seguito), il provvedimento espresso nel caso di specie intervenuto, pur asseritamente reiterando gli effetti del provvedimento implicito di assenso, non poteva - comunque - essere qualificato come meramente confermativo dell’asserito provvedimento implicito di assenso, anche perché presupponeva l’esperimento di un’autonoma istruttoria (sfociata, nella specie, in particolare, nella prescrizione del “finto camino”), i cui risultati dovevano confluire nella motivazione del provvedimento espresso (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, cit., 13 gennaio 2014, n. 63 e giurisprudenza ivi indicata - “Consiglio di Stato, sez. V, 11 settembre 2013, n. 4507)”.

Sicchè può affermarsi, nel caso in esame, che l’eventuale provvedimento di accoglimento tacito (asseritamente maturato per silenzio - assenso) è stato - comunque - definitivamente “superato” e “sostituito” dal nuovo provvedimento espresso di conferma propria, odiernamente gravato (cui, peraltro, Iliad ha prestato acquiescenza, non avendolo impugnato, né gravato con ricorso incidentale).

5. - Ciò premesso, il Collegio ritiene che sono fondate e assorbenti (e ciò dispensa dall’esame delle ulteriori doglianze proposte) le censure con cui i ricorrenti assumono, essenzialmente, la violazione dell’art. 5, comma 1 del vigente Regolamento comunale per le installazioni di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi (che impone la preventiva verifica della disponibilità di aree pubbliche comunali per l’installazione dell’impianto, “in via prioritaria e ove possibile”, e, quindi, tecnicamente idonee), nonché il difetto di istruttoria in ordine al previo accertamento di compatibilità paesaggistica.

6. - Quanto alla dedotta violazione dell’art. 5, comma 1 del vigente Regolamento comunale per le installazioni di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi, va, innanzitutto, disattesa l’eccezione preliminare di inammissibilità del motivo per difetto di interesse, formulata dal Comune di Oria resistente (con cui il civico Ente assume che i ricorrenti risiedono in abitazioni “prossime anche al sito alternativo in questione” e che A.R.P.A. Puglia ha reso parere favorevole): e tanto sia in ragione della genericità dell’affermazione, sia perché non può farsi derivare dal parere favorevole A.R.P.A., relativo alla specifica localizzazione prescelta, alcun effetto preclusivo processuale.

6.1 - Nel merito, la censura è fondata.

6.2 - Ed invero, sul punto:

- non è sufficiente, al fine di provare detta compiuta previa verifica, la generica affermazione in proposito di Iliad, contenuta nella nota del 1° ottobre 2020, laddove Iliad, a fronte della richiesta di integrazioni documentali e/o adempimenti di cui alla nota comunale del 22 settembre 2020 (“2. che si verifichi preliminarmente la disponibilità di aree e immobili comunali su cui installare il predetto impianto”), si limita ad affermare solo, “in merito alla richiesta di cui al p. 2, che ai fini della copertura nella zona di interesse non erano disponibili siti comunali, pertanto la scrivente Società ha individuato un sito di proprietà privata”;

- la vigente norma regolamentare comunale de qua non comporta alcun divieto generalizzato di installazione degli impianti in questione, né alcuna prescrizione di installazione nelle sole aree comunali (né, peraltro, Iliad, a seguito della proposizione del presente gravame, ha specificamente contestato la stessa con ricorso incidentale, ex art. 42 Cod. Proc. Amm.).

6.3 - Né può diversamente concludersi tenendo conto della nota comunale del 28 aprile 2021, prot. n. 7315, relativa alla ricognizione delle aree di proprietà comunale “nel raggio di 200 m a sud/est rispetto alla particella contraddistinta al NCEU al Fg.24-p.lla 803 sita in Via Morgagni 22”, in quanto:

- in via dirimente, sopravvenuta nel corso del giudizio (al di fuori, quindi, della doverosa sede procedimentale, configurando inammissibile integrazione postuma della motivazione, né limitandosi la ridetta nota comunale a chiarire, sul piano istruttorio, quanto già rilevato dal Comune mediante atti dello stesso procedimento, atteso che non risulta nell’ambito procedimentale alcuna specifica indicazione al riguardo);

- e, comunque, in parte, solo “descrittiva” (laddove evidenzia che “sulle p.lle 1005 e 1007 si erge lo stabile destinato a Ufficio Sanitario della ASL/BR, a sede della locale Stazione dei Carabinieri e ad Ufficio Postale”), e, in altra parte, resa con formula “dubitativa” rispetto all’eventuale localizzazione di ulteriori apparati per telefonia mobile, in termini di “improbabilità” (laddove afferma testualmente che <<la p.lla 1004 è il Parco pubblico “Oria-Lorch”, allo stato caratterizzato da fitta vegetazione arborea e conformazione collinare, fruibile dalla collettività come area verde. Tale prospettiva fa ritenere improbabile la futura concessione di ulteriori aree da destinare a sede di apparati per telefonia mobile>>).

6.4 - Neppure convince l’opposto rilievo secondo cui la Regione e il Comune avrebbero effettuato la “tacita verifica” dell’insussistenza di idonee aree comunali, in occasione del Programma Stralcio di installazione del 2020, con la localizzazione ivi indicata (come ex adverso sostenuto dal Comune resistente nelle memorie difensive dell’8 maggio 2021 e del 19 maggio 2021), in quanto:

- in via dirimente, detta preliminare verifica deve essere motivata e circostanziata, e, pertanto, espressa;

- peraltro, per mera completezza espositiva, si osserva che il suddetto Programma Stralcio 2020 reca una diversa localizzazione dell’impianto rispetto a quello effettivamente poi a valle individuato, distante 974,56 metri, ben superiori ai cinquecento metri circa dal sito ivi previsto, indicati da Iliad, quale “raggio di ricerca”; circostanza, quest’ultima, dimostrata dalla mappa Google Earth depositata in giudizio dai ricorrenti il 29 aprile 2021 e non puntualmente e adeguatamente contestata; il che, comunque, priva di pregio gli opposti rilievi comunali.

7. - I ricorrenti deducono, poi, essenzialmente, l’omessa compiuta valutazione (difetto di istruttoria) in ordine alla necessità del previo accertamento di compatibilità paesaggistica, assumendo, in particolare:

- che “il procedimento amministrativo conseguente all’istanza avrebbe dovuto essere avviato o, quanto meno, evolversi, tenendo conto…. del vincolo paesaggistico già indicato al punto 1.0 della relazione tecnico-illustrativa allegata all’originaria istanza”;

- che “La situazione paesaggistica della zona in cui sarebbe dovuta insistere la nuova installazione, non è stata considerata o, comunque, non è stata correttamente valutata”;

- che “i termini per la formazione del silenzio assenso non avrebbero potuto decorrere in assenza di quel parere - cfr. T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. IV, 3 giugno 2019, n. 1370 - T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I, 7 ottobre 2016, n. 2,62 - T. A.R. Sicilia - Catania, Sez. I, 21 aprile 2016, n. 1141”.

Con la memoria difensiva del 10 gennaio 2021, all’esito del deposito da parte di Iliad di ulteriore documentazione, evidenziano, poi (pag. 6 e 7), alcune incongruenze nell’ambito degli stessi atti comunali (si veda, in particolare, la nota del Dirigente del Settore “Urbanistica, Assetto del Territorio ed Edilizia Privata” del 22 settembre prot. n. 13089, laddove era - invece - richiesta l’acquisizione del preliminare parere di compatibilità paesaggistica).

7.1 - Anche questa censura è fondata.

Ed invero, non risulta compiutamente effettuata dal civico Ente la necessaria preventiva valutazione in ordine alla effettiva, concreta ed esatta natura delle aree in parola (con la conseguente omessa compiuta e circostanziata valutazione in ordine alla necessità o meno dell’accertamento di compatibilità paesaggistica), ove si consideri:

- il generico - e insufficiente, ai fini in questione - richiamo (cfr. parere favorevole con prescrizioni prot. n. 14791 del 21 ottobre 2020, a firma del Responsabile del IV Settore del Comune di Oria) al mero combinato disposto della norma transitoria di cui all’art. 91, comma 9 delle N.T.A. del P.P.T.R. (statuente che, <<Nelle more dell’adeguamento di cui all’art. 97 l’accertamento non va richiesto per gli interventi ricadenti nei “territori costruiti” di cui all’art 1.03 commi 5 e 6 delle NTA del PUTT/P; non è comunque richiesto nelle aree di cui all’art. 142 commi 2 e 3 del Codice>>) e dell’art. 142, comma 2, lettera b) del Codice;

- la parimenti generica - e insufficiente, ai fini in questione - affermazione contenuta nella relazione tecnico-illustrativa allegata all’istanza di Iliad del 28 maggio 2020 (punto n. 3.0 - “Considerazione sui vincoli”), secondo cui, <<Pur ricadendo l’area in zona soggetta a vincolo secondo il P.P.T.R. (in particolare UCP - Coni visuali), l’intervento non è soggetto all’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica in quanto rientrante tra quelli compresi nell’art. 142 comma 2 lettera b) del Codice, ossia l’art. 91 comma 9 del P.P.T.R.>>.

7.2 - Né a diverse conclusioni può pervenirsi tenendo conto della nota comunale del 19 aprile 2021, depositata in giudizio dal Comune di Oria resistente il 29 aprile 2021 (con cui il civico Ente ha, poi, affermato che, <<Come disposto dall’art. 91, c. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale PPTR, - “Nelle more dell’adeguamento di cui all’art. 97 l'accertamento non va richiesto per gli interventi ricadenti nei “territori costruiti” di cui all’art 1.03 commi 5 e 6 delle N.T.A. del PUTT/P; non è comunque richiesto nelle aree di cui all’art. 142 commi 2 e 3 del Codice.

Da verifica agli atti presenti la stessa non è stata sottoposta ad accertamento di compatibilità>>), in quanto:

- in via dirimente, sopravvenuta nel corso del giudizio, al di fuori della doverosa sede procedimentale, configurando, quindi, inammissibile integrazione postuma della motivazione;

- e, comunque, ancora del tutto generica (e, peraltro, non vi è puntualmente indicata e circostanziata neppure la riconducibilità dell’area in questione a una delle ipotesi di cui al ridetto art. 91, comma 9 delle N.T.A. del P.P.T.R.).

7.3 - Osserva, inoltre, il Collegio, per completezza espositiva (e fermi restando i rilievi di cui al precedente punto 4), che la compiuta istruttoria in ordine alla necessità - o meno - del previo accertamento di compatibilità paesaggistica è preliminare e funzionale anche ai fini del decorso o meno - della decorrenza del termine per la formazione del silenzio- assenso, atteso che “E’ principio pacifico … quello secondo cui, ove l’area sia sottoposta ad un vincolo paesaggistico, la presenza del parere della preposta autorità sulla compatibilità paesaggistica si configura come un presupposto di validità dell’autorizzazione e appare necessaria anche ai fini della decorrenza del termine di cui al comma 9 dell’art. 87, D.Lgs. n. 259 del 2003, per la formazione del silenzio - assenso (ex multis, T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 1 aprile 2016, n. 4008)” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 1° marzo 2018, n. 353).

8. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere accolto per difetto di istruttoria, e, per l’effetto, va disposto l’annullamento della nota provvedimentale prot. n. 15987 del 6 novembre 2020 del Comune di Oria, fatto salvo il riesercizio dell’azione amministrativa.

9. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore

Silvio Giancaspro, Referendario

 

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Maria Luisa Rotondano

Antonio Pasca

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

venerdì 21 maggio 2021

ORIA - 80° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI SARA GRECO, AL CUI NOME E' LEGATO L'ISTITUTO DELLE SUORE DEL PARIETONE.

Stamattina, insieme a due amici ho partecipato alla messa in suo suffragio, celebrata da Don Francesco Sternativo nella cappella dell'istituto (cappella che un tempo era la stanza di Sara Greco).

CLICCARE QUI PER LEGGERE IL LIBRETTO "IN MEMORIA DI ROSARIA GRECO" SCRITTO DAL PADRE.
AI PIEDI DELL'ALTARE UNA FOTO DI SARA GRECO

domenica 9 maggio 2021

ORIA - ORIGINI DEL PARCO ORIA-LORCH ......e dell'antenna Vodafone (ex Omnitel)

 Oggi ho avuto modo di leggere un certo documento redatto da un oritano dove si afferma che l'antenna Vodafone (ex Omnitel), posta a ridosso del Parco Oria-Lorch, è stata installata ben prima dell'istituzione del parco. 

Siccome ho avuto modo di scrivere in passato qualcosa a proposito di quel parco, a beneficio dei lettori di questo blog affermo quanto segue:

- il parco fu realizzato per volere del compianto Emanuele Pipino (già consigliere comunale e provinciale, nonché assessore comunale), nel periodo in cui era sindaco Francesco (detto Franco) Carone, ovvero dal 23/10/1981 al 21/08/1983. All'epoca Emanuele era assessore con delega al verde pubblico.

Emanuele Pipino

All'inizio del 2011, a seguito di una delibera di C.C. della precedente amministrazione comunale, fu posta una targa commemorativa, dalla quale si rileva l'anno di nascita e di morte di Emanuele.

Targa commemorativa Emanuele Pipino

L'antenna per telefonia mobile fu invece installata molti anni dopo, ovvero nel 1999, sindaco Ardito al secondo mandato.

Antenna Vodafone a ridosso del Parco Oria-Lorch

Fra le varietà botaniche tipiche della macchia mediterranea che si trovano nel parco dovrebbe esserci anche "l'albero di Giuda", che fu all'epoca argomento di un pepato pubblico comizio a cura dell'ins. Albino Delli Santi, il quale nella veste di Consigliere Comunale aveva chiesto ed ottenuto copia della fattura di acquisto (aneddoto riferitomi da un amico, grande memoria storica).

domenica 2 maggio 2021

ORIA - VIALE GRANDE EUROPA E LA STORIA DEGLI ALBERI CHE SARANNO ERADICATI.

 Nelle ultime ore mi sono giunte telefonate di amici che mi chiedevano notizie circa alcuni alberi di Viale Grande Europa che si presentano barbaramente capitozzati !!!

2 maggio 2021

Mi è giunta voce che la provincia di Brindisi, proprietaria di quel tratto di strada, ha deciso di abbattere quegli alberi in quanto ritenuti pericolosi poiché vicinissimi alla sede stradale. Ritengo quindi che, per lo stesso motivo, a breve dovranno  essere rimossi anche i pali dell'illuminazione.

Sinceramente la gente avrebbe preferito non trovarsi di fronte a questa brutta scena. A mio parere sarebbe stata opportuna una completa eradicazione, anziché lasciare quell'obbrobrio!

Ciò premesso, ritengo cosa utile informare circa le origini di quegli alberi. Per farlo mi servirò del libro del dr. Pasquale Spina sulla toponomastica oritana "Oria: strade vecchie, nomi nuovi; strade nuove, nomi vecchi".

[La denominazione ufficiale (Viale Grande Europa) che inserisce questa via tra quelle del tessuto urbano risale al 1981. Ha un percorso costruito artificiosamente in quanto costituito dalla traversa che unisce Via Torre S.Susanna alla Via vecchia per San Cosimo, l'attuale Via Carlo Pisacane, più il tratto di quest'ultima, che necessariamente cambia nome, fino al termine, indefinito, del centro abitato. Anche la delimitazione usata nello stradario comunale  è piuttosto vaga in quanto pone il termine di questa strada in contrada Salinelle. Questo stratagemma fu escogitato perché si voleva rimediare ad una dimenticanza in cui erano incorse negli anni antecedenti tutte le amministrazioni. Per poter capire come è nato Viale Grande Europa è necessario tornare dieci anni indietro rispetto a quando, 1981, questa strada fu denominata. Risale, infatti, al 1971 l'inaugurazione ufficiale di quello che si voleva che diventasse un immenso, lunghissimo viale alberato che unisse Oria al Santuario di San Cosimo alla Macchia. Questa era l'idea del Comitato Verde e del suo dinamico presidente, l'ins. Emanuele Mazza, che allora ricopriva anche la carica di vicesindaco. La Provincia aveva da poco sistemato la via vecchia per San Cosimo allargandone la sede ed asfaltandola: finalmente Oria riaveva il collegamento diretto col Santuario. Lo straordinario flusso di gente diretto verso il Santuario non poteva transitare su un'anonima strada provinciale, ma lungo un ombroso ed accogliente viale alberato. Ipotesi validissima e suggestiva, ma di difficile realizzazione. Nessuno degli enti pubblici territoriali poteva o voleva intervenire per cui fu il Comitato Verde a chiedere alle amministrazioni di città e paesi di Puglia e Basilicata il dono di alberi per il viale. L'idea suscitò un certo entusiasmo, si ebbero delle risposte positive e si scelse anche il nome per il viale, si sarebbe dovuto chiamare Viale Interregionale. Ci fu la cerimonia d'inaugurazione con l'intervento delle autorità e con la posa a dimora delle prime piante. Nei mesi successivi l'opera venne in effetti completata, ma come succede spesso l'impatto con la dura realtà fu tremendo: la scelta sbagliata di alcune essenze non adatte al nostro arido clima, la problematica messa a dimora ai margini delle già strettissime banchine che poneva, spesso, gli alberi a non più di cinquanta centimetri dalla sede stradale, l'assoluta mancanza di qualsiasi cura o protezione fecero sì che nel giro di pochissimo tempo la maggior parte degli alberelli non esisteva più. Solo le piante poste in prossimità di Oria ebbero miglior fortuna e molte si salvarono. Fu dato l'astruso nome di Viale Grande Europa, sarebbe stato bellissimo Viale del Santuario.]

PRIMA

PRIMA

2 maggio 2021

2 maggio 2021

2 maggio 2021



sabato 16 gennaio 2021

ORIA - POTATURA LECCI, NE VOGLIAMO PARLARE?

“La potatura migliore è quella che non si vede”

"Un albero senza chioma è il frutto del lavoro di uomo senza testa."






Premetto che da qualche anno ad Oria assistiamo a potature "ad mentula canis" degli alberi di leccio, ma sicuramente il 2021 può passare alla storia, insieme alla Giunta Maria Carone, come il classico momento di "abbiamo toccato il fondo". 
Oltre a pubblicare delle foto che ho fatto stamattina all'inizio di Viale Regina Margherita, vi invito a leggere alcuni articoli pescati su internet, circa la potatura dei lecci:

mercoledì 13 gennaio 2021

OGGI AL TAR DI LECCE SI DISCUTE L'ISTANZA DI SOSPENSIVA CIRCA L'ANTENNA ILIAD

Riferimento precedente post: http://www.notediarpa.it/2021/01/comune-di-oria-pastrocchi-dei.html

Stamattina i Giudici del Tar di Lecce, in camera di consiglio decideranno circa l'istanza cautelare con la quale è stato chiesto di non attivare l'antenna ILIAD di Via Morgagni fino alla discussione nel merito del ricorso presentato da quattro cittadini.

I cittadini oritani devono sapere che l'amministrazione comunale si è costituita al TAR per difendere l'operato del funzionario responsabile del procedimento amministrativo, a beneficio quindi di privati (società telefonica e proprietari dell'immobile di Via Morgagni, 22). Una decisione quindi contro quattro cittadini che hanno presentato a proprie spese il ricorso, che indirettamente sono portavoce di 766 cittadini che hanno sottoscritto la petizione popolare della scorsa estate. Per la costituzione al TAR il Comune ha impegnato la somma di 9550,00 per spese legali, affidando l'incarico ad un professionista con una delibera di Giunta Comunale di dubbia regolarità, in quanto sprovvista delle prescritte due votazioni (inclusa quella per immediata eseguibilità).
I cittadini di Oria devono altresì sapere che l'amministrazione non era obbligata a costituirsi in giudizio al TAR. Infatti, presso il TAR di Lecce sono pendenti ricorsi contro i Comuni di Neviano e Torricella, relativi ad antenne telefoniche e fino a qualche giorno fa le rispettive amministrazioni comunali con si erano costituite in giudizio, nonostante vi erano già state ordinanze collegiali di misure cautelari.
Meditate gente..... meditate!

venerdì 1 gennaio 2021

COMUNE DI ORIA - PASTROCCHI DEI FUNZIONARI COMUNALI CHE PROVOCANO DANNI ALLE CASSE COMUNALI

Fra le tante cose che la sindaca di Oria ed i suoi sodali non dicono alla città vi è il danno alle casse comunali provocato da illegittimità dei vari funzionari comunali responsabili di Settore.

E' freschissima la notizia dell'ennesima sconfitta subita presso il TAR di Lecce dal Comune di Oria (il cui legale rappresentante è il sindaco). In pratica l'Ufficio Tecnico Comunale si ostina a non rilasciare ad una signora il permesso di costruire una casa colonica in un terreno di proprietà e  la medesima signora per ben due volte si è rivolta al TAR, che le ha dato ragione.
 In un'occasione il Comune ha fatto ricorso al Consiglio di Stato contro una decisione del TAR e, come si suol dire,  HA PRESO LE PERE, nel senso che oltre al rigetto dell'istanza è stato anche condannato al pagamento delle spese ed onorari  per complessivi euro 2.000,00, oltre accessori come per legge. Altre PERE aveva preso il Comune in occasione di ricorso presentato dalla signora presso il TAR di Lecce, il quale condannava il perdente Comune di Oria alla refusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite relative alla fase processuale di merito, che si quantificavano nella somma di €. 3.000,00 oltre accessori di legge, maggiorata dell’importo versato a titolo di contributo unificato. 

Spero che non state pensando che 5mila euro non sono poi un gran danno per le casse comunali!
Dico spero poichè in tal caso sareste degli ingenui! Già proprio degli emeriti ingenui, perchè dovete sapere che finora il Comune con atti a firma della vicesegretaria ha impegnato degli importi per spese legali che ammontano a 23.232,81, significando che al momento non sono in grado di precisare quanto effettivamente è stato liquidato ai legali (i baresi Raffaele Gargano ed Emilio Toma)  incaricati dalla medesima funzionaria, responsabile del I Settore Affari Generali e Contenzioso.

Un totale quindi di oltre VENTOTTOMILA euro.

La domanda nasce spontanea: la novella sentenza del TAR di Lecce verrà appellata dal Comune al Consiglio di Stato? Sulla base dei miei ricordi mi viene da pensare che ciò può accadere.

Per non rischiare di intaccare la privacy non cito il nome della signora in argomento, ma potete trovare riscontro in ciò che ho scritto attraverso le seguenti fonti:
- Sentenza del TAR di Lecce n.00038/2019 Reg.Prov.Coll.-n.00401/2018 Reg.Ric.;
- Ordinanza del Consiglio di Stato n.03084/2018 Reg.Prov.Cau.-n.04774/2018 Reg.Ric.;
- Sentenza del TAR di Lecce n.01482/2020 Reg.Prov.Coll.-n.00720/2019 Reg.Ric. pubblicata il 30/11/2020;
DETERMINE AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE a firma Resp. I Settore:
- n.115 dell'11/2/2019; n.308 del 27/03/2019; n.549 del 23/05/2019.

A proposito di incarichi legali, a seguito di costituzione del Comune presso il TAR di Lecce, vi informo di altra notizia fresca. La Giunta Comunale nei giorni scorsi ha deliberato di dare atto di indirizzo alla responsabile del Contenzioso di affidare incarico legale per costituzione presso il TAR contro il ricorso presentato da 4 cittadini che chiedono l'annullamento del provvedimento col quale la responsabile del II Settore ha autorizzato la società ILIAD Italia SpA ad installare una stazione radio base comprendente 6 antenne e 3 parabole sul lastrico solare di una privata abitazione sita in Via Morgagni, 22.

I cittadini firmatari del ricorso fanno parte del comitato che ha organizzato nell'estate scorsa la  petizione popolare contro l'installazione di antenne per telefonia mobile nell'abitato di Oria, sottoscritta da  766 cittadini. 
Orbene, con determina n.1545 del 29/12/2020 la responsabile del Servizio Contenzioso ha affidato l'incarico legale ad un professionista del Foro di Roma, originario di Oria, impegnando l'importo di complessivi euro 9.550,00, da intendersi al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, spese di notifica, etc), che saranno rimborsate con provvedimento separato del Responsabile del Servizio e previa acquisizione della documentazione comprovante tale spesa.

Vale a dire che il Comune ha deciso di mettersi contro 766 cittadini, spendendo oltre DIECIMILA euro per difendere l'operato di un dipendente comunale per una questione che nulla ha di interesse pubblico e che in pratica favorisce una società privata ed i privati proprietari dell'immobile su cui è stata montata l'antenna, i quali dovrebbero percepire un canone annuo di NOVEMILA euro. Del caso si è anche interessato il Consiglio Comunale per ben due volte nello scorso mese di agosto e chi ha seguito i lavori ha potuto ascoltare quanto da me riportato in apposito post (Cliccare QUI e QUI). Vi consiglio di cliccare sui due link poichè sono riportati dei particolari moooolto interessanti.

Concludo con la domanda: CHI PRENDERA' LE PERE CON QUESTO RICORSO?
 

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