giovedì 14 gennaio 2010

A proposito degli accertamenti Tarsu ed Ici: la parola all'esperto.

Caro Franco,
voglio darti un aiutino, vista la passione e l'entusiasmo che ci stai mettendo per questa vicenda degli accertamenti Tarsu ed Ici (consentimi non "strana e curiosa perché oritana" come tu a volte dici.... ma tipica del modus operandi della Soget SpA e per farti un esempio ti invito a leggere QUI ).
Ti meravigli del perché sul sito internet del Comune non è stato scritto alcunché? La risposta è semplice: nel palazzo sono intenti ad interpretare questioni di lana caprina poste a base delle argomentazioni della Soget circa l'accaduto. La Soget sta argomentando di aver fatto gli interessi dell'Ente e del Funzionario Responsabile l'Ufficio Tributi, mettendoli al riparo da sicure contestazioni da parte della Corte dei Conti. La Soget ritiene legittima la notifica effettuata, entro i temini, avendo consegnato i plichi all'Ufficio PT il 29.12.2009.
Sono un commercialista oritano (ti prego di non citare la mia identità.... sai com'è..... il paese è piccolo....) e ti dico che questa volta il parere te lo fornisco io anziché quella "chianca dall'orecchio sensibile e dalla lingua lunga, di tua conoscenza".
Senza timore di essere smentito posso dire che prendendo in esame l'art.1, comma 161 della Legge 27.12.2006 si legge: ".....notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni."
Sai perché è richiesto l'avviso di ricevimento nella notifica a mezzo raccomandata postale? Certamente non per capriccio del legislatore ma (in virtù di precise norme del Codice Civile) perché costituisce l’unico documento capace di provare l’eseguita notificazione per mezzo del servizio postale, provando sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona che ha ricevuto il plico, con la conseguenza che la sua mancata produzione in giudizio comporta non la mera nullità bensì l'inesistenza della notificazione.
E' quindi giurisprudenza consolidata ritenere, unanimamente, che la notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona solo con la sottoscrizione da parte del destinatario della ricevuta di ritorno e qualora agli atti non fosse reperibile detta ricevuta ciò determinerebbe l’inesistenza della notificazione e l’inammissibilità dell’azione esecutiva posta a base.
Ciò premesso, a mio modesto parere, bene farebbe l'assessore Mazza e l'intera Giunta ad accelerare i tempi per porre fino a questa magra figura e stendervi sopra, quanto prima, un velo pietoso.
Ti saluto.
Un tuo assiduo lettore.
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