Articolo 33 - Chioschi adibiti alla vendita di prodotti alimentari
1. Nei chioschi installati in un posto fisso può essere consentita la vendita dei seguenti generi alimentari previa certificazione di idoneità igienico-sanitaria:
a) prodotti ortofrutticoli;
c) bevande in confezioni originali e sigillate;
d) prodotti confezionati all'origine in scatole metalliche, in recipienti di vetro, chiusi con coperchio sigillato, in buste di laminati termosaldati, tetrapack e simili, di vario tipo;
e) biscotti e dolciumi in involucri originali o in apposite confezioni sigillate con esclusione della pasticceria a base di crema e panna;
f) conserve di prodotti alimentari in confezioni originali e sigillate;
g) gelati, prodotti e confezionati in laboratori autorizzati da vendersi in confezione originale e sigillata, o sfusi in coni o bicchierini a perdere, nel rispetto delle modalità di cui al successivo Titolo XI, relativo ai gelati.
2. La frutta e la verdura vanno tenute in contenitori sollevati dal pavimento di almeno 50 centimetri.
Articolo 34 - Caratteristiche strutturali dei chioschi adibiti alla vendita di prodotti alimentari
1. I chioschi devono essere costruiti in muratura o in legno o in altro materiale idoneo e posizionati lontano da fonti di insalubrità o insudiciamento.
2. L'esposizione delle merci all'esterno del chiosco deve avvenire con le modalità di cui al precedente articolo 31.
3. I chioschi devono:
- avere pavimenti di materiale lavabile, impermeabile, unito e compatto, pareti lavabili, dotazione di acqua potabile, nonché idoneo sistema di raccolta dei rifiuti liquidi;
- essere dotati di appositi contenitori con chiusura a pedale per la raccolta dei rifiuti solidi;
- avere sistemi idonei di lotta contro i ratti;
- essere dotati di idonei mezzi di conservazione in relazione alla natura delle sostanze alimentari poste in vendita e di idoneo locale per il deposito delle sostanze alimentari.
1. Nei chioschi installati in un posto fisso può essere consentita la vendita dei seguenti generi alimentari previa certificazione di idoneità igienico-sanitaria:
a) prodotti ortofrutticoli;
c) bevande in confezioni originali e sigillate;
d) prodotti confezionati all'origine in scatole metalliche, in recipienti di vetro, chiusi con coperchio sigillato, in buste di laminati termosaldati, tetrapack e simili, di vario tipo;
e) biscotti e dolciumi in involucri originali o in apposite confezioni sigillate con esclusione della pasticceria a base di crema e panna;
f) conserve di prodotti alimentari in confezioni originali e sigillate;
g) gelati, prodotti e confezionati in laboratori autorizzati da vendersi in confezione originale e sigillata, o sfusi in coni o bicchierini a perdere, nel rispetto delle modalità di cui al successivo Titolo XI, relativo ai gelati.
2. La frutta e la verdura vanno tenute in contenitori sollevati dal pavimento di almeno 50 centimetri.
Articolo 34 - Caratteristiche strutturali dei chioschi adibiti alla vendita di prodotti alimentari
1. I chioschi devono essere costruiti in muratura o in legno o in altro materiale idoneo e posizionati lontano da fonti di insalubrità o insudiciamento.
2. L'esposizione delle merci all'esterno del chiosco deve avvenire con le modalità di cui al precedente articolo 31.
3. I chioschi devono:
- avere pavimenti di materiale lavabile, impermeabile, unito e compatto, pareti lavabili, dotazione di acqua potabile, nonché idoneo sistema di raccolta dei rifiuti liquidi;
- essere dotati di appositi contenitori con chiusura a pedale per la raccolta dei rifiuti solidi;
- avere sistemi idonei di lotta contro i ratti;
- essere dotati di idonei mezzi di conservazione in relazione alla natura delle sostanze alimentari poste in vendita e di idoneo locale per il deposito delle sostanze alimentari.
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