mercoledì 17 febbraio 2010

Si riparte.... come prima .... più di prima.

Mi corre l'obbligo di ringraziare pubblicamente, di vero cuore, tutti coloro i quali stamattina mi hanno telefonato o inviato mail per manifestarmi la loro solidarietà e confermarmi la loro stima. Dal contenuto dei messaggi o conversazioni è emerso quanto segue:
- tutti mi spronano a proseguire con questo blog fin quando altri ne provocheranno la morte;
- fermarsi signicherebbe fare piacere a "taluni" che ne gioirebbero per vari motivi (politici, commerciali, etc......) anche dell'eventuale arretramento del blog su Google (tuttora è in prima pagina e fra i primissimi posti);
- ormai è innegabile: questo blog (come anche altri) passerà alla storia (almeno quella locale) per tutta una serie di motivi, ragion per cui "la storia del blog" non può chiudersi senza sapere chi ne ha provocato lo stop definitivo;
- l'anno scorso nessuno dei candidati alle elezioni provinciali si è lamentato per ciò che pubblicavo, anzi si son tutti divertiti con gli abbinamenti dei video di Cetto Laqualunque. Devo confessarvi che alcuni candidati si sceglievano il video da abbinare alla loro pubblicità;
- non posso essere perseguito per concorrenza sleale nei confronti di altri siti che operano palesemente per scopi di lucro, in quanto mancherebbero due indispensabili REQUISITI SOGGETTIVI.
Infatti (come viene spiegato QUI)

secondo un orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ., 14 dicembre 1973, in Mass. Foro It., 1973, n. 3400; Cass. Civ.,17 maggio 1966, in Giur. It., 1966, I, I, 1086; Cass. Civ., 21 febbraio 1958, in Foro It., 1958, I, I, 1284; Cass. Civ., sez. I, 21 ottobre 1988, n. 5716, in Foro It., 1989, I, 764; Cass. Civ., sez. I, 21 ottobre 1988, n. 5716, in Foro. It., 1989, I, 764; Trib. Udine, 23 febbraio 1998, in Resp. Civ. e prev., 1998, 1500; Corte d'Appello di Bologna, 20 aprile 1996, in Giur. It., 1997, I, 2,27; Pretura di Verona, 13 novembre 1991, in Foro It., 1992, I, 2863; Tribunale di Macerata, 25 maggio 1985, in Informazione previd., 1986, 738; Tribunale di Agrigento, 27 dicembre 2000, in Riv. Dir. ind., 2001, II, 480; Tribunale di Napoli, 10 febbraio 2000, in Dir. industriale, 2000, 348; Tribunale di Udine, 23 febbraio 1998, in Resp. Civ. e prev., 1998, 1500; Corte d'Appello di Milano, 16 gennaio 1998, in Giur. annotata dir. ind., 1999, 287; Tribunale di Torino, 15 maggio 1995, in Dir. industriale, 1996, 379; Tribunale di Livorno, 27 settembre 1993, in Riv. Dir. ind., 1996, II, 341; Tribunale di Bari, 15 luglio 1993, in Riv. dir. comm., 1994, II, 87) e dottrinale (AULETTA, MANGINI, Della disciplina della concorrenza, in Commentario del codice civile, (a cura di) SCIALOJA, BRANCA, Zanichelli, 1987, 216; SGROI, Nuova rassegna di giurisprudenza sul codice civile, Giuffrè, 1998, 991; G. GHIDINI, Della concorrenza sleale (artt. 2598-2601), in Il codice civile, Commentario, (a cura di) SCHLESINGER, Giuffrè, 1991, 53 e ss.) consolidati l'applicabilità della disciplina della concorrenza sleale richiede la sussistenza di due fondamentali presupposti soggettivi, quali:
- la qualità di imprenditore del soggetto attivo e passivo dell'atto;
- l'esistenza tra essi di un rapporto di concorrenza economica.

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