giovedì 11 febbraio 2010

La Cisl e la Uil di Oria per informarci circa le soluzioni da loro proposte per le cartelle Tarsu ed ICI scrivono ad un sito web di Brindisi.

Premetto che personalmente ho qualche perplessità circa i suggerimenti di questi due sindacati. Mi piacerebbe ricevere pareri di esperti della materia (commercialisti, legali tributaristi, ect...). Mi chiedo: "perchè i rappresentanti di questi sindacati non chiedono formalmente all'amministrazione comunale di fare annullare tutti gli avvisi di accertamento, visto che nell'ultimo Consiglio Comunale è stato messo a verbale che tutti gli avvisi contengono errori ???? Sarebbe la cosa più semplice a garanzia di tutti! E gli altri sindacati ed associazioni in difesa dei consumatori che fine hanno fatto?

Noi come sindacati interessati al problema anche se il Comune dopo tante richieste di incontri non si è mai degnato di convocarci, crediamo che la soluzione migliore per ora sia quella di fare

ricorso e ad ogni cartella che invieremo al comune faremo riferimento all’art.11 della legge n° 212 del 2000 (statuto dei consumatori).
L'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) disciplina l'istituto del diritto di interpello che consiste nella possibilità, concessa al contribuente, di inoltrare all'ente impositore circostanziate e specifiche istanze concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

Con risoluzione 1/Dpf del 29 gennaio 2002, il ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, ha precisato che la competenza a pronunciarsi in ordine alle istanze di interpello concernenti l'applicazione di disposizioni normative dettate in materia di tributi locali spetta esclusivamente alle amministrazioni comunali e provinciali, in quanto titolari di potestà impositiva.

Il diritto di interpello - o tax ruling -, che è un procedimento amministrativo, rappresenta senza dubbio un utile e valido strumento per migliorare i rapporti tra contribuenti e pubblica amministrazione. Certo non è da escludere il rischio che l'esercizio della più ampia potestà regolamentare degli enti locali possa generare le più eterogenee interpretazioni e dar luogo a una proliferazione della litigiosità. Resta fermo, però, che per entrambe le parti (ente locale e contribuente) esiste la possibilità di rivolgersi all'amministrazione centrale mediante i suoi organi periferici (Uffici delle Entrate e Direzioni regionali), per una specifica consulenza giuridica (si veda la circolare ministeriale 99/E del 18 maggio 2000) e ciò anche al fine di evitare un eventuale contenzioso tributario.

Relativamente agli effetti derivanti dalla disciplina dell'interpello, è bene evidenziare che:
la presentazione dell'istanza, redatta in carta semplice, non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria;
la risposta dell'amministrazione locale, scritta e motivata, vincola, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al soggetto richiedente, soltanto l'amministrazione stessa, ma non è vincolante per il contribuente che, in caso di interpretazione a lui sfavorevole, può sempre confidare nel giudizio imparziale delle Commissioni tributarie;
la risposta non pervenuta al contribuente entro il termine di 120 giorni (cosiddetto "silenzio-assenso") avvalora l'interpretazione o il comportamento prospettato nell'istanza dal richiedente;
tutti gli atti, compresi quelli impositivi o sanzionatori, sono di conseguenza "nulli" se emanati in difformità della risposta o dell'interpretazione fornita o desunta dal silenzio-assenso dell'amministrazione;
l'amministrazione, limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non può irrogare sanzioni al contribuente che non abbia ricevuto risposta entro il predetto termine di 120 giorni.
Nella formulazione dei quesiti, i contribuenti devono esporre la questione in maniera succinta ma esauriente, con riferimento a fattispecie concrete. I quesiti, oltre che indicare le generalità del richiedente, vanno scritti e devono contenere l'indicazione di tutti gli elementi di fatto nonché, se possibile, delle norme o degli altri dati ritenuti rilevanti o applicabili al caso specifico (ad esempio, sentenza giurisprudenziale o risoluzione ministeriale).

A fronte delle fattispecie esposte, è preferibile che il contribuente "suggerisca" la soluzione ritenuta corretta, al fine di una maggiore comprensione dell'ordine dei problemi e della rilevanza pratica del quesito.

E' sempre possibile per l'amministrazione ritornare sulla questione dando al contribuente una risposta diversa da quella fornita in precedenza o dall'interpretazione che emerge nel caso di silenzio-assenso. In tal caso possono verificarsi distinte situazioni:
1. se il contribuente ha già applicato la norma secondo il parere precedentemente reso (o indicato dall'istante in caso di carenza di risposta) la questione è chiusa, ma se in futuro il contribuente dovrà dare nuova esecuzione alla norma dovrà applicare l'ultima interpretazione dell'amministrazione;
2. se il contribuente non ha ancora dato attuazione al primo parere, il cambio di orientamento comporterà il pagamento delle maggiori imposte e interessi ma senza l'irrogazione di sanzioni.
Oria, 11/02/2010
COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO SEGRETERIE CISL E UIL ORIA
(notizia prelevata da www.brundisium.net)

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