mercoledì 10 febbraio 2010

Cartelle Tarsu ed ICI (strane ed illegittime): la parola all'esperto, ovvero al commercialista.


Ciao Franco,
ho letto il tuo ultimo post sulla ben nota vicenda degli accertamenti TARSU e ICI per l'anno 2004 notificati dall'Ufficio Tributi del Comune di Oria.
Anche io sono tra gli sfortunati destinatari di tali avvisi (nel mio caso TARSU). Trattandosi di un importo piuttosto capiente, a distanza di qualche giorno dalla notifica (avvenuta il 07/01/2010) ho depositato al protocollo comunale istanza di annullamento in autotutela (12/01/2010) ma non ho ancora ricevuto alcuna risposta e, proprio lo scorso lunedì l'Ufficio Tributi mi ha fatto sapere che la pratica non era ancora stata nè lavorata nè evasa.
Trattandosi di una cifra piuttosto alta sto già provvedendo a elaborare il ricorso in commissione tributaria provinciale e di seguito ti riporto


in sintesi gli elementi a sostegno per i quali ritengo che detto atto debba considerarsi illegittimo. Faccio prima un preambolo e in particolare lo faccio ai tuoi numerosissimi lettori: "non prendete esempio dal mio caso, perchè è certamente diverso da tutti gli altri". Ciò che sto scrivendo, infatti, riguarda la mia vicenda nello specifico e che, forse, su alcuni punti può anche essere estesa ad altri contribuenti.
Premetto anzitutto che il tanto sbandierato istituto della prescrizione non debba essere tenuto in considerazione, in quanto, consultando numerosi siti specializzati in consulenza legale (che proliferano anche on-line) il reato tributario viene prescritto al compimento del 6° anno (e non già del 5° come evidenziato da qualcuno) dalla violazione.
Con specifico riferimento alla TARSU, leggendo il provvedimento, l'ufficio tributi comunale fa riferimento alle banche dati delle superfici catastali presso l'Agenzia del Territorio. Su quest'ultimo punto occorre far presente che la comparazione tra superfici dichiarate dal contribuente e superfici catastali non riguarda l'anno di imposta oggetto di accertamento, in quanto è il comma 523 dell'art. 1 del D.lgs. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ad aver introdotto tale possibilità di comparazione, rettifica e (cosa che, almeno nel mio caso, non è avvenuta) notifica al contribuente della variazione di superficie sulla quale applicare il tributo.
Nè tantomeno mi è stata mai inviata una delle comunicazioni pervenute lo scorso anno nella quale indicare le superfici e i dati catastali degli immobili (come prescrive la Finanziaria 2005 che tra l'altro richiede di allegare copia delle planimetrie catastali).
Di seguito ti riporto il testo integrale della novella richiamata: Al comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507, sono aggiunti i seguenti periodi: a decorrere dal 1° gennaio 2005 per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere
inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138; per immobili già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell’Agenzia del Territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato - Città e autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701, per l’eventuale conseguente modifica. Presso il Comune, della consistenza di riferimento”.
Altro aspetto sul quale soffermarsi è quello degli interessi legali e la loro decorrenza. Il codice civile insegna che, indipendentemente dalla natura del credito, gli interessi legali decorrono dalla data in cui il credito è maturato e non retroattivamente. La decorrenza, nel caso di specie, si ha al momento in cui si perfeziona la scadenza alla quale il contribuente è tenuto ad adempiere all'obbligo tributario (fissato per il 2004 a partire dal 31/07/2004 e te lo dico per certo visto che io e mio padre conservavamo anche i prospetti analitici dei versamenti forniti a corredo del bollettino di c/c).
Qui gli interessi invece vengono fatti decorrere a partire dal 01/01/2004 (retroattivamente).
Ultima nota: per alcuni immobili ad uso diverso dall'abitazione (es. depositi/magazzini per attività d'impresa) l'Ufficio Tributi ha arbitrariamente modificato la destinazione degli stessi (attribuendone uso abitativo o domestico) pur essendo, questi immobili, ubicati in zona censuaria non abitativa e al di fuori del centro abitato.
Aldilà di questo, visto che si fa riferimento alle banche dati dell'Agenzia del Territorio, non si è tenuto conto della categoria catastale riportata nelle visure. Nel mio caso uno stabile con categoria C/2 viene identificato come immobile ad uso abitativo e/o domestico.
Ho infine consultato le planimetrie catastali per gli immobili accertati e le superfici dichiarate da mio padre coincidono con quelle catastali, anzi, comparando con quanto riportato nell'accertamento risulta che mio padre ha addirittura versato in più rispetto a quanto accertato dall'Ufficio Tributo (ennesimo premio al contribuente che non evade ma, al limite, si difende).
Questi, insieme ad altri, gli elementi che fanno ritenere illegittimo l'atto di accertamento ricevuto.
Per quel che mi riguarda sto provvedendo già a scrivere ricorso da presentare in Commissione Tributaria Provinciale poichè la scadenza del 60° giorno (06/03/2010) si sta avvicinando e poichè non ho ricevuto alcuna risposta dal locale Ufficio Tributi.
Ringraziandoti per il tempo e lo spazio concessomi, ti invio i più cordiali saluti.
Cesare Gennari
Ringrazio l'amico Cesare per questo suo prezioso contributo. Cesare Gennari è ragioniere commercialista con studio in Oria, in Piazza Lorch, gestisce anche un sito internet correlato alla sua attività http://studiogennari.blogspot.com/)



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