martedì 10 novembre 2009

A PROPOSITO DELLE STRISCE BLU - Il sindaco deve rispondere per iscritto a INTERROGAZIONI dei Consiglieri Comunali .

Al SIG. SINDACO DEL COMUNE DI ORIA

I sottoscritti,............... ,nella loro espressa qualità di Consiglieri Comunali, ai sensi dell’art. 21 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Oria, formulano la presente interrogazione.
Premesso che i Comuni devono destinare zone di libero parcheggio contigue a quelle a pagamento.


Rilevato che sono state realizzate intere aree destinate alla sosta a pagamento con tariffazione a tempo, delimitate da strisce blu tracciate e rimarcate strenuamente più volte, senza destinare alla libera sosta aree contigue, ledendo pertanto il diritto degli utenti della strada di “cercare” il parcheggio in quest’ultime.
Considerato che L’art. 7, comma 8 del Codice della strada stabilisce quanto segue: “qualora il Comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f) , su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”.
Ravvisato pertanto che nei centri urbani - ad esclusione delle zone a traffico limitato, delle aree pedonali e di quelle di particolare rilevanza urbanistica - gli amministratori comunali hanno l'obbligo di realizzare, sempre, aree di sosta libera accanto ai posteggi a pagamento a fascia oraria.
Richiamata altresì l’ormai nota sentenza n. 116 del 9 Gennaio 2007 emessa dalle Sezioni Unite civili della Suprema Corte di Cassazione che ha sancito l’ inefficacia delle multe elevate in divieto dell’applicazione del disposto di cui all'art.7 comma 8 del Cds, ponendo una soluzione definitiva all'annosa questione in tema di "strisce blu" ed aree a libera sosta che, peraltro, conferma un orientamento giurisprudenziale di numerosi Giudici di Pace di varie località italiane.
Preso atto che giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere illegittima la sanzione elevata per mancato pagamento delle strisce blu in zone nelle quali non si rinvenga nelle immediate vicinanze un parcheggio libero, in ragione del fatto che l’automobilista deve almeno in teoria essere posto in condizione di scegliere tra le due diverse zone.
Rilevata l’illegittimità della delibera di G.M. n. 94/2008 relativa all'istituzione di posteggi a pagamento, consistente nella violazione dell'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui venga vietata la sosta o previsto il solo parcheggio a pagamento.
Considerato pertanto che le delibere comunali che violino questa importante norma, sono da considerarsi illegittime, con il susseguente annullamento dei verbali elevati in conseguenza di esse.
RITENGONO
Oltremodo significativo evidenziare che vi sono aree di parcheggio realizzate in modo sconsiderato, nelle immediate adiacenze di intersezioni stradali, o in totale assenza di spazi riservati al transito dei pedoni (marciapiedi), a totale spregio delle basilari regole del codice della strada, con l’unica spiegazione possibile che vede la rincorsa affannosa a battere cassa;

Utile evidenziare come diverse aree di parcheggio distano centinaia di metri dai tre parcometri installati e associate al fatto che le attività commerciali provviste di “grattini”, non potendo erogarne nei giorni festivi o comunque negli orari di chiusura, plasmeranno notevoli disagi, costringendo gli utenti fruitori delle aree di parcheggio a stressanti percorsi che per i forestieri inevitabilmente si tramuteranno in un’ estenuante caccia al tesoro;

Che per quanto attiene alla modalità di pagamento della sosta, il pieghevole a cui fa riferimento l’ Assessore De Stradis, che contiene a suo dire tutti i chiarimenti in merito, al contrario vede tutti gli elementi raccolti ed individuati in maniera così poco incisiva e chiara, addirittura confusionaria, che è impossibile individuarli almeno con una certa univocità; La brochure informativa “NUOVE AREE di sosta a pagamento” indica di esporre in maniera ben visibile all’interno della propria autovettura (parabrezza) il tagliando comprovante l’avvenuto pagamento della sosta.
Il “grattino” in vendita presso le attività commerciali indica nella sua parte anteriore di esporlo sul cruscotto del veicolo, mentre sull’altra facciata invita ad appendere il biglietto allo specchietto retrovisore.
Sempre nella brochure di cui sopra, nella parte “Assistenza e Controllo”, è specificato che sarà sempre a disposizione un “ausiliario del traffico” per fornire tutte le informazioni, aspettativa irrealizzabile attesa la presenza di soli 2 operatori per turno chiamati a vigilare su una vasta area.
Opportuno evidenziare che l’obbligo di esporre un generico titolo di pagamento della sosta non è espressamente indicato da nessuna disposizione del codice della strada e dalla vigente legislazione, mancata previsione che non può che portare a ritenere illegittima la sanzione fondata su tale motivazione. Non è pertanto consentito all’agente accertatore elevare una sanzione contestando il mancato pagamento della sosta rifacendosi alla mancata esposizione del titolo di pagamento. L’unica norma del Codice della Strada che di fatto crea un obbligo di esposizione di documenti è rappresentata nello specifico dall’articolo 181 che, per motivi differenti, impone al proprietario del veicolo di provvedere ad esporre il contrassegno assicurativo del veicolo. Vi è inoltre l’art. 157 comma 6 del C.d.S che impone al conducente di segnalare e porre in funzione il dispositivo di controllo, che non può in nessun caso essere individuato nel tagliando di pagamento della sosta, facendo altresì riferimento al disco orario che serve ad indicare l’orario di arrivo nelle zone in cui le normative comunali prevedono limitazioni temporali della stessa sosta.

Che l'eventuale comminazione di sanzioni per la violazione delle prescrizioni di cui all'art 7 C.d.S non potrebbe fondarsi sull'accertamento del fatto costituito dalla mancata esposizione del titolo di pagamento, comportando diversamente la nullità delle conseguenti sanzioni amministrative.
Come ravvisato da diversi giudici di pace ed esperti della materia, chi non espone il "grattino" è solo tenuto al pagamento del parcheggio impegnato per il tempo, calcolato ad ora o frazione di essa, ma non all’esposizione di attestazioni di pagamento, non essendovi per l’appunto alcuna norma del C.d.S. che indichi quest’obbligo. Pertanto le contravvenzioni elevate in virtù di tali circostanze, sono da considerarsi illegittime, con il susseguente annullamento dei verbali e dei loro effetti giuridici.

CHIEDONO
• A chi è imputabile la scelta gestionale di dotare la nostra cittadina di zone di parcheggio a pagamento e quali sono stati i criteri adottati nell’individuazione delle aree interessate;
• Quali sono i provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento;
• La ragione per la quale gli stessi non siano stati accompagnati anche dall' obbligo di prevedere aree attigue di parcheggio libere regolamentate;
• Se esiste un regolamento che disciplina la fruizione delle aree di parcheggio urbano;
• Per quale motivo Via Dragonetti Bonifacio non è stata interessata dalla realizzazione di aree di parcheggio a pagamento se non in parte e per un suo breve tratto;
• Se è vero che preliminarmente era stata fissata la tariffa oraria a 0,50 € ed inspiegabilmente si è assistito ad un aumento della tariffa a 0,80 €;
• I motivi che hanno indotto l’Amministrazione a prevedere una tariffa oraria di così alto importo, che rapportata alle vicine realtà locali assume rilevanze spropositate nei confronti dei cittadini Oritani già ipertassati;
• Se, come previsto dall’art. 7 comma 1 lettera f del C.d.S., le relative condizioni e tariffe siano state fissate in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
• Se risponde a verità che i primi 30 minuti di sosta non prevedono il pagamento di alcun onere; ovvero se sia stato previsto un diverso periodo di tolleranza;
• Se l’Amministrazione Ferretti stia valutando di attenersi alle prescrizioni del Codice della Strada sopra richiamate e alla sentenza n. 116 del 9 Gennaio 2007 emessa dalle Sezioni Unite civili della Suprema Corte di Cassazione, modificando immediatamente la/e delibera/e illegittima/e al fine di evitare l’esplosione di un contenzioso che aumenterà prevedibilmente in maniera esponenziale, evitando così che le già scarse risorse comunali vengano ulteriormente prosciugate da un’altra lunga schiera di ricorsi;
• Se l’Amministrazione Ferretti intende recepire l’orientamento giurisprudenziale con la contestuale sospensione della tariffazione nelle zone a strisce blu, provvedendo alla realizzazione di zone di parcheggio libero regolamentate, così come prescritto dal CdS;
• nel ribadire che la mancata esposizione del tagliando non costituisce obbligo autonomamente sanzionabile in quanto non previsto dal Codice della Strada e dalla vigente legislazione, si chiede di conoscere se siano stati già elevati verbali per mancata esposizione del ticket-card in area parcheggi a pagamento e, in caso affermativo, quali siano gli intendimenti dell'Amministrazione in ordine al loro eventuale annullamento in sede di autotutela;
• Quali sono stati i criteri di affidamento del servizio alla società concessionaria dello stesso;
• Se risponde a verità che parte degli introiti delle multe sono di spettanza della società concessionaria del servizio, procedura vietata dalla legge e di conseguenza illegittima;
• Qualora un residente, pur avendo provveduto al pagamento dell’abbonamento mensile, non dovesse trovare posto nelle strisce blu, come potrà esercitare il suo diritto di parcheggiare in dette aree evidentemente già acquisito previo pagamento dell’importo previsto? E’ come assistere al caso di un passeggero munito di biglietto, ma impossibilitato ad occupare posti liberi poiché già tutti occupati;
• Se sia vero che alla via Gianbernardino Bonifacio siano stati emessi provvedimenti o apposti segnali di regolamentazione della sosta che hanno causato la diminuzione dei posti disponibili e se non sia invece il caso di consentire la sosta sul lato opposto a quello in cui oggi essa è consentita;
• Di sapere se la situazione innanzi descritta sia presente anche in altre vie cittadine, intersecanti quelle nelle quali sono state istituite aree di parcheggio a pagamento;
• Se l'Assessorato alla Polizia Urbana, così attento alla divulgazione del proprio operato e altrettanto disponibile nel recepire le presunte lamentele e proteste di commercianti e cittadini sulla mancanza di parcheggi – si veda carpediem.it del 22/10/2009, si sia reso conto e sia altrettanto disponibile ad ascoltare le lamentele questa volta espressamente formalizzate, di decine e decine di commercianti e cittadini assolutamente in disaccordo con la scelta dell'Amministrazione Ferretti di istituire le zone di parcheggi a pagamento;
• Se e quali lamentele scritte siano pervenute al protocollo e se l'Amministrazione Comunale vi abbia dato riscontro
E’ evidente che l’intento degli scriventi è quello di battersi a fianco del cittadino contro i soprusi della Pubblica Amministrazione, nella cui fattispecie assumono connotati a dir poco incredibili e ci si chiede come in un momento economicamente così difficile per i cittadini, l’Amministrazione Comunale in carica faccia di tutto per aggravare di ulteriori costi le famiglie, prodigandosi audacemente a piegare al suo scopo le norme di legge.
Si attende analitica risposta scritta, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente. Distinti saluti. Oria, 09/11/2009
D'Ippolito Domenico, De Nuzzo Luciano, Malva Giuseppe,
Carone Tommaso, Marinò Mauro, Galeone Angelo
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