domenica 5 luglio 2009

Mimino Pomarico mi scrive per dirmi che:

Caro Franco, ho avuto modo di leggere nei giorni scorsi i tuoi vari articoli che hanno per oggetto problematiche che si stanno verificando all'interno dell'associazione ArcheoclubItalia. Pur non ritenendo opportuno, per ovvii motivi, mettere il naso in questioni interne di un'associazione, colgo l'occasione per dire a te e a tutti i tuoi lettori che NON sono io quel Cosimo Pomarico che figura fra i soci ArcheoclubItalia che, secondo il tuo punto di vista, si stanno rendendo responsabili di un sorpruso nei tuoi confronti. Cordiali saluti.
Mimino Pomarico
- Ringrazio Cosimo (Mimino) Pomarico per questa sua utile precisazione. In verità utile per i lettori di questo blog, ma non per me che avevo già verificato che quel Cosimo Pomarico è altra persona, più giovane. Colgo l'occasione per fare gli auguri di buon lavoro all'amico Mimino Pomarico, neo eletto Consigliere Provinciale nella lista Ferrarese. Tengo a precisare che i motivi del SORPRUSO nei miei confronti sono da ricercare nel fatto che secondo QUESTI SIGNORI SOCI ARCHEOCLUB io avrei perso la qualità di socio in quanto reo di aver eseguito il pagamento della quota sociale 2009 direttamente sul CCP della Segreteria Nazionale anziché mettere i miei soldini nella mani di qualcuno ad Oria. In nessuna norma statutaria o di regolamento è scritto come regolarizzare il pagamento della quota sociale dal 2° anno in poi. Meraviglia che giovani come Pierdamiano Mazza, Luca Carbone ed altri si siano fatti influenzare da altri ADULTI ed abbiano votato illegittimamente per eleggere un Presidente (a seguito di mia specifica richiesta) in un'assemblea illegittimamente convocata. ------------- Affinché io perdessi la qualità di socio doveva concretizzarsi almeno una delle condizioni elencate qui di seguito: ARTICOLO 13 del Regolamento ArcheoclubItalia Perdita della qualita' di socio 1. Ai sensi dell'articolo 5 comma 4 dello Statuto, la qualifica di socio si perde per: a) Dimissioni, presentate per iscritto dal socio al Consiglio direttivo della sede di appartenenza, che ne informa immediatamente la sede centrale. Non sono soggette ad accettazione e decorrono in ogni caso dalla data di presentazione. b) morosità nel pagamento della quota associativa o di ogni altro emolumento comunque dovuto alla associazione, a seguito di diffida cui il socio non abbia ottemperato entro quindici giorni. La decadenza opera automaticamente allo spirare del termine. c) esclusione deliberata dal Consiglio Nazionale secondo le procedure di cui all'articolo 14. 2. Nel caso di morosita' nel pagamento della quota sociale, sin dal giorno successivo alla scadenza del termine, sono sospesi tutti i diritti associativi. Tuttavia e' sempre ammessa la regolarizzazione alla associazione, purche entro l'anno solare, ed in tal caso i diritti sociali decorrono dalla data del pagamento della quota.. 3. Con la decadenza dalla qualifica di socio vengono meno diritti e doveri verso l'Associazione.
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