giovedì 21 febbraio 2008

ORIA ALLA BIT DI MILANO


Sulla stampa di oggi (cliccare qui per leggere) si legge che Oria sarà presente alla prossima Borsa Internazionale del Turismo di Milano.
Questo un passaggio delle dichiarazioni del nostro assessore al turismo:

«Torniamo a riempire uno spazio espositivo nella Bit - ha dichiarato l'assessore D'Addario - per offrire un excursus utile alla riscoperta e la valorizzazione di preziose testimonianze custodite nelle chiese, nei monumenti, nei parchi archeologici, nei musei, nelle biblioteche della nostra Oria».

Secondo voi voleva dire "parchi archeologici" oppure "moderni campi di calcetto" ?
N.B.: A mio parere solo sul cartello stradale della foto esiste la zona archeologica.
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All'Assessore D'Addario scriverò per informarlo che esiste un regolamento della Regione Puglia che dà la possibilità ai Comuni con certi requisiti di richiedere il riconoscimento di "città d'arte" o "città turistica". Il nostro Comune ha le carte in regola almeno per quanto riguarda il riconoscimento "città d'arte", la vicina Ceglie Messapica lo ha ottenuto già da qualche anno. Ecco il regolamento:

REGOLAMENTO REGIONALE 23/dicembre/2004, N.11 Regolamento attuativo L.R. 1° agosto 2003, n°11 art.2, comma 1, lett.d): “Definizione di comune ad economia prevalentemente turistica e città d’arte”. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE -Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ emanazione dei regolamenti regionali. -Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”. -Visto l’art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 “Statuto della Regione Puglia” -Vista la Delibera di Giunta Regionale n 1967 del 23/12/2004 di attuazione del Regolamento suddetto. EMANA Il seguente Regolamento: Art. 1 (definizione) 1. Il presente regolamento individua i parametri per la definizione dei comuni turistici e delle città d’arte in cui, ai sensi del comma 6 dell’art. 18 della l. r. n.11 del 1 agosto 2003, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura anche in deroga dall’obbligo di chiusura domenicale e festiva e dalla mezza giornata di chiusura settimanale previsti dall’art. 4 del medesimo articolo. 2. Presso l'Assessorato al commercio della Regione è tenuto l'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte. 3. I Comuni, in accordo con le organizzazioni delle imprese del commercio e turismo maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché dei lavoratori dipendenti, richiedono all'Assessorato regionale competente l'inserimento nell'elenco, indicando: -le zone del territorio interessate da flussi turistici; -i periodi di maggiore afflusso turistico, -la rispondenza del comune e delle aree per cui viene chiesta l’iscrizione ai parametri di cui all’articolo 2 del presente regolamento, -il calendario relativo al numero delle deroghe agli obblighi di chiusura domenicale. Art. 2 (comuni turistici) 1. Condizione per l'inserimento nell'elenco regionale di cui al precedente comma è la sussistenza di almeno due parametri di ciascuno di quelli di seguito riportati sotto le lettere a) e b), ovvero la presenza di almeno un sito di interesse artistico individuato dalla Regione ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 13 dicembre 1995. 2. I parametri per l'inserimento nell'elenco regionale sono così definiti: a) Parametri riferiti alla domanda turistica: a.1. arrivi su popolazione residente: 0,3; a.2. presenze su popolazione residente: 2,0; a.3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50; a.4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300; a.5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale (kmq): 450. b) Parametri riferiti all'offerta turistica: b.1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59; b.2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3; b.3. unità locali attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1 %; b.4. addetti unità locali attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali: 10%. 3. I parametri di cui al comma precedente sono calcolati: -per la lett. a): rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la popolazione residente e con la superficie territoriale; sono calcolati per Comune e per mese e sono riferiti all'ultimo anno disponibile della rilevazione sul movimento mensile della popolazione validata dall'Ufficio regionale di statistica; -per la lett. b): dagli ultimi dati censuari disponibili nonché dalle Statistiche sul turismo rese dall'ISTAT, calcolando gli indicatori sulle unità locali e sugli addetti delle unità locali per Comune rispetto alle categorie di seguito indicate, tratte dall'Elenco E - Attività connesse al turismo della Classificazione delle attività economiche dell'ISTAT: -55. 1 Alberghi -55.2 Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni -63.30.1 Attività delle agenzie di viaggi e turismo compresi tour operators -63.30.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici -71.1 Noleggio autovetture -71.2 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri -74.83.1 Organizzazioni di convegni e mostre -92.72.1 Stabilimenti balneari -92.5 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali -93.04.02 Stabilimenti idropinici e idrotermali 4. Ai fini della verifica della sussistenza dei parametri è necessario che il dato relativo al Comune sia superiore o uguale al parametro sopra riportato. Rispetto ai parametri riferiti alla domanda turistica di cui al precedente comma 1, lett. a), è ammessa una tolleranza inferiore al 10%. Art 3 (città d’arte) 1. Sono considerate città d'arte le località che possiedono almeno tre dei seguenti requisiti: -insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137 e D. L.vo 22 gennaio 2004, n.42; -ampia presenza di opere d'arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai sensi della predetta legge n. 1089/39, a condizione che siano visibili al pubblico; -presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno otto mesi l'anno, con articolata offerta di mostre e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ed almeno uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici; -presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche; -presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione, della Provincia o del Comune; -presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al precedente comma 1, rapportata alla popolazione della città. Art 4 (Individuazione delle aree) 1. I comuni vengono iscritti al registro con indicazione delle aree e i periodi in cui si indirizza il fenomeno turistico ed in cui è consentita la deroga all’obbligo di chiusura settimanale e festiva. 2. Eventuali provvedimenti comunali di deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva adottati ai sensi dell’articolo 18, comma 5, della legge, devono essere trasmessi in copia alla Regione. Art 5 (norma transitoria e finale) 1.Il registro di cui all’art. 17 della l.r. 24/99 rimane in vigore per due mesi dall’approvazione del presente provvedimento, i comuni che risultano iscritti a tale registro devono ripresentare domanda di iscrizione al nuovo elenco. 2, Ogni tre anni la regione può richiedere ai comuni la verifica del mantenimento dei parametri di cui ai commi precedenti. 4 Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 “ Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. Dato a Bari, addì 23 dicembre 2004 FITTO

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Al nostro Assessore al Turismo vorrei segnalare anche che nel Portale web ufficiale del turismo della Regione Puglia alla nostra Oria non è dedicato un solo rigo.
Su detto sito si legge quanto segue:
L’Assessorato al Turismo e Industria Alberghiera della Regione Puglia, nell’ambito dei Progetti Interregionali previsti dalla Legge 135 del 2001, ha realizzato il Portale Turistico Regionale, uno strumento importante di promozione e valorizzazione dell’offerta turistica del territorio, che opera secondo una logica di fruizione da parte dell’utenza, il più possibile ampia.
Il Portale, destinato ad utenti nazionali ed esteri, intende proporre assieme all’erogazione di informazioni e servizi un brand unico e riconoscibile dell’intera Puglia.
Lo “stile Puglia” vuole rappresentare le tante eccellenze di cui è ricca la regione, non solo turistiche ma anche culturali, ambientali, agroalimentari, industriali ed artigiane, favorendo una migliore conoscenza dei fattori di successo che caratterizzano il nostro territorio, garantendo la qualità dei suoi prodotti ed un elevato livello di offerta a vantaggio di chi voglia intraprendere un viaggio per conoscere la Puglia.
Il nostro invito è quello di scorrerne i contenuti, di navigare facendo tappa in tutte le sezioni del portale per scoprire l’offerta variegata ed unica del nostro territorio
Arrivederci in Puglia.
Massimo Ostillio
Assessore regionale al Turismo e Industria Alberghiera
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Sempre all'Assessore D'Addario invierò la seguente missiva che ho inviato anche ai suoi predecessori in carica dal 2005 ad oggi (nessuno ha mai risposto):
ASSESSORATO TURISMO COMUNE ORIA (a mezzo e-mail)
e, per conoscenza:
E.N.I.T. ROMA (a mezzo e-mail)
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO ORIA (racc/ta a mano)

Egregio Assessore,
Le scrivo la presente per rappresentarLe una lacuna, a mio parere di notevole entità, dal punto di vista della promozione di Oria nel campo del turismo, nazionale ed internazionale. Di recente ho scoperto, visitando il sito Web dell’ENIT (www.enit.it) , che non è dedicato alcuno spazio e, di conseguenza, immagino, nemmeno un solo rigo fra il materiale cartaceo pubblicitario, stampato e distribuito sia a livello nazionale che internazionale. Strano, molto strano, se si considera che l’ENIT per <> e quindi promuovere il turismo dell’Italia in generale (ed in particolare di tutte quelle sue località degne di essere visitate per vari motivi storia, cultura, tradizioni, territorio, arte, natura, sapori, folclore, monumenti, rievocazioni storiche, ect.), riceve contributi statali dell’ordine di ben 24.000.000 di Euro (VENTIQUATTROMILIONI) l’anno. Un esempio: nell’itinerario della regione Puglia riguardante i castelli e le cattedrali, per la provincia di Brindisi l’ENIT ha pubblicizzato solo (SIC!!) Brindisi. Mi astengo dal fare altri commenti. Chiunque si può rendere conto di quello che dico attraverso una approfondita visita a detto sito WEB. Ieri sera ho già inviato una prima e-mail all’ENIT. A prescindere dal risultato che sortirà questa mia segnalazione, sono desideroso di conoscere i motivi per i quali l’ENIT ha finora deciso di escludere Oria dai suoi piani. I Signori Dirigenti dell’ENIT potranno rendersi conto di quello che dico facendo una semplice ricerca su INTERNET
.
La presente, inoltre, deve intendersi anche occasione di stimolo alla locale PRO LOCO, affinché il Consiglio che andrà ad eleggersi nel prossimo mese di marzo rivolga più attenzione anche a queste problematiche. Cordialmente. Francesco Arpa

Oria, lì 14.2.2005

VI TRASCRIVO QUELLO HO TROVATO SCRITTO SUL SITO WEB DELL’ENIT
Questo sito web è stato realizzato dall'ENIT-Ente Nazionale Italiano per il Turismo, con il supporto tecnico del Dipartimento di Informatica ed Automazione dell'Università degli Studi di Roma3, allo scopo di promuovere all'estero l'immagine dell'Italia e dei suoi prodotti turistici e per favorire la loro penetrazione commerciale sui mercati internazionali. A tal fine l'ENIT non si occupa soltanto di assicurare una informazione corretta, completa ed aggiornata sulle risorse turistiche Italiane, ma sostiene anche l'attività delle imprese turistiche e di altri organismi, pubblici e privati, interessati alla promozione e commercializzazione di prodotti turistici italiani. Nella sua attività di promozione e commercializzazione, l'Ente opera attenendosi strettamente a principi di serietà ed imparzialità, con l'obiettivo di fornire una informazione quanto più possibile corretta e neutrale.
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