martedì 12 luglio 2011

ECCO LA SENTENZA DEL TAR DI LECCE CHE DICHIARA ILLEGITTIMO L'ESPROPRIO DEL 1998 CHE HA PROVOCATO IL DANNO DI CUI SI PARLA IN QUESTI GIORNI.

.....
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.129/2005 Reg.Dec. - N.24 Reg.Ric.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce
ANNO 1999

Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Ettore Manca Componente - relatore
Carlo Buonauro Componente
ha pronunziato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 24/99 presentato da:

- xxxxxxxxxxxx XX, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni e Gianluigi Pellegrino ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio dei difensori, alla via Augusto Imperatore 16;

contro

- il Comune di Oria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Palmisano ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio dell’Avv. Andrea Fiocco, alla via Duca degli Abruzzi;

per l’annullamento

- del decreto n. 2 del 24 novembre 1998 del Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Oria e del relativo avviso di occupazione d’urgenza;

- di ogni altro atti connesso, collegato e/o consequenziale, e in particolare delle delibere di C.C. nn. 6 e 31 del 1998 e della delibera di G.M. n. 185 del 1998.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione del Comune intimato.

Visto il ricorso in riassunzione depositato il 23 giugno 2001.

Visti gli atti della causa.

Designato alla pubblica udienza del 10 novembre 2004 il relatore Dr. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Valeria Pellegrino per la ricorrente e A. Farina per il resistente.

Osservato quanto segue:

Fatto

1.- Nel ricorso si espone che:

1.2 la Sig.ra xxxxxx è proprietaria di un’area edificatoria nel Comune di Oria, interessata da un procedimento ablatorio volto alla realizzazione di alcune strade previste dal P.d.f. vigente.

1.3 Con ricorso n. 1155/96
la XXXXX impugnava gli atti preliminari di tale procedimento: ciononostante, con decreto n. 3/96, il Sindaco disponeva l’occupazione d’urgenza delle aree interessate dal progetto di viabilità.

1.4 La Proto formulava quindi il ricorso n. 2522/96
, a seguito del quale il T.a.r. concedeva l’invocata tutela cautelare.

1.5 A distanza di circa due anni, e precisamente il 15 dicembre 1998, alla ricorrente veniva tuttavia notificato avviso di immissione in possesso dei terreni in parola, a seguito del quale ella apprendeva dell’avvenuta riapprovazione del progetto, con dichiarazione di pubblica utilità/urgenza ed occupazione temporanea degli stessi.

2.- Anche tali provvedimenti, e comunque quelli indicati in epigrafe, vengono quindi impugnati per i motivi che seguono:

1. Violazione della l. 1187/68, dell’art. 1 l. 1/78, dell’art. 37 l.r. 27/85; falsa applicazione dell’art. 21 l.r. 56/80 e dell’art. 4 l.r. 3/98.
2. Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale della norma presupposta (art. 4, comma 1, l.r. 3/98, prima delle modifiche introdotte dalla l.r. 8/99).
3. Violazione dell’art. 7 l. 241/90.
4. Incompetenza.

3.- Costituitasi in giudizio, l’amministrazione comunale chiedeva il rigetto del ricorso sulla base di argomentazioni che saranno esaminate congiuntamente ai motivi di gravame proposti.

4.- All’udienza del 10 novembre 2004 la causa è stata introitata per la decisione.

Diritto

1.- Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito di esporrano.

2.- Risultano condivisibili, in particolare, le argomentazioni con le quali si è sottolineata la violazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, della disciplina posta dagli artt. 10 l. 865/71 e 7 l. 241/90 in tema di giusto procedimento.

2.2 Osserva difatti il Collegio che la questione dell’applicabilità della normativa invocata ai procedimenti di dichiarazione di pubblica utilità implicita, come quelli previsti dalla legge n. 1 del 1978, è stata risolta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 14 del 15 settembre 1999, la quale, dopo un ampio excursus sull’evoluzione normativa della materia e sul maturarsi della giurisprudenza costituzionale in tema di partecipazione e contraddittorio con gli interessati, ha, in sintesi, precisato che:

a) la legge n. 241 del 1990 introduceva, con l’obbligo della comunicazione dell’avviso del procedimento, un elemento di riqualificazione di tutta l’attività amministrativa di grande rilievo civile, estendendo il principio del giusto procedimento alla generalità dei procedimenti amministrativi (con esclusione solo di quelli espressamente indicati dal successivo art. 13);

b) la dichiarazione di pubblica utilità -la quale sottopone immediatamente i beni privati ad una precisa qualità giuridica di idoneità alla realizzazione di un’opera pubblica ed al conseguente regime di espropriabilità, incidendo così direttamente sulla sfera giuridica del proprietario- scaturisce da un procedimento autonomo ed anteriore rispetto a quello espropriativo in senso stretto;

c) prescindere dall’avviso del procedimento per tale autonomo iter procedimentale equivarrebbe ad eliminare dall’ambito del giusto procedimento una procedura amministrativa gravemente lesiva per gli interessi dei privati;

d) siffatta esclusione non potrebbe d’altronde essere surrogata da una partecipazione differita, che risulterebbe verosimilmente priva di effetti in concreto conformativi delle scelte amministrative, ormai di fatto irreversibili;

e) il progetto dell’opera pubblica e la sua localizzazione di dettaglio sono oggetto di uno specifico potere della p.a., in ordine al quale il contraddittorio con gli interessati può tuttavia apportare elementi di valutazione non marginali ai fini del buon andamento e funzionalità dell’azione amministrativa;

f) le disposizioni partecipative a favore del privato previste con riferimento alla dichiarazione di pubblica utilità esplicita (artt. 10 e 11 della l. n. 865/71) debbono valere, in presenza del principio orientativo del giusto procedimento, quale criterio guida dell’azione amministrativa anche per la dichiarazione implicita: da qui la conclusione che, non appena l’Amministrazione abbia, secondo lo schema procedimentale di volta in volta utilizzato, individuato i proprietari interessati, ad essi deve essere comunicato l’avvio del procedimento che comunque li coinvolge.

2.3 Siffatte conclusioni non possono non essere condivise dal Collegio: poiché, dunque, nel caso in esame l’amministrazione Comunale non provvedeva alla comunicazione dell’avvio del procedimento ablatorio alla ricorrente le delibere di C.C. nn. 6 e 31 del 1998 dichiarative della pubblica utilità dell’opera, e, in via derivata, gli atti successivi, risultano illegittimi in quanto affetti da violazione di legge e vanno, pertanto, annullati (deve peraltro accennarsi, solo incidentalmente, al fatto che la stessa ricorrente riconosce nell’ultima memoria l’avvenuto acquisto delle aree da parte del Comune per “accessione invertita”).

3.- Né tali conclusioni perdono di valore in ragione della conoscenza che la Proto aveva avuto delle precedenti procedure ablatorie, che pure avevano interessato le sue proprietà.

3.2 Va difatti sottolineato come:

1. con gli atti odiernamente impugnati la p.a. provvedeva, rimuovendo i vizi cui il T.a.r. aveva in precedenza fatto riferimento pronunciandosi in sede cautelare, e comunque in ragione della scadenza dei termini di legge, ad una nuova variante al P.d.f. e ad una nuova approvazione del progetto;
2. la scelta così operata era peraltro solo eventuale, tanto nell’“an” -ben poteva la p.a. rinunciare all’iniziativa- quanto nel “quomodo” -potevano infatti privilegiarsi opzioni diverse.

Le obiettive incertezze che connotavano la nuova procedura ablatoria, dunque, rendevano necessario un ulteriore personale coinvolgimento dei soggetti interessati dalle espropriazioni, i quali avrebbero potuto evidentemente rappresentare all’Amministrazione le circostanze in fatto e in diritto che, poi, articolavano in questa sede.

4.- In ragione di quanto fin qui esposto, e nei sensi appena indicati, il ricorso va dunque accolto, con assorbimento di ogni altra questione formulata, ivi compresa quella della perdurante rilevanza dell’eccezione di illegittimità costituzionale in precedenza sollevata da questo T.a.r. ed allo stesso restituita dalla Corte con ordinanza n. 148 del 2001.

5.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parte le spese di questo giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie il ricorso n. 24/99
indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla:

* le delibere del Consiglio Comunale di Oria nn. 6 e 31 del 1998;
* la delibera della Giunta Municipale di Oria n. 185 del 1998;
* il decreto del Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Oria n. 2 del 1998.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, all’udienza del 10 novembre 2004.

Aldo Ravalli - Presidente

Ettore Manca – Relatore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 13 gennaio 2005
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...