lunedì 1 giugno 2009

Il Sindaco Ferretti passibile di denuncia all'A.G.?

Caro Franco,
ti scrivo per informare te, i lettori del tuo sito e i nostri concittadini, che sto valutando seriamente se denunciare alla Procura della Repubblica il Sindaco di Oria Ferretti Cosimo mediante la raccolta delle firme di cittadini elettori del Comune di Oria avvalendosi dell’azione popolare prevista dall’art. 9 del Testo Unico degli Enti Locali (Decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267) per far valere in giudizio "le azioni e i ricorsi che spettano al Comune”, come previsto anche dall’art. 74 dello Statuto.
In aperta violazione del divieto di propaganda istituzionale che interessa sia le strutture che gli organi dell’Ente è stato stampato e pubblicato a spese del Comune di Oria, nonché distribuito da dipendenti dell'Ente presso gli esercizi pubblici e le edicole cittadine, il "bollettino istituzionale della Città di Oria" denominato ORIAinforma, numero 0 in attesa di registrazione, chiuso il 20 maggio 2009, stampato in 7000 copie e a cura di un gruppo di lavoro di Ferretti Cosimo, Sindaco e candidato alle elezioni provinciali del 6/7 giugno 2009.
Detto bollettino, che contiene l'intervista/propaganda al Sindaco, costituisce palese attività di propaganda istituzionale a favore del Sindaco Ferretti Cosimo a soli 5 giorni dalle elezioni Provinciali in cui è candidato per il Pdl.
I reati che sono ravvisabili in questa indebita propaganda sono: abuso di ufficio in relazione alla violazione di precise disposizioni di legge con ingiusto danno per gli altri candidati e ingiusto vantaggio anche patrimoniale per il Sindaco, e peculato in relazione all'utilizzo di fondi comunali e personale comunale per attività di propaganda personale espressamente vietata dalla legge, art. 314 del codice penale. Come è noto, l’art. 9, comma 6, della legge 22/02/2000, n. 28, dispone che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
In relazione a tale disciplina il successivo art. 13 della legge ha disposto l'abrogazione dell'art. 5 della Legge 10/12/93, n. 515 e, implicitamente, anche dell'art. 29 comma 6 della Legge 25/03/93, n. 81, i quali, con formulazione identica, vietavano alle pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda, ancorché inerenti alla loro attività istituzionale, nei 30 giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa. L’espressione “pubbliche amministrazioni” viene intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle consultazioni elettorali possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempreché, a tal fine, non vengano utilizzati i mezzi, le risorse, il personale e le strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze. Da ciò discende che rientrano nel divieto di propaganda elettorale solo le attività di propaganda collegabili direttamente o indirettamente a qualsiasi attività amministrativa. Non costituiscono, invece, attività di propaganda le forme di pubblicizzazione necessarie per l’efficacia giuridica degli atti amministrativi. Il Sindaco Ferretti, dunque, non può violare impunemente la legge.
Con i sensi della mia amicizia e grato per la meritoria azione di trasparenza da te svolta, ti saluto cordialmente.
Oria 01/06/2009
Prof. Francesco Fistetti
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