sabato 10 maggio 2008

LA PAROLA ALL'ESPERTO LEGALE..........(necropoli messapica e dintorni)

Salve, sono un giovane oritano laureando in giurisprudenza attualmente trapiantato al nord. Per il momento diciamo che mi chiamo Barsanofio. Seguo il suo blog da oltre tre mesi, perché deve sapere signor Arpa che per noi oritani “emigrati” è di vitale importanza leggere ogni giorno qualcosa che riguardi il nostro paesello natio. Stando lontano si ha bisogno di questo pane quotidiano. Ho letto con molta attenzione tutto ed in particolare ciò che riguarda il problema necropoli messapica distrutta. Fra l’altro ho anche letto ciò che in merito è stato scritto sul blog de l’oritano. Quando è stato pubblicato sul blog il risultato finale del sondaggio che indicava come via da seguire la denuncia, ho approfondito la questione dal punto di vista giuridico-legale arrivando a delle mie conclusioni. In verità sono sempre rimasto nel dubbio se renderle pubbliche. Ieri sera dopo aver letto tutti i commenti inseriti all’articolo riguardante le esternazioni dell’archeologo D’Andria mi sono convinto che io, da oritano, non devo un domani vergognarmi di aver permesso un tale scempio e di non aver dato un minimo contributo civile nemmeno dopo. Di seguito il risultato del mio studio. Saluti a tutti.

In merito al problema relativo alla realizzazione dell’impianto sportivo sull’area della necropoli messapica ad Oria, i cui lavori sono presumibilmente iniziati nel giugno 2002, portano a ritenere che essi sono stati eseguiti ai sensi della Legge 443 del 21.12.2001, nota come SUPERDIA. Tale legge per determinati tipi d’intervento, espressamente menzionati [vedi nota 1], consente di poter dare inizio ai lavori facendo ricorso alla D.I.A.: procedura che non richiede atto di concessione edilizia debitamente rilasciato dall’Amministrazione Comunale. Nondimeno per le aree soggette a vincolo, ai sensi della legge n. 1497 del 1939 e ss.mm. e ii., risulta comunque necessaria una preventiva autorizzazione, rilasciata dagli organi delegati dal Ministero competente (in genere le Soprintendenze) [vedi nota 2], a corredo della D.I.A. Ciò detto sulla base della documentazione ricevuta si possono tracciare due possibili scenari. Caso A) Se nella D.I.A. sono state fatte dichiarazioni mendaci (come sembra essere da alcune notizie riportate sul blog Notediarpa) o non sono state allegate ad essa le autorizzazioni previste dall’art. 8 della L. 443/01, le opere realizzate sono da ritenersi abusive, per cui si può ricorrere alla magistratura ordinaria perché vengano accertate le responsabilità civili e penali. Caso B) Nel caso le dichiarazioni sono conformi allo stato dei luoghi e le Soprintendenze ai Beni Archeologici ed ai Beni Ambientali hanno rilasciato le opportune autorizzazioni, si può effettuare un esposto al Ministero dei Beni Culturali perché si accerti se l’operato delle Soprintendenze in oggetto sia stato conforme alla legislazione vigente ed alle direttive ministeriali, nonché al principio di tutela e salvaguardia dei beni archeologici ed ambientali. ====

Nota 1:

Legge n. 443 del 21.12.2001

Art. 1, comma 6 - In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni:

a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;


Decreto legge n. 398 del 5.10.1993

Art. 4, comma 7 - I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

(comma integrato dall'art. 1, commi 6 e seguenti, della legge n. 443 del 2001)

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso;

f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;

g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

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Nota 2:

Legge n. 443 del 21.12.2001,

Art. 1, comma 8 - La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 1, comma 10 - Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

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