sabato 14 gennaio 2012

ORIA E "LA BENEDIZIONE DEI VESCOVI SEMERARO" (a cura di Bruno Viapiana, già presidente del consiglio com/le)

(foto tratta da www.oritano.it)

Ritengo di notevole importanza (e meritevole di essere tramandato ai posteri) il contenuto di questo articolo in relazione a quanto è accaduto negli anni scorsi in Oria, per questioni politico-amministrative relative a "interessi" della locale Curia.
Stralcio del verbale di consiglio comunale del 31.5.2005. Punto 1)- dell'Odg: "Centro Socio Culturale di S. Cosimo alla Macchia e Santuario SS. Medici: approfondimenti - discussione ed eventuali determinazioni".

Consigliere VIAPIANA:

Signor Sindaco, signor Presidente, signori Consiglieri,
"La Benedizione dei Semeraro". Con questo titolo, civilmente ironico, mi piacerebbe pubblicare il testo del mio discorso odierno.

Nella storia contemporanea della Diocesi di Oria due vescovi si sono particolarmente distinti per la loro fervida devozione ai Santi Medici e per la loro distaccata sollecitudine nella cura del Santuario "alla Macchia".
I nomi delle due episcopali Eccellenze sono Alberico Semeraro, di Martina Franca, vescovo della nostra Diocesi dal 1947 al 1978, e Marcello Semeraro di Monteroni, qui vescovo dal 1998 salvaguardia 2004. Ambedue hanno fatto parlare di sé, quanto nella sfera ecclesiastica, tanto in quella civile.
Alla fine del suo lungo Vescovato, tra il 1977 ed il 1979, Monsignor Alberico Semeraro fu duramente contestato da quattro Sacerdoti della Diocesi Oritana - tutti e quattro oggi viventi - che fecero stampare presso una tipografia manduriana un "Foglio", in quattro grandi pagine col titolo "La verità sul Santuario di San Cosimo alla Macchia".

Questo "Foglio" conteneva notizie precise e documentate, in base alla quali si criticava puntigliosamente la condotta del Vescovo, accusato di interesse privato nell'Amministrazione del Santuario (per non parlare dell'Affare Montalbano). Ho la prova di ciò che ho detto. Ho qui con me la fotocopia del "Foglio" stampato a Manduria per conto della Direzione del Santuario di quel tempo.

Se qualche Consigliere è desideroso di averla, facciamo la fotocopia ed è ritirabile.
Quei quattro Sacerdoti ebbero allora il coraggio di affrontare la questione a viso aperto.
Misero nero su bianco e dettero un apprezzabile esempio di trasparenza e pubblicità, coinvolgendo, insieme, ambienti civili ed ecclesiastici, solitamente restii - questi ultimi - a stendere i panni al sole.

Oggi però le cose sono cambiate. Nel 1983 fu promulgato il Nuovo Codice di Diritto Canonico, tuttora in vigore; e nel 1984 fu ratificato il nuovo concordato tra Chiesa e Stato. il nuovo Codice di Diritto Canonico, il nuovo Concordato e la nuova legislazione, ci mettono di fronte ad una situazione nuova e diversa. Di tale situazione dobbiamo tener conto, per affrontare correttamente la vicenda "Santuario".
Tutto ciò che noi attualmente sappiamo sul cosiddetto "Affare Santuario" proviene o da articoli di giornali (specialmente quelli di Nazareno Di Noi sul "Corriere del Mezzogiorno" e su "L'ora" di Manduria) o da manifesti e volantini di parte politica o da atti e documenti del Comune di Oria, ivi comprese l'interrogazione e l'interpellanza presentate in Consiglio dal nostro Gruppo, con la risposta del Sindaco e la nostra replica.

Il giornalista Nazareno Di Noi, non soltanto ci ha dato un dettagliato resoconto della vicenda, ma ci ha anche informato sulle reazioni e sui commenti, che tale vicenda ha immediatamente suscitato negli ambienti ecclesiastici della nostra Diocesi, tanto da provocare l'intervento dell'attuale amministratore apostolico Monsignor Fragnelli, il quale ultimamente ha nominato una Commissione per esaminare accuratamente la questione.
Dalle informazioni in nostro possesso risulta, in sostanza, che nei primi di ottobre del 2004 Monsignor Marcello Semeraro è stato nominato vescovo della Diocesi di Albano Laziale, e, insieme, Amministratore Apostolico della Diocesi di Oria, diventata Sede vacante; nel mese di novembre è stata costituita la "Madre Teresa", società a responsabile limitata di Torre Santa Susanna; e nel mese di dicembre la Curia Diocesana di Oria, rappresentata dall'Amministratore Apostolico Marcello Semeraro, ha stipulato il criticato contratto di locazione del Santuario con la "Madre Teresa", rappresentata da un tal signore di Torre Santa Susanna: Giovanni Miccoli.

Tutto qui, tra ottobre e dicembre 2004, i due mesi che, probabilmente, sono stati quelli della fase conclusiva dell'accordo siglato dal contratto di locazione per trenta anni; somma pattuita- si dice - 990mila euro.
La questione, in realtà, si presenta più complessa e delicata di quanto non sembri a prima vista, sia perché le notizie che abbiamo non sono sufficienti e, comunque, vanno sempre verificate; sia perché il "testo - Santuario" va visto nel "contesto - territorio"; sia perché il Santuario ha la sua storia di oggi e la sua storia di ieri. E se la storia di oggi registra l'itinerario interdiocesano della "Via Appia Antica", la storia di ieri ci ricorda il tradizionale itinerario intradiocesano delle "perdonanze": Erchie (Santa Lucia) - Torre Santa Maria di Gàlasò) - Oria (San Cosimo) - Francavilla (Madonna della Fontana).
A questa varietà di argomenti, va poi aggiunta la pluralità dei piani dell'analisi critica. La questione deve essere affrontata, infatti, sui tre piani del Diritto Canonico, del Diritto Ecclesiastico e del Diritto Amministrativo. Il Diritto Canonico è il Diritto interno della Santa Sede; il Diritto Ecclesiastico è il diritto comune; e l'amministrativo è quello che interessa più direttamente la pubblica Amministrazione ai diversi livelli, sia dal punto di vista politico - amministrativo, sia dal punto di vista gestionale - tecnico.

La varietà degli argomenti proposti e la pluralità dei piani indicati potrebbero essere utilizzati da un'auspicabile Commissione speciale di inchiesta, incaricata da questo Consiglio Comunale per verificare, ampliare ed approfondire le informazioni, esaminare e valutare i dati raccolti e, infine, redigere la relazione finale da presentare al Consiglio Comunale entro una data precisa.
I colleghi Consiglieri del mio gruppo che, con l'interrogazione e l'interpellanza, hanno già affrontato gli aspetti più specificamente tecnici della questione, interverranno per ulteriori chiarimenti e precisazioni. Io limiterò la parte rimanente del mio discorso ad alcune considerazioni fondamentali di carattere canonico, ecclesiastico ed amministrativo sulla base delle relative spiegazioni che mi sono state fornite e senza alcuna pretesa di invadere campi di stretta competenza altrui. D'altra parte, i testi dei tre diritti sono stati pubblicati e tutti li possono consultare.

Parte I: Sul piano del Diritto Canonico, ci sono dei canoni specifici riguardanti la correttezza dei procedimenti da seguire perché un atto possa essere considerato valido.
Dal canone 127, paragrafi I e II, risulta che per compiere determinati atti, il Superiore deve avere il consenso o conoscere l'opinione di un gruppo di persone. Il Collegio o il gruppo deve essere convocato e, per la validità dell'atto, è necessario ottenere il consenso della Maggioranza assoluta dei presenti o conoscere il parere di tutti.
Si precisa, nel II° paragrafo che "se si esige il consenso, è invalido l'atto del Superiore che non richiede il consenso". "Se si esige il parere, è invalido l'atto del Superiore che non ascolta queste persone".
Nel canone 492 si stabilisce che "in ogni Diocesi venga istituito un Consiglio per gli Affari Economici"; e nel Canone 502 si dice che "fra i membri del Consiglio Presbiterale il Vescovo nomina i Sacerdoti componenti del Collegio dei Consultori".
Se i Canoni citati non fossero chiari e precisi, il canone 1277 sgombera perplessità e dubbi: "circa il compimento di atti amministrativi che siano di maggiore importanza, il Vescovo Diocesano deve ascoltare il Consiglio degli Affari Economici ed il Collegio dei Consultori; ha tuttavia il bisogno del consenso dello stesso Consiglio ed anche del Collegio dei Consultori per compiere atti di straordinaria Amministrazione. Dunque, se nei canoni suddetti ci sono i presupposti ineludibili per la validità di un atto, specialmente se si tratta di un atto di straordinaria Amministrazione, allora è lecito domandarsi: nel caso che ci interessa, cioè l'atto della trentennale locazione, che è un atto di straordinaria Amministrazione, sono stati rispettati i presupposti? Cioè sono stati acquisiti formalmente il consenso del Consiglio per gli Affari economici ed il consenso del Collegio dei Consultori? Se i consensi ci sono e sono documentati, il contratto di locazione è valido; se non ci sono e non sono documentati, il contratto non è valido, è "nullo" considerato inesistente.

Parte II: per ciò che riguarda il piano del Diritto Ecclesiastico, è opportuno richiamare preliminarmente i due canoni 1230 e 1232 del Codice di Diritto Canonico, nei quali si parla del "Santuario", che è un Ente Ecclesiastico. Nel Canone 1230 si dà la definizione di Santuario: "con il nome di Santuario si intendono una Chiesa o un altro luogo sacro dove i fedeli per un peculiare motivo di pietà si rechino numerosi in pellegrinaggio".
Nel Canone 1232 si fa notare che:
1) compete all'Ordinario del luogo, cioè il Vescovo, approvare gli Statuti di un Santuario Diocesano;
2) negli Statuti bisogna soprattutto specificare il fine, l'autorità del Rettore, la proprietà e l'amministrazione dei beni.
Ho voluto richiamare i due canoni citati, perché in essi si pongono in rilievo il significato ed il valore del Santuario come luogo sacro e la fondamentale importanza dello Statuto di un Santuario diocesano.
Passiamo ora al Diritto Ecclesiastico.
Dopo il concordato del 14 febbraio 1984, comunemente detto "Nuovo Concordato", la nuova legislazione ha meglio definito i rapporti tra Enti Ecclesiastici ed Ordinamenti dello Stato Italiano. A tal fine si è ritenuta necessaria l'osservanza di determinate norme di diritto comune, con le quali vengono posti alcuni principi generali ed obblighi specifici.
Questi principi ed obblighi si trovano, oltre che nel testo del Concordato, soprattutto nella Legge 20 maggio 1985, numero 222 che ha per titolo "Disposizioni sugli Enti e Beni Ecclesiastici in Italia" e per il Sostentamento del Clero Cattolico in servizio nelle Diocesi".
Per la questione in esame, qui si farà riferimento ad un articolo del concordato (l'articolo 7) ed a un articolo della Legge 222/85 (articolo 19). I due articoli sono oggetto di particolare attenzione nei libri di Diritto Ecclesiastico, anche perché di tali articoli il Consiglio di Stato si è più volte occupato.
Nell'articolo 7, numero 3, del Concordato viene stabilito uno dei principi centrali, in base al quale: "Le attività diverse da quelle di Religione e di Culto svolte dagli Enti Ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali Enti, alle Leggi dello Stato concernenti tale attività e a regime tributario previsto per le medesime.
Anche qui appare chiaro che, oltre i confini indicati, gli Enti Ecclesiastici tornano ad essere, nell'esercizio di attività diverse, soggetti privati, eguali a coloro che svolgono le medesime attività nell'ordinamento statale italiano. In altre parole, con queste ed altre disposizioni, si intende porre freni alla tendenza ad utilizzare la figura dell'Ente Ecclesiastico per il perseguimento di finalità che non sono propriamente di religione e di culto, motivo per cui ci si viene a trovare di fronte alla cosiddetta "parvenza di Ente Ecclesiastico", che in realtà nasconde tutt'altra sostanza.
Da questo punto di vista è interessante tener conto di un altro principio fondamentale, che è quello per il quale gli Enti Ecclesiastici devono mantenere nel tempo una sostanziale continuità di fini e di modo di essere, senza discostarsi dai caratteri strutturali che ne hanno legittimato il riconoscimento. La legislazione successiva al Concordato del 1984 prevede, infatti, due livelli d'intervento nel corso dell'esistenza di un Ente Ecclesiastico (articolo 19 della Legge numero 222/85):
1) ogni mutamento sostanziale nel fine nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministero dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato. In linea generale, si ha mutamento sostanziale quando l'Ente Ecclesiastico concede parte del patrimonio immobiliare per finalità che (sia pure benefiche) non siano state espressamente previste nello Statuto. Di fronte a mutamenti di siffatto genere si deve intervenire in sede civile proprio per valutare se ci sia difformità tra le finalità (dichiarate nell'atto costitutivo e/o nello Statuto) e le attività concretamente svolte successivamente.

Parte III: la mia analisi critica si conclude ora affrontando la questione Santuario sul piano politico-amministrativo. Oggi dobbiamo avere il coraggio di dichiarare i limiti delle programmazioni e realizzazioni politico amministrative (di ieri e di oggi) e dobbiamo pure riconoscere, fra l'altro, che è mancata una costante intesa tra l'Amministrazione Comunale e l'Amministrazione Diocesana per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali,di interesse storico, artistico, culturale (in genere), ma anche religioso; sicché le due linee quella ecclesiastica e quella civile, sono rimaste parallele (tranne episodiche "convergenze"),procedendo ognuna per conto proprio. E chi si è dato da fare non è stato certo il Comune, ma la Curia Vescovile.
Di tanto in tanto, almeno quando abbiamo da affrontare questioni assai rilevanti, è bene che si ricordi il nostro Statuto. Nell'articolo 2 si precisa che il Comune impronta, altresì, la propria azione (...) in costante raccordo con le espressioni non soltanto socio-economiche e politiche, ma anche con quelle culturali e religiose. E nel successivo articolo 10, comma 2, si aggiunge "il Comune tutela il suo territorio che, per la presenza di testimonianze archeologiche, monumentali e paesaggistiche, costituisce un patrimonio storico e culturale inalienabile e caratterizzante, cui sono legate le tradizioni e le espressioni più genuine della Comunità locale.
Inoltre, tra le funzioni esercitate dal Comune nei settori dell'Urbanistica dell'Edilizia, vi è pure quella della "conservazione del patrimonio pubblico e privato di interesse pubblico" (articolo 17 lettera c).
Risulta chiaramente, dunque, che il "Santuario dei Santi Medici alla Macchia" ha un significato ed un valore fondamentale non solo per la Curia Diocesana, ma anche per il Comune di Oria.

Qui è in gioco non solo il fattore puramente ecclesiastico, ma anche quello religioso e civile. I cittadini oritani sono quasi tutti fedeli, cattolici e devoti dei Santi Medici, le cui reliquie sono custodite nella nostra Basilica Cattedrale.
Il Comune, in definitiva, non può e non deve sottrarsi alle sue responsabilità. Glielo impone proprio l'articolo 1 dello Statuto. Nel comma secondo è scritto a chiare note. "Esso, cioè il Comune, rappresenta e cura gli interessi della propria Comunità e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale".
Nel Comune, si sa, si distinguono due componenti: quella politico-amministrativa e quella burocratica-tecnica, gestionale.

Nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" - detto T.U.E.L. - articolo 42, sono determinate le attribuzioni del Consiglio Comunale: all'articolo 107 sono indicate le funzioni e le responsabilità del Governo e quelle della dirigenza.
Articolo 42, comma I: "Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Articolo 107, comma I: spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti. Questi si conformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di Controllo politico-amministrativo spettano agli organi di Governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
Sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione e gli obiettivi e dei programmi definiti (dagli Organi di Governo), in particolare (...), i provvedimenti di autorizzazione, concessione e analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri determinati dalla Legge eccetera.
Ed è, appunto, una "legge" quella che capita a proposito. È il Decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, numero 380 intitolato "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia Edilizia testo A".
Articolo 14, comma 1: "il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale eccetera.

Il permesso di costruire in deroga, per ciò che concerne il Santuario di Cosimo alla Macchia, è stato rilasciato non previa, ma senza deliberazione del Consiglio Comunale. Noi ne prendiamo atto. Ad altri le controdeduzioni. Alla fine dovrebbe essere la Commissione speciale d'inchiesta ad occuparsi anche di questo problema. Questo nostro contributo, presentato oggi al Consiglio Comunale, è il frutto di ricerche faticose e di meditate letture di testi, ricerche e letture, sorrette sempre da onestà e serietà di intenti, ben coscienti come siamo delle responsabilità affidateci dai nostri concittadini.
Le questioni rilevanti non si liquidano con l'acredine di certi manifesti murali o con le quattro parole di improvvisati volantini. Le questioni serie vanno discusse con serietà non per interesse di parte, ma nell'interesse pubblico.

Si spiega, pertanto, perché, ai sensi del Testo Unico, numero 267/2000, articolo 44, comma 2 e dell'articolo 32, comma 1, dello Statuto, lettera b), noi proponiamo formalmente la costituzione di una Commissione speciale d'inchiesta, alla quale i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie senza vincoli di segreto d'ufficio.
Chiedo scusa per la necessaria lunghezza dell'intervento e vi ringrazio per la pazienza nell'ascolto. Si prega la segreteria di accludere il testo integralmente nel verbale dell'odierna adunanza consiliare. Grazie.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...