martedì 6 luglio 2010

Sul sito web del Comune di Oria pubblicato oggi pomeriggio il regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi.

Dopo una prima e veloce lettura posso prendermi la libertà di dire che alcuni manufatti realizzati (pedane) non rispettano il seguente Regolamento Comunale. Come la mettiamo? Forze politiche ed associazioni tutte, se ci siete battete un colpo!
(Promessa quindi mantenuta dall'assessore al ramo, Dr. Angelo Mazza)
Città di Oria – Settore Attività Produttive e Suap
Regolamento Comunale DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI.

Art. 1
L’Amministrazione comunale, anche attraverso gli interventi di riqualificazione dell’arredo urbano, intende valorizzare e promuovere le imprese commerciali esistenti nel territorio comunale, creando aree vitali in cui il commercio rappresenta un elemento di qualità.
L’insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività costituiscono il complesso degli elementi che concorrono a definire l’immagine della città. La loro organizzazione deve comunque sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche, paesaggistiche ed ambientali della zona in cui si andranno ad inserire. Il presente regolamento ha valore prescrittivo su tutto il territorio comunale disciplinando le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico con installazione di pedane, tavoli, sedie, ombrelloni, tende, fioriere e dehors di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (di seguito “esercizi”) in luoghi aperti, comprese le aree attrezzate a verde pubblico.
Il presente regolamento risulta compatibile con il “Regolamento per l'occupazione di suolo e spazio pubblico e per l'applicazione della relativa tassa” (di seguito “Regolamento TOSAP”) e, piuttosto, con riferimento alle occupazioni di spazi dei pubblici esercizi, meglio ne specifica i

Termini di applicazione.
Art. 2
Saranno consentite occupazioni del suolo pubblico per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, rinnovabili a seguito di istanza da presentare a norma dell'art. 7 del regolamento TOSAP.
L'occupazione può essere fissa o mobile, a seconda che le strutture e/o le attrezzature quotidianamente vengano o meno totalmente rimosse dal suolo pubblico dopo il loro utilizzo.
Il semplice arretramento di fioriere o di altri manufatti idonei alla delimitazione dell'area occupata non configura ipotesi di occupazione temporanea ai sensi dell'art. 24 del Regolamento TOSAP, bensì rappresenta una semplice riduzione dello spazio pubblico occupato, utile unicamente alla corretta determinazione della tassa dovuta.
Al fine di rendere agevoli i controlli da parte degli organi preposti, sia lo spazio di occupazione piena, sia quello di occupazione parziale determinato dall’arretramento delle citate strutture di delimitazione, saranno contrassegnati, seppure in maniera discreta, mediante l’impiego di nastri adesivi o altri materiali il cui utilizzo risulti compatibile con lo stato dei luoghi.
L'occupazione delle aree attrezzate a verde pubblico possono essere autorizzate solo se sussiste l'impegno da parte del richiedente a garantire a proprie spese la manutenzione ed il decoro delle aree interessate per un periodo almeno pari ad un anno; impegno da formalizzare in apposito progetto che integri la richiesta di occupazione del suolo pubblico e che contempli anche il periodo successivo a detta occupazione.
L’occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi è comunque sempre subordinata alle esigenze delle varie manifestazioni (folkloristiche, storiche, ecc.), dei mercati straordinari, delle fiere e/o di altra esigenza dell’Amministrazione Comunale.
Art. 3
Al fine di promuovere un equilibrato sviluppo delle attività commerciali all’interno dei contesti urbani è consentita, in via generale, l’occupazione del suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande:
a. dove ciò non risulti in contrasto con la tutela di edifici di interesse storico artistico.
b. Dove sia compatibile con le esigenze del transito pedonale e veicolare e nel rispetto del vigente Codice della Strada.
c. Dove non sia di ostacolo alla lettura del contesto architettonico e urbanistico.
d. Non costituisca barriera architettonica per il transito veicolare e pedonale e all’accesso a stabili comunali, negozi, edifici di qualsiasi specie, sia pubblici che privati.
e. Dove non causi il ridimensionamento di aree dedicate alla sosta e comunque a condizione che siano verificate le norme per i disabili che percorrono le strade pubbliche, sia dichiarato che non viene alterato lo stato dei luoghi e degli impianti pubblici.
f. Gli spazi concessi dovranno essere accessibili ai portatori di handicap, nel rispetto delle vigenti normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. L’inosservanza della disposizione di cui al presente punto sarà considerata elemento determinante al rilascio dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico o alla revoca della stessa. L’occupazione del suolo, ove consentita, è preferibile sul fronte dell’esercizio commerciale e, come criterio generale, per la lunghezza massima corrispondente al prolungamento del vano interno. Naturalmente, nel caso di diverse occupazioni contigue, sarà necessario garantire l’uniformità dell’intervento nel medesimo ambito urbano. L’occupazione del suolo pubblico dovrà garantire una superficie libera, minima, di ml. 1,00 atta a consentire il passaggio pedonale. In caso di presenza di marciapiede di larghezza inferiore, questa è intesa sufficiente al passaggio pedonale. Più occupazioni realizzate nello stesso ambito urbano e/o interessanti lo stesso fronte dei fabbricati, dovranno risultare allineate ed omogenee rispetto al fronte edificato. L’autorizzazione dovrà essere esposta all’interno del locale onde poter consentire, nel caso di controllo degli organi preposti, l’immediato riscontro delle condizioni e/o prescrizioni cui la stessa soggiace.
Art. 4
Ai sensi degli artt. 1 e 2 del Regolamento TOSAP, il rilascio dell’autorizzazione è soggetto alla presentazione da parte del titolare dell’esercizio di apposita istanza in bollo da indirizzare al Sindaco del Comune di Oria tramite il Settore Attività Produttive e Suap.
L’istanza, completa dei dati anagrafici e fiscali del richiedente, dovrà, indicare la durata prevista, la tipologia "fissa o mobile" dell'occupazione ai sensi dell'art. 2 e/o la eventuale variazione quotidiana di superficie occupata in seguito all'arretramento delle attrezzature delimitanti gli spazi occupati, quali le fioriere, e dovrà inoltre essere corredata da specifico progetto architettonico delle opere da realizzare, redatto da tecnico abilitato allo svolgimento delle libera professione, e munito della seguente documentazione da redigere in 3 (tre) copie:
a) planimetria generale dell’area d’intervento in scala 1:1.000 con evidenziata la zona che si intende occupare e riportante l'indicazione dell'incremento del totale dei posti a sedere;
b) adeguata documentazione fotografica a colori dell’area d’intervento allo stato attuale;
c) progetto debitamente quotato in scala 1:100 con evidenziata l’area di suolo pubblico che si intende occupare e il relativo ingombro rispetto alle dimensioni della viabilità esistente veicolare e pedonale con rispetto delle norme per i disabili che percorrono le strade pubbliche. Il progettodeve essere corredato di uno stato attuale dei luoghi, di uno stato trasformato e di uno stato sovrapposto (rosso e giallo);
d) relazione tecnica descrittiva ed igienico-sanitaria relative all’intervento con indicate le modalità esecutive dell’opera, i materiali, le coloriture e le finiture estetiche (arredi, tavoli, sedie, ombrelloni, tende, vasi da fiori, illuminazione, ecc.);
e) planimetria aggiornata relativa ai locali commerciali ai quali dovrà essere abbinata la zona di suolo pubblico che si intende occupare, con evidenziata la superficie degli ambienti e la loro destinazione d'uso;
f) dichiarazione di impegno a non alterare lo stato dei luoghi e degli impianti pubblici;
h) dichiarazione di rispetto delle norme generali sulle emissioni acustiche (da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);
i) nulla osta igienico-sanitario, ove necessario.
Al fine di acquisire i relativi pareri di competenza, la documentazione presentata presso il Settore Attività Produttive e Suap verrà trasmessa da parte del Responsabile, entro e non oltre 15 giorni dall’acquisizione:
-al Settore Gestione del Territorio e Urbanistica;
-al Comando di Polizia Municipale;
-all'Ufficio Tributi.
L'autorizzazione, che sarà rilasciata a norma dell'art. 5 del regolamento TOSAP, è subordinata ad un riscontro positivo dei pareri del responsabile del settore Gestione del Territorio e Urbanistica e del Responsabile del Settore Polizia Municipale, oltre che al versamento anticipato della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, preventivamente liquidata dall'Ufficio Tributi, e dei diritti di segreteria se dovuti.
Il titolare o legale rappresentante legale dell’impresa che gestisce il pubblico esercizio sarà personalmente responsabile per i danni ad esso imputabili che dovessero emergere da apposito sopralluogo da eseguirsi da parte del Settore Gestione del Territorio e Urbanistica al termine del periodo di occupazione.
Nel caso di rinnovo dell’autorizzazione senza modifiche rispetto a quella preventivamente rilasciata, la documentazione progettuale si intende acquisita con la domanda originaria. L’istanza
per il rinnovo dovrà essere inoltrata al Settore Attività Produttive e Suap con allegata idonea garanzia, così come previsto dal presente articolo, di importo pari a quello stabilito con le modalità sopra citate.

Art. 5
Per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche pavimentate in asfalto, per motivi igienico-sanitari, dovrà essere obbligatoriamente installata una pedana realizzata in legno scuro con eventuale struttura portante in ferro di colore grafite. La pedana dovrà essere semplicemente appoggiata a terra senza arrecare alcun danno alla sede stradale. Le pedane dovranno essere dotate di almeno un accesso privo di barriere architettoniche. Le fioriere eventualmente impiegate, con piante sempreverdi di altezza minima da terra di mt. 1,30 e massima mt. 1,50 e mantenute in stato di decoro, dovranno rientrare nel perimetro individuato per l’attività.
La pedana dovrà garantire il normale deflusso delle acque.
Art. 6
La copertura del suolo pubblico potrà essere effettuata tramite tende retrattili ovvero tramite ombrelloni con supporto in legno, oppure con tende da realizzare con struttura in ferro battuto di
colore grafite e tipologia costruttiva tradizionale e comunque da concordare preventivamente con il Settore Gestione del Territorio e Urbanistica, previa presentazione di idonea campionatura dei
materiali e dei colori, ovvero tramite "dehors" così come descritte nel successivo art. 7.
Sono vietate le copertura con teli plastificati o simili e con diciture pubblicitarie. I tavoli e le sedie dovranno preferibilmente essere realizzati in legno o in ferro, possono essere ammessi inoltre tavoli e sedie realizzati in materiale resinoso solo se emulativi di materiali più pregiati (legno, ferro, vimini, bamboo, midollino, ecc.), mentre è assolutamente vietato impiegare manufatti in materiale vile e/o commerciale quale, per esempio, la plastica. L’adozione dei colori del Rione cui l’esercizio pubblico appartiene sarà incentivata; Piazza Manfredi sarà oggetto di un progetto organico che preveda la presenza dei colori di tutti e quattro i Rioni di Oria.
Gli eventuali impianti d’illuminazione dovranno essere realizzati in conformità alle vigenti norme di sicurezza sugli impianti e dotati di certificato di conformità da rilasciare ai sensi della Legge n° 46/1990 e successivi decreti attuativi. La tipologia dei corpi illuminanti e dei materiali costituenti l’impianto, le coloriture e le ubicazioni dovranno essere preventivamente concordati con il Settore Gestione del Territorio e Urbanistica previa presentazione di idonea campionatura.
Nel rispetto delle norme generali sulla prevenzione dell’inquinamento luminoso ed ai fini della tutela del patrimonio artistico ed architettonico dei contesti urbani, sono vietati i corpi illuminanti con tipologia costruttiva a diffusione libera che emettano un flusso luminoso nell’emisfero superiore. Il fascio luminoso pertanto dovrà essere orientato esclusivamente verso la zona soggetta ad occupazione di suolo pubblico.
Sono vietati inoltre gli attraversamenti aerei e le canalette stradali per allacciare gli impianti alla fornitura elettrica. Sono altresì vietate le occupazioni di sottosuolo pubblico per l’installazione di impianti tecnologici a rete quali impianti elettrici, ecc.
Nei casi in cui le aree per la somministrazione siano posizionate su strade dove è consentito il traffico veicolare, anche se in zona a traffico limitato (Z.T.L.), dovranno essere recintate con idonee barriere in legno oppure in vetro al fine di proteggere gli utenti dagli agenti inquinanti esterni.
Qualunque tipo di struttura e di arredo dovrà essere installato a gravità senza arrecare alcun danno al suolo pubblico con divieto assoluto di perforazione ed ancoraggio alle pavimentazioni stradali.
E’ vietata qualsiasi tipo di alterazione della proprietà pubblica (chiusura di caditoie stradali, oscuramento della pubblica illuminazione, impedimenti di accesso a pozzetti di ispezione e derivazioni a muro, ecc.)
Prima dell’occupazione del suolo pubblico, sia nel caso di pedana su pavimentazione stradale in asfalto che su selciato, dovrà essere posato a terra un telo in PVC per tutta la superficie da occupare.
Al temine dell’occupazione il suolo pubblico occupato dovrà essere liberato da eventuali materiali di risulta e pulito con idoneo lavaggio.
Per garantire il decoro pubblico il titolare dell’esercizio è obbligato alla manutenzione degli arredi che espone ed è obbligato alla pronta sostituzione in caso di deterioramento.
Art. 7
Il "dehors" è una struttura chiusa, assemblata e facilmente rimovibile che delimita ed arreda lo spazio esterno di somministrazione annesso ad un esercizio, posizionato rispetto ad esso ad una distanza non superiore a 20 metri.
La struttura deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili.
Attraverso il "dehors" si realizza una occupazione permanente. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello del rilascio dell'autorizzazione, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.
La realizzazione di "dehors" richiede il preventivo permesso di costruire, pertanto il parere del responsabile del settore Gestione del Territorio e Urbanistica di cui al precedente art. 4 non risulta necessario, così come non è necessario il preventivo versamento della tassa, che avverrà, invece, a norma dell'art. 33 del Regolamento TOSAP.
La superficie del "dehors" è soggetta, oltre alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico,
anche alla TARSU ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della
Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani Interni.
Art. 8
La superficie della cucina ed il numero di servizi igienici disponibili dovranno comunque essere idonei a sopportare il maggior carico di utenti, a norma del vigente regolamento Comunale di igiene degli alimenti e bevande.
Art. 9
La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
c. la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, pericolo per le persone o le cose
e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
d. i manufatti non risultano essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico-estetica
posseduti al momento del rilascio della concessione.
Art. 10
Le ipotesi di decadenza e revoca della concessione e/o autorizzazione sono disciplinate dagli artt. 8 e 9 del Regolamento TOSAP.
Art. 11
Il Comando di Polizia Municipale, il Servizio Manutenzione e Patrimonio, il Settore Gestione del Territorio e Urbanistica del Comune di Oria, il competente Servizio dell’ASL Brindisi, nonché gli Organi di Vigilanza in genere, ciascuno per le proprie competenze, sono tenuti a far rispettare le disposizioni dettate dal presente Regolamento, applicando nei confronti dei trasgressori le procedure sanzionatorie previste dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 12
Le norme di cui al 1^ e 2^ comma dell'articolo 6 del presente regolamento entreranno in vigore il giorno 1° maggio 2008, pertanto entro tale termine tutti gli esercizi pubblici dovranno adeguarsi alle prescrizioni ivi stabilite.
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