giovedì 14 agosto 2008

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE DEL 14.8.08

Ricevo con preghiera di pubblicare, dal Consigliere Comunale Mauro Marinò (uno dei 5 firmatari la richiesta di convocazione)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Proposta di deliberazione su richiesta di convocazione ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e art. 26, comma 4, dello Statuto del Comune di Oria, protocollata in data 25 luglio 2007

IL CONSIGLIO COMUNALE


RICHIAMATA:
- La richiesta di convocazione ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e art. 26, comma 4, dello Statuto del Comune di Oria, protocollata in data 25 luglio 2007;
- la deliberazione n. 158 dell’8/7/2008 con la quale la Giunta Comunale conferiva incarico ad un legale affinché predisponesse gli atti e le procedute necessarie, in ogni sede giudiziaria nessuna esclusa, alla tutela della onorabilità e del buon nome dell’Amministrazione Comunale di Oria.
- La determinazione n. 716 dell’11/7/2008 con cui il responsabile dell’Ufficio Contenzioso individuava il legale e conferiva l’incarico secondo gli indirizzi forniti con la richiamata delibera di Giunta Comunale n. 158/2008 all’uopo impegnando la somma di € 1.500,00 IVA e CAP inclusa sul cap. 1000 del bilancio 2008.

RILEVATO che la motivazione addotta dalla Giunta Comunale per conferire il suddetto incarico è stata formulata nei seguenti termini:
« ormai da diversi mesi si riscontra una intensa attività di alcuni siti internet apparentemente aventi ad oggetto le notizie riguardanti la città di Oria, ma operanti quali vere e proprie testate giornalistiche; »
« le notizie e i commenti pubblicati su detti siti sono utilizzati impropriamente quale strumento di lotta politica da parte dei “titolari amministratori” che spesso si celano dietro l’anonimato; »
« Sempre più spesso è riscontrata su internet la presenza di commenti ed articoli da parte di ipotetici cittadini anonimi, offensivi e lesivi della reputazione del Consiglio Comunale, della Giunta e dei funzionari e dei dipendenti del Comune di Oria ed in alcuni casi probabilmente concretizzanti ipotesi di reati quali “ingiuria” e ”diffamazione”. »
« Stante l’anonimato egli autori tali commenti e/o articoli pubblicati sul web, risulta impossibile per l’Amministrazione Comunale porre in essere, se non contro ignoti, le azioni che la legge prevede a tutela della propria dignità, decoro e reputazione; »
« È intendimento dell’Amministrazione Comunale anche alla luce dei comportamenti sopra descritti tutelare con ogni mezzo la propria azione amministrativa ed i propri organi istituzionali soprattutto da subdoli e vili attacchi anonimi.»

RITENUTO che la suddetta motivazione risulta assolutamente inadeguata ed insufficiente a giustificare una spesa a carico del Bilancio Comunale per le seguenti ragioni:
1) l’incarico, siccome conferito con i richiamati atti, rientra nella fattispecie contemplata dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 32 del D.L. n. 223/2006, convertito nella L. 248/2006 in quanto esso si configura come un incarico professionale che implica una serie di attività non omogenee (tra cui l’analisi e la disamina di specifiche problematiche peraltro individuate in maniera generica ed indefinita) e non certo come un incarico per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, che costituirebbe una deroga alla regola sancita dall’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 richiamato;
2) l’incarico conferito è illegittimo in quanto disposto ed effettuato in violazione delle norme imperative contenute nell’art. 7, comma 6, 6-Bis e 6-Ter, del D. Lgs. n. 165/2000 come novellato dal D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006. In particolare sul punto va evidenziato:
A) la prestazione cui fa riferimento l’incarico conferito non appare di natura temporanea mancando ogni riferimento alla spazio temporale in cui l’indagine da parte del legale incaricato deve essere svolta ed effettuata. Sicché in mancanza della previsione di un termine iniziale e finale cui fare riferimento per il monitoraggio dei “siti internet”, ben potrebbe intendersi che tale incarico sia stato affidato a tempo indeterminato;
B) non risultano preventivamente determinati né la durata dell’incarico né l’oggetto (i siti da sottoporre a monitoraggio) in spregio di quanto previsto dalla vigente normativa;
C) non risultano agli atti individuati i criteri (applicazioni di tariffe con riferimento a specifiche voci di attività da svolgere) né le eventuali deroghe ad essi per la remunerazione dell’incarico, cui, tra l’altro, è stata destinata ed impegnata una somma senza riferimenti documentali a offerte e/o richieste da parte del professionista;
D) non risulta agli atti approvato e, successivamente, sottoscritto alcun disciplinare di incarico che renda chiarezza sulle attività che il legale incaricato deve svolgere nella fase di monitoraggio e sui costi aggiuntivi per l’utilizzazione di personale specializzato (tecnico informatico), nonché sulla remunerazione (ulteriore!) che allo stesso dovrà essere corrisposta in ragione della ampia facoltà di agire in giudizio che gli è stata riconosciuta con la deliberazione della Giunta Comunale n. 158/2008;
E) non risultano certi ed avverabili i presupposti alla base dell’incarico laddove la richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 158/2008 recita <<… in alcuni casi probabilmente concretizzanti ipotesi di reato>> all’uopo lasciando intendere che l’incarico potrà protrarsi sine die essendo indeterminato ed indeterminabile ed anche sottoposto a condizioni future che potrebbero non realizzarsi mai.
3) L’incarico conferito, poiché prevede anche il ricorso a figure accessorie (tecnici informatici) cui il professionista potrà/dovrà avvalersi si configura come “servizio legale” complesso (comprensivo di consulenza, studio, monitoraggio, eventuale esperimento azione giudiziaria innanzi all’autorità competente) per l’affidamento del quale è obbligatorio rispettare i principi di derivazione comunitaria nell’esigenza di rendere più concorrenziali gli assetti di mercato, oltre che di contenere i livelli di spesa Pubblica Amministrazione i quali impongono la predisposizione di un bando o di un avviso pubblico, previa individuazione di criteri obiettivi per la valutazione delle istanze, lo svolgimento di una procedura di valutazione comparativa dei curricula presentati, nonché l’obbligo di motivare congruamente la scelta onde consentire il controllo dell’imparzialità della procedura. In particolare, è da tener presente che l’esperimento di una procedura di tipo competitivo e comparativo per l’individuazione del professionista non è esclusa dalla circostanza che l’importo del compenso è inferiore a 100.000,00 € (TAR Campania , Sentenza del 22 maggio 2008 n. 4855; TAR Calabria , sentenza del 4 maggio 2007 n. 330);
4) L’incarico conferito è stato disposto, approvato ed affidato in violazione dei principi costituzionali di buon andamento , imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione (art. 97 della Costituzione) e dei principi di derivazione comunitaria di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e proporzionalità atteso che la Giunta Comunale di Oria ha dato indirizzo a conferire l’incarico (che effettivamente, poi, è stato conferito con la determina n. 716 innanzi richiamata) in via diretta senza indire alcuna procedura selettiva e comparativa.

RILEVATO CHE
- i richiamati principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione, nonché i principi di derivazione comunitaria risultano recepiti dall’art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nel testo novellato dall’art. 32 del D.L. 4 Luglio 2006 n. 223, convertito con L. 4 agosto 2006 n. 248, che dopo aver fissato al comma 6 i presupposti per l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, al comma 6-Bis stabilisce: “Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi …”
- tra le amministrazioni pubbliche tenute all’applicazione del citato art. 7, commi 6 e ss., del D. Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato, rientrano anche i comuni, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dello stesso Decreto Legislativo;
- l’art. 3, comma 18, della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) ha previsto: "I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante".
- art. 3, comma 54, della Legge 244/2007 (che modifica l'art. 1, comma 127, della Legge 662/1996) ha previsto: "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto".

CONSIDERATO CHE
- con la sentenza n. 9084/2008 la Suprema Corte di Cassazione, nell’intervenire in maniera della scriminante dell’art. 51 C.P. (esercizio di un diritto) e sui presupposti che consentono la sua applicazione, ha ulteriormente chiarito che "il diritto di critica si concreta nell’espressione di un giudizio o di un opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva. Ove il Giudice pervenga, attraverso l’esame globale del contesto espositivo, ha qualificare quest’ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell’esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell’argomento e dalla correttezza di espressione. Il diritto di critica riveste necessariamente connotazioni soggettive e opinabili quando si svolge in ambito politico, in cui risulta preminente l’interesse generale al libero svolgimento della vita democratica. Ne deriva che, una volta riconosciuto il ricorrere della polemica politica ed esclusa la sussistenza di ostilità e malanimo personale, è necessario valutare la condotta di chi la critica svolge alla luce della scriminante del di cui all’art. 51 c.p."
- su tale questione si è espressa anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la quale ha affermato che "la libertà di espressione non vale solo per le informazioni e le idee recepite favorevolmente, ma anche per quelle che indignano ed offendono. Laddove si tratti di un uomo politico, che è un personaggio pubblico, i limiti alla protezione della reputazione si estendono ulteriormente, nel senso che il diritto alla tutela della reputazione deve essere ragionevolmente bilanciato con l’utilità della libera discussione delle questioni politiche."
- sulla base di tali argomentazioni si deve ritenere che l’operatività della scriminante di cui all’art. 51 C.P. è da considerarsi ampliata, soprattutto, con riferimento alla critica politica, da ciò derivandone la restrizione e limitazione dei casi in cui si possano configurare i reati temuti dalla Giunta Comunale nella delibera n. 158/2008 di “Ingiuria” e “Diffamazione” nei confronti di una Amministrazione Comunale che è per sua definizione la massima espressione ed il soggetto predominante dell’azione politica locale.
- bisogna tener presente che “nel bilanciamento tra due beni costituzionalmente protetti,. il diritto di critica di cui all’art. 21 è quello alla dignità personale di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, si deve dare la prevalenza alla libertà di parola (Cass. 24 aprile 1978, 1303)”.
- Occorre ricordare che “nella lotta politica e per il raggiungimento dei fini cui questa si ispira, si è storicamente determinato un mutamento del linguaggio ed una desensibilizzazione dell’opinione pubblica sul significato di alcune parole ed i certe frasi usate dalle persone che in essa si trovano coinvolte, di modo che può ritenersi legittimo l’uso di frasi ed espressioni le quali comunemente, nell’ambito dei rapporti privati, sarebbero offensive (Cass. 18 marzo 1981, 51)”.
- Nella competizione politica è legittimo l’uso di toni oggettivamente aspri e polemici e le opinioni possono essere espresse anche con termini pungenti, con frasi suggestive e finanche paradossali che garantiscano l’efficacia della comunicazione e catturino l’attenzione dei cittadini su problemi di interesse pubblico.
- Se, attraverso non meglio specificati siti internet, dovessero emergere ipotesi di reato nei confronti di singole persone dell’Amministrazione Comunale (assessori, consiglieri, sindaco, dirigenti, dipendenti) resta salvo il diritto personale di ognuno alla tutela del proprio decoro e della propria immagine senza perciò fare ricorso all’uso di denaro pubblico attraverso il conferimento di un incarico a tal fine predisposto

RITENUTO di dover esternare atto di indirizzo alla Giunta Comunale al dirigente dell’ufficio contenzioso affinché, seguendo i principi dell’autotutela, provvedano a revocare tempestivamente la Deliberazione di Giunta Municipale n. 158 dell’8 luglio 2008 e, per l’effetto, la Determinazione n. 716 dell’1 luglio 2008 ad essa riferita e correlata poiché, per le ragioni e motivazioni ampiamente innanzi esposte, appare illegittima sia sotto il profilo tecnico (conferimento dell’incarico) sia sotto quello contabile (uso di somme a carico del bilancio comunale) in quanto vengono effettuate spese che non sono in linea con i principi normativamente previsti dalle ultime leggi finanziarie di razionalizzazione della spesa pubblica e di riduzione del ricorso ad incarichi, se non a mezzo di idonea procedura pubblica e adducendo congrua motivazione.
Attesa la competenza del Consiglio Comunale a formulare atti di indirizzo motivati verso l’organo esecutivo ed i dirigenti in relazione a quanto disposto dall’art. 42, commi 1 e 3, del Dlgs 18.08.2000 n. 267.

VISTI:
- l’art. 42 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l’art. 7, commi 6, 6-Bis e 6-Ter, D. Lgs 30.03.2001 n. 165, nel testo novellato dal D.L. 4.07.2006 n. 223, convertito con L. 04.08.2006 n. 248;
- l’art. 3, comma 18, L. 244/2007;
- l’art. 3, comma 54, L. 244/2007;
- Circolare Ministero della Funzione Pubblica n. 2 dell’11.03.2008;
- Circolare Ministero della Funzione Pubblica n. 5 del 21.12.2006;
- l’art. 51del C.P.;
- gli artt. 46 e 76 del DL 25.06.2008 n. 112;

OMESSI i pareri di regolarità tecnica e contabile trattandosi di atto di indirizzo ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Con
_____ Consiglieri presenti
_____ Voti favorevoli
_____ Voti contrari
_____ Astenuti
DELIBERA

- DARE ATTO DI INDIRIZZO alla Giunta Comunale e, per l’effetto, al dirigente dell’ufficio contenzioso di revocare tempestivamente, seguendo i principi dell’autotutela, la Deliberazione di Giunta Municipale n. 158 dell’8 luglio 2008 e, per l’effetto, la Determinazione n. 716 dell’11 luglio 2008 ad essa riferita e correlata poiché, per le ragioni e motivazioni ampiamente esposte, appare illegittima sia sotto il profilo tecnico (conferimento dell’incarico) sia sotto quello contabile (uso di somme a carico del bilancio comunale) in quanto vengono effettuate spese che non sono in linea con i principi normativamente previsti dalle ultime leggi finanziarie di razionalizzazione della spesa pubblica e di riduzione del ricorso ad incarichi, se non a mezzo di idonea procedura pubblica e adducendo congrua motivazione.
- Trasmettere la presente e gli atti ad essa riferiti alla Corte dei Conti per gli adempimenti ad essa demandati.

Con separata votazione:

Con
_____ Consiglieri presenti
_____ Voti favorevoli
_____ Voti contrari
_____ Astenuti
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, Dlgs 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale Il Presidente del Consiglio Comunale

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...