venerdì 10 ottobre 2008

Il Comune di Oria può fare assunzioni?

Il Comune di Oria nel 2007, non ha rispettato il Patto di Stabilità interno. (Volete scommettere che i concorsi pubblicati stamattina dal Comune faranno la stessa fine di quello per Comandante Polizia Municipale di qualche anno addietro? Tanti giovani illusi e tanti soldi fatti spendere inutilmente!) Leggete qui di seguito cosa ho pescato in rete (Fonte: www.nove.firenze.it)
Il segretario comunale risponde. Patto di stabilità e assunzioni. Buongiorno, le vorrei sottoporre questo quesito. Il comune dove lavoro nel 2007, non ha rispettato il Patto di Stabilità interno. A marzo 2008, con apposto atto ha adottato il Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2008-2010 in cui per il 2008 è prevista l'effettuazione di concorsi per l'assunzione di n. 4 Assistenti Sociali e n. 1 Esperto Culturale. Il non aver rispettato il patto comporta l'impossibilità di fare le assunzioni? Grazie-E.D.C.
Risposta del segretario comunale. Gentile lettore, con la legge finanziaria per il 2008 non era prevista la sanzione del divieto di assunzione di personale per gli enti che non avessero rispettato il patto di stabilità interno. Tale sanzione per gli enti inadempienti era stata una misura prevista con la legge finanziaria del 2006. C'è da dire peraltro che con la cd legge finanziaria d'estate (D.L. 112 del 25/06/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2008 n.33) è stato reintrodotto, dall'art. 76 comma 4, il divieto di assunzione di personale, a qualsiasi titolo, per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio precedente. Roberto Onorati -------------- ed ancora:

ItaliaOggi Numero 223, pag. 20 del 19/9/2008 Autore: Luigi Oliveri La manovra d'estate contiene disposizioni più rigorose rispetto alle finanziarie degli anni passati Sanzionato chi sfora il patto o spende troppo per il personale Blocco delle assunzioni più chiaro e rigoroso per gli enti locali .........(per continuare a leggere cliccare in basso su leggi tutto). Le disposizioni del dl 112/2008, convertito in legge 133/2008, in merito ai limiti alle assunzioni sono certamente maggiormente efficaci, rispetto a quelle delle leggi finanziarie antecedenti al precedente biennio. Casi di attivazione dei blocchi. La manovra d'estate scritta da Giulio Tremonti ha reintrodotto i tetti alle assunzioni in via diretta esclusivamente per le amministrazioni dello stato. Nei confronti degli enti locali, tuttavia, sono previste, dall'articolo 76 della legge 133/2008, due fattispecie di blocco delle assunzioni, di carattere, però, non generale come misura di contenimento della spesa di personale, bensì di natura sanzionatoria. La prima ipotesi di divieto alle assunzioni è una delle specifiche sanzioni per il caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente. La seconda ipotesi, invece, è una sanzione specifica e particolare, che colpisce gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti. È un'anticipazione delle conseguenze derivanti dal dpcm attuativo dell'articolo 76, comma 5, che introduce un nuovo e più chiaro limite alle spese di personale degli enti soggetti al patto, da commisurare, appunto, ad una determinata incidenza massima delle spese di personale rispetto al totale delle spese correnti. Modalità applicative dei blocchi. L'articolo 76, comma 4, della legge 133/2008, che prevede il divieto come conseguenza della violazione del patto di stabilità è molto chiaro nel precludere la possibilità di «procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto». Il successivo comma 7, rivolto agli enti la cui incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% non comprende, invece, nel divieto le collaborazioni coordinate e continuative, le somministrazioni e le stabilizzazioni. Si deve, tuttavia, sottolineare il particolare rilievo che assume, in entrambi i commi, la previsione secondo la quale il divieto riguarda le assunzioni «a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale». Vietate anche le forme flessibili. Le precedenti disposizioni in tema di blocchi delle assunzioni, contenute in particolare nelle leggi 289/2002, 350/2003, 311/2004 e 266/2005 erano meno rigorose: infatti, il divieto delle assunzioni (per altro non solo di carattere sanzionatorio) riguardava solo le assunzioni a tempo indeterminato, ma lasciava salva la possibilità di acquisire personale con contratti flessibili (in particolare tempo determinato e somministrazione) e di ricorrere alle co.co.co. In effetti, la crescita del numero di contratti flessibili nella prima metà degli anni 2000 è stata certamente causata proprio da un sistema di limitazione delle assunzioni esclusivamente puntato sulla spesa a regime e, dunque, su quelle a tempo indeterminato, trascurando quelle di carattere flessibile, che, poi, hanno creato fenomeni di precariato estremamente diffusi e le conseguenti istanze per le «stabilizzazioni». Il nuovo sistema dei blocchi, invece, chiude del tutto le porte a qualsiasi tipo di assunzione, quale che sia la sua qualificazione, stabile o flessibile. Non può darsi, infatti, alcuna diversa interpretazione all'espressa volontà del legislatore di vietare assunzioni «a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale». Qualsiasi titolo, significa che non sono ammesse nemmeno assunzioni per rispettare le disposizioni di cui alla legge 68/1999; qualsivoglia tipologia contrattuale induce a ritenere che è vietata ogni assunzione di per sé, anche se con le forme di cui all'articolo 36, comma 2, novellato, del dlgs 165/2001. Ciò, pertanto, impedisce agli enti non virtuosi di coprire vacanze di organico utilizzando forme contrattuali atipiche. Questioni interpretative. In particolare, gli enti non rispettosi del patto di stabilità non potranno rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato: infatti, il rinnovo è, a tutti gli effetti, una nuova assunzione. Anche la proroga deve, comunque, ritenersi preclusa. Sebbene la proroga, tecnicamente, non sia una nuova assunzione perché implica il prolungamento della durata del contratto originario, tuttavia essa implica un incremento della spesa di personale. 
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