giovedì 23 ottobre 2008

Concorsi pubblici: Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve

Mi ha scritto un giovane lettore chiedendomi se i bandi recentemente pubblicati dal Comune di Oria per assumere complessivamente 4 unità possono essere annullati o rettificati in AUTOTUTELA su segnalazione di un cittadino che rileva che non è stata fatta menzione alcuna del contenuto dell'art.18, commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 215/2001 che prevede "Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve." Sinceramente non so rispondere. Giro il quesito al Sindaco ed a quanti, esperti di diritto, volessero dare una risposta in merito scrivendomi una mail.
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Art. 18 -commi 6 e 7- del D.Lgs. n. 215/2001
comma 6. La riserva di cui all'articolo 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30% e si applica ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, debbono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonchè, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non si cumula con quella prevista dal comma 1.
comma 7. Qualora la riserva per i volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi 1, 4, 5 e 6 non possa operare integralmente o parzialmente, perchè dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.
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