mercoledì 26 dicembre 2012

ORIA - DAL 2013 SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DOVRANNO ESSERE PUBBLICATI I PATRIMONI DI CONSIGLIERI ED AMMINISTRATORI COMUNALI.

 La novità è stata introdotta dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali.) - (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012).

Titolo II - PROVINCE E COMUNI 
Art. 3. Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali 
 1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente: «Art. 41-bis. - (Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo).
 1. Gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, nonché all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.
 2. Gli enti locali sono altresì tenuti a prevedere sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all'onere di cui al comma 1, da un minimo di euro duemila a un massimo di euro ventimila. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;
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