giovedì 29 dicembre 2011

UDITE, UDITE! DAL I° GENNAIO PROSSIMO IL COMUNE NON PUO' AFFIDARE A TERZI LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI MINORI????

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Quindi, in tal caso, a mio parere, il Comune avrebbe fatto meglio a non affidare in questo ultimo scorcio di anno 2011 il servizio di riscossione Tosap, ICP, etc. alla ANDREANI srl di Macerata. Bah ... chissà se sono già stati assunti o saranno assunti nei prossimi giorni i due concittadini O.S. e U.P. ???
A meno che ...... questa norma non è stata rinviata di un anno. Leggere >>>>>QUI.
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ROMA, 14/11/2011
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE

Prot. 19194

Al comune di ................


OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Affidamento a terzi dell’attività di riscossione spontanea del tributo e del canone. Quesito.

Con la nota in riferimento si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di affidare mediante procedura ad evidenza pubblica l'attività di riscossione spontanea dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Va precisato, al riguardo, che il citato art. 7, comma 2, alla lettera gg-quater) prevede espressamente che, a decorrere dal 1 ° gennaio 2012, "i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali". Tale disposizione, quindi non può che essere intesa nel senso che, a partire dal 1° gennaio 2012, la riscossione spontanea dei tributi comunali deve essere effettuata solo dai comuni, ovvero mediante affidamento diretto alle società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), numero 3), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, senza possibilità di affidamento a terzi. La norma comporta, quindi, l'effetto di abrogare implicitamente e limitatamente ai soli comuni, le disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, nella parte in cui consente l'affidamento della riscossione spontanea delle entrate degli enti locali.
Una siffatta interpretazione della disposizione in commento appare rafforzata dal fatto che il legislatore si è preoccupato di disciplinare dettagliatamente le modalità di effettuazione della riscossione coattiva delle entrate comunali statuendo, ai numeri 1) e 2) del comma 2, dell'art. 7 del D.L. n. 70 del 2011, che tale attività può essere effettuata mediante la procedura dell'ingiunzione fiscale coadiuvata dalle disposizioni del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto compatibili, nel caso di gestione diretta o di affidamento alle società a capitale interamente pubblico di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), numero 3), del D.Lgs. n. 446 del 1997; nel caso di affidamento esterno ai sensi dello stesso comma dell'art. 52, deve essere utilizzato esclusivamente lo strumento dell'ingiunzione fiscale.

IL DIRETTORE ad interim
Paolo Puglisi
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