N. 02239/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01225/2011 REG.RIC.
N. 01225/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2011, proposto da:IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Monticelli, Egidio Conte, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Baldassarre, con domicilio eletto presso Francesco Baldassarre in Lecce, via Imperatore Adriano, 9;
contro
Comune di Oria, rappresentato e difeso dall'avv. Pietrantonio De Nuzzo, con domicilio eletto presso Andrea Fiocco in Lecce, via Duca degli Abruzzi 20;nei confronti di
Antonio Fullone, Pietro Pasulo, non costituiti in giudizio;Emilio Pinto, Domenico D'Ippolito, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Fistetti, con domicilio eletto presso Adriano Tolomeo in Lecce, via Braccio Martello, 19;
Glauco Caniglia, Angelo Mazza, Antonio Farina, Cosimo Ferretti, Ermanno Vitto, Giuseppe Carbone, Leonzio Spina, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Baldassarre, con domicilio eletto presso Francesco Baldassarre in Lecce, via Imperatore Adriano, 9;
per l'annullamento
del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio Elettorale Centrale del 22 giugno 2011, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 7 luglio 2011 di convalida degli eletti, nella parte in cui non contempla tra gli stessi membri dell'assise consiliare i ricorrenti Monticelli Antonio e Conte Egidio; conseguentemente, per la correzione del risultato delle operazioni elettorali svoltesi nella tornata del 15 e 16 maggio 2011.Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Oria e di Emilio Pinto e di Domenico D'Ippolito;Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Baldassarre per i ricorrenti e gli intervenienti ad adiuvandum e l’avv. De Nuzzo per l’Amministrazione comunale di Oria ed in sostituzione di Fistetti, per gli intervenienti D’Ippolito e Pinto;Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Alla competizione elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Oria (comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti) partecipavano quattro candidati Sindaci; all’esito del primo turno, era dichiarato eletto a Sindaco il candidato Cosimo Pomarico con 5.155 voti, su un totale di 10.141 voti validamente espressi; le sei liste collegate al candidato Pomarico conseguivano però soltanto n. 4.591 voti, mentre le liste collegate al candidato Sindaco sconfitto Giuseppe Carbone conseguivano n. 4.923 voti (ovvero più dei 4.887 voti che rappresentavano il 50% più 1 dei voti di lista validamente espressi, complessivamente pari a n. 9.773).Nell’effettuare il riparto tra le liste dei Consiglieri comunali, l’Ufficio elettorale centrale, nella seduta del 22 giugno 2011, decideva motivatamente (ed in presenza di contestazioni da parte di alcuni dei partecipanti alla competizione, che depositavano un parere legale) di applicare la previsione dell’art. 73, 10° comma, prima parte del d.lgs. 10 agosto 2000, n. 267 ("qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi") e di attribuire pertanto alle sei liste collegate con il candidato Sindaco Pomarico il 60% dei seggi del consiglio (e, quindi, 10 seggi su 16, in luogo degli 8 spettanti, secondo i voti di lista riportati).
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dai ricorrenti (candidati alle elezioni comunali di Oria che conseguirebbero l’elezione in luogo dei controinteressati Sigg. Antonio Fullone e Pietro Fasulo, nell’ipotesi in cui non dovesse riconoscersi alle liste collegate con il candidato Sindaco eletto il premio di maggioranza ex art. 73, 10° comma d.lgs. 267 del 2000) per: 1) violazione e falsa applicazione art. 73, 10° comma d.lgs. 267 del 2000, eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, perplessità e contraddittorietà manifesta; 2) questione di legittimità costituzionale dell’art. 73, 10° comma del d.lgs. 267 del 2000.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di Oria, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso per omessa notifica al Sindaco e a tutti i Consiglieri comunali eletti; intervenivano altresì ad adiuvandum i Sigg. Glauco Caniglia (candidato a Consigliere comunale nella competizione elettorale in discorso), Angelo Mazza, Antonio Farina, Cosimo Ferretti, Ermanno Vito, Giuseppe Carbone e Leonzio Spina (cittadini del Comune di Oria), instando per l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza 21 ottobre 2011 n. 1827, la Sezione ordinava a parte ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a. "nei confronti del Sindaco di Oria Sig. Cosimo Pomarico e dei candidati eletti nelle liste ad esso collegati non ancora evocati in giudizio ed in particolare, nei confronti dei Sigg. Antonio Metrangolo, Gianfranco Sorrento, Mauro Marinò, Domenico D’ippolito, Emilio Pinto, Francesco Biasi, Giancarlo Marinò e Tommaso Carone".
Dopo l’integrazione del contraddittorio ad opera di parte ricorrente, intervenivano ad opponendum i Sigg. Emilio Pinto e Domenico D’Ippolito.
Il ricorso passava quindi in decisione all'udienza del 14 dicembre 2011 e si procedeva al deposito del dispositivo.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.La Sezione non ignora certo l’orientamento giurisprudenziale (Consiglio Stato, sez. V, 14 maggio 2010 n. 3022) che ha affermato la necessità di applicare il premio “di maggioranza” previsto dall’art. 73, 10° comma, prima parte del d.lgs. 10 agosto 2000, n. 267, facendo riferimento ai voti complessivamente riportati dal candidato Sindaco eletto (che, per effetto del voto disgiunto o del voto attribuito solo al candidato Sindaco, può conseguire più o meno voti rispetto alle liste collegate) e non dalle liste ad esso collegate:
"la questione centrale della presente controversia è costituita dall’interpretazione della citata disposizione di legge, nella parte in cui configura quale fatto impeditivo dell’attribuzione del c.d. premio di maggioranza alle liste collegate al candidato sindaco, eletto nel turno di ballottaggio, il superamento nel primo turno elettorale, da parte di altra lista o collegamento di lista, del 50% dei voti………Segnatamente, si controverte attorno al quesito, se il “50 per cento dei voti validi” debba essere calcolato (i) sui soli voti validi complessivi conseguiti al primo turno dalle liste concorrenti all’elezione, oppure (ii) sui voti validi complessivi conseguiti al primo turno dai candidati alla carica di sindaco (e dunque, oltreché sui voti di lista automaticamente assegnati al candidato sindaco collegato alla lista ai sensi dell’art. 72, comma 3, d. lgs. n. 267/2000, anche sui voti espressi singolarmente a favore dei soli candidati sindaci senza voti di lista, in esplicazione del c.d. voto disgiunto).
3. Ritiene il Collegio che a favore della seconda alternativa, di cui sopra sub(ii), militino una serie di argomenti interpretativi di natura letterale, logico-sistematica e teleologica.
3.1. In primo luogo, il legislatore, laddove nell’ambito del testo normativo in esame si è voluto riferire ai soli voti di lista, ha usato l’espressione “cifra elettorale” (v., ad es., il comma 5 dell’art. 73: “La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune”), anche ai fini del calcolo dei seggi da attribuire alle singole liste o gruppi di liste collegate (v. comma 8 dell’art. 73).
Laddove, invece, ha voluto riferirsi quale base di calcolo di una percentuale alla totalità dei voti espressi, compresi quelli per l’elezione alla carica di sindaco, ha usato l’espressione “voti validi”. Al riguardo, assume particolare rilevanza la formulazione dell’art. 72, comma 9, disciplinante l’elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, …….La norma oggetto della diatriba ermeneutica de qua, nella parte in cui prevede quale condizione negativa dell’attribuzione del c.d. premio di maggioranza il mancato superamento nel primo turno, da parte di lista (o gruppo di liste) diversa da quella collegata al candidato sindaco eletto, del “50 per cento dei voti validi”, non può non essere letta nel senso di riferirsi, quale base di calcolo di tale requisito negativo, alla totalità dei voti validi espressi nell’elezione del sindaco, che per definizione supera la totalità dei voti di lista, essendo i voti espressi a favore delle sole liste automaticamente attribuiti al candidato sindaco ad esse collegato, mentre i voti espressi per il solo candidato alla carica di sindaco non si trasmettono alle liste collegate…….In applicazione del criterio ermeneutico della presuntiva costanza terminologica del legislatore nell’ambito di uno stesso testo normativo, si osserva che il legislatore, qualora avesse voluto riferirsi alla diversa base di calcolo dei soli voti di lista, avrebbe fatto ricorso alla diversa ed univoca locuzione “50 per cento delle cifre elettorali complessive”, impiegata nel precedente articolo di legge nella disciplina dell’elezione del sindaco nella stessa categoria di comuni, mentre, usando la locuzione “50 per cento dei voti validi”, deve ritenersi che abbia inteso riferirsi alla maggioranza assoluta della totalità dei voti validi, anche di quelli espressi per il candidato sindaco (in coerenza con le stesse, identiche parole usate negli artt. 71, comma 10, e 72, comma 4, nonché, per le elezioni provinciali, nell’art. 74, commi 6 e 11, dello stesso testo legislativo).
3.2. In secondo luogo, sotto un profilo d’interpretazione logico-sistematica, il regime delle elezioni comunali disegnato nel d.lgs. n. 267/2000 è improntato al principio maggioritario, da qualificarsi come tendenziale regola generale che informa la disciplina della materia in esame ed opera (i) in modo pieno nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dove a norma dell’art. 71, commi 1 e 5, l’elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco, con attribuzione di due terzi dei seggi alla lista collegata al candidato sindaco che ha riportato il maggior numero di voti, e (ii) in modo attenuato nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, dove a norma dell’art. 73, comma 10, alle liste collegate al candidato sindaco proclamato eletto al primo turno (ipotesi di sindaco c.d. “forte”, nell’accezione forgiata da Corte Cost. 4 aprile 1996, n. 107, con riferimento alla previgente disciplina di cui alla l. 25 marzo 1993, n. 81, in parte qua identica), le quali non abbiano già conseguito il 60% dei seggi a norma del comma 8, ma abbiano ottenuto almeno il 40% “dei voti validi”, nonché alle liste collegate col candidato sindaco proclamato eletto al turno di ballottaggio (ipotesi di sindaco c.d. “debole”), le quali non abbiano già conseguito il 60% dei seggi a norma del comma 8, viene assegnato il 60% dei seggi a condizione che nessun’altra lista o gruppo di liste collegate al primo turno abbia superato il 50% “dei voti validi”.
La regola del c.d. premio di maggioranza, diversamente modulata nei comuni a popolazione rispettivamente inferiore o superiore ai 15.000 abitanti e, nell’ambito di questi ultimi, ulteriormente differenziata a seconda che si tratti di garantire la governabilità del comune guidato da un sindaco “forte” o “debole” – rafforzandone l’operatività in quest’ultima ipotesi –, è dunque destinata a subire una deroga in favore del sistema proporzionale nel solo caso, in cui le liste diverse da quelle collegate al candidato eletto sindaco abbiano superato il 50% dei voti validi (nel primo turno, non essendo più spazio per i voti di lista nel secondo turno).
Orbene, integrando l’ipotesi da ultima contemplata una fattispecie derogatoria alla regola del principio maggioritario, che tendenzialmente informa il sistema di voto nelle elezioni comunali quale delineato dagli artt. 71, 72 e 73 d.lgs. n. 267/2000, e trattandosi dunque di norma eccezionale, la stessa va interpretata in modo restrittivo, sicché anche per tale ragione s’impone la soluzione ermeneutica sposata dai primi giudici, di rapportare la percentuale derogatoria del 50% a tutti i voti validi espressi nel primo turno per l’elezione di sindaco, e non solo ai voti di lista.
Opinando diversamente, si perverrebbe al risultato assurdo, certamente esulante dalla voluntas legis, di paralizzare l’attribuzione del c.d. premio di maggioranza anche nei casi, in cui solo una minoranza dell’elettorato abbia espresso il voto di lista e la maggioranza si sia limitata ad esprimere il voto per i candidati alla carica di sindaco. In casi siffatti, sarebbe del tutto irragionevole controbilanciare la posizione del sindaco, il quale abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi senza il sostegno di una lista o di un gruppo di liste munite di una maggioranza altrettanto assoluta, con una maggioranza di consiglieri esponenti di liste a lui antagoniste, in ipotesi espressione di una percentuale dell’elettorato di gran lunga inferiore alla maggioranza assoluta dei voti validi espressi nell’elezione del sindaco. Solo rapportando “il 50 per cento dei voti validi”, di cui al comma 10 dell’art. 73, al numero complessivo dei voti espressi nel primo turno, compresi quelli per la sola elezione del sindaco, la norma va ricondotta a razionalità, in quanto in tal caso soltanto rimane giustificato – nel disegno del legislatore – il contrappeso della diversa composizione del consiglio comunale quale espressione rappresentativa di una maggioranza di voti di lista divergente da quella conseguita dalle liste collegate al sindaco eletto con la maggioranza assoluta dei suffragi" (Consiglio Stato, sez. V, 14 maggio 2010 n. 3022).
La Sezione ritiene però che il sopracitato orientamento giurisprudenziale (peraltro formatosi con riferimento ad un problema sostanzialmente diverso da quello che oggi ci occupa, ed in particolare, alla problematica dell’attribuzione del premio di maggioranza al Candidato Sindaco eletto al ballottaggio) non consideri adeguatamente una serie di considerazioni logiche che derivano dalla stessa formulazione dell’art. 73, 10° comma, prima parte del d.lgs. 10 agosto 2000, n. 267 (che non è inutile riportare integralmente: "qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi").
In buona sostanza, perché possa operare il premio di maggioranza previsto dalla disposizione è necessario che un candidato Sindaco sia stato eletto al primo turno, ovvero abbia riportato al primo turno il 50% più 1 dei voti validamente espressi (art. 72, 4° comma d.lgs. 10 agosto 2000, n. 267); perché possa operare il premio di maggioranza del 60% dei seggi è poi prevista una seconda condizione positiva, costituita dal fatto che la lista o il gruppo di liste collegate al Sindaco eletto abbiano "ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi" (art. 73, 10° comma, prima parte d.lgs. 10 agosto 2000, n. 267).
Ora, se si riferisse la percentuale del 40% dei voti validi ai voti complessivamente riportati dal candidato Sindaco (per effetto anche del voto disgiunto o del voto attribuito solo al candidato Sindaco e non alle liste collegate) e non ai soli voti di lista, come prospettato dalla giurisprudenza già richiamata (Consiglio Stato, sez. V, 14 maggio 2010 n. 3022), si perverrebbe ad una sistematica in cui la previsione della citata soglia del 40% non avrebbe alcun senso normativo; per essere eletto il candidato Sindaco deve, infatti, già conseguire almeno il 50% più 1 dei voti validamente espressi e, quindi, sicuramente più del 40% previsto dalla disposizione (che quindi sarebbe totalmente inutile).
Analogamente, la condizione negativa prevista dall’art. 73, 10° comma, prima parte d.lgs. 10 agosto 2000, n. 267 (il fatto che "nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi") si risolverebbe, ove dovesse optarsi per la necessità di riferirla ai voti riportati dal candidato Sindaco e non dalle liste collegate, in un vero e proprio assurdo logico; non si vede, infatti, come le liste collegate al candidato Sindaco sconfitto possano superare il 50% dei voti validi, senza diventare vincitrici della competizione (soprattutto, quando la stessa previsione ha già riconosciuto come al Candidato Sindaco eletto sia stato attribuito il 50% più 1 dei voti validi).
È quindi necessaria un’interpretazione che attribuisca un senso alle tre condizioni di operatività previste dall’art. 73, 10° comma, prima parte d.lgs. 10 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, un’interpretazione (l’unica possibile) che riporti le due percentuali del 40% (condizione positiva) e del 50% (condizione negativa) dei voti validamente espressi ai voti riportati dalla liste e non ai voti riportati dai candidati Sindaci; solo in questo modo può, infatti verificarsi l’ipotesi di un candidato Sindaco che abbia conseguito l’elezione (ovvero il 50% più 1 dei voti validamente espressi, considerando anche la possibilità del voto disgiunto o limitato al candidato Sindaco), in un contesto in cui le liste ad esso collegate abbiano conseguito almeno il 40% dei voti validamente espressi (ma con riferimento solo ai voti di lista) e l’orientamento contrapposto non abbia superato il 50% dei voti (sempre, ovviamente, di lista); in buona sostanza, pertanto, il riferimento ai voti validi previsto dall’art. 73, 10° comma, prima parte d.lgs. 10 agosto 2000, n. 267 non può non essere riferito, contrariamente a quanto sostenuto da Consiglio Stato, sez. V, 14 maggio 2010 n. 3022, ad una categoria del tutto analoga alla "cifra elettorale di … lista" prevista dall’art. 73, 5° comma del d.lgs. 267 del 2000 (che, evidentemente, non utilizza una definizione del tutto univoca dei concetti di voti validi e cifra di lista).
Del resto, la soluzione in discorso era già stata prospettata dalla fondamentale decisione della Corte costituzionale (Corte cost. 4 aprile 1996. n. 107) in tema di sistema maggioritario degli enti locali: "nel primo turno l'elettorato è chiamato ad esprimersi sia per i candidati alla carica di sindaco, sia per le liste che concorrono per la composizione del consiglio comunale. Quindi, ancorché espresso in un'unica scheda, il voto è doppio e, secondo una precisa e consapevole opzione del legislatore, può essere anche disgiunto, nel senso che è possibile che l'elettore voti per un candidato sindaco e, contemporaneamente, per una lista ad esso non collegata.
L'ammissibilità del voto disgiunto comporta conseguentemente che è ben possibile che in consiglio vi sia una maggioranza contrapposta al sindaco, come anche che vi sia una situazione di equilibrio tra consiglieri eletti nella lista o nelle liste collegate al sindaco e consiglieri eletti in altre liste. Il legislatore, con una scelta che rientra nell'ambito della sua discrezionalità, ha deliberatamente escluso di assicurare comunque la maggioranza in consiglio al candidato eletto sindaco, il quale quindi non può adagiarsi (e puntare esclusivamente) sul suo prestigio personale, ma è stimolato a collegarsi a liste che abbiano un effettivo consenso nell'elettorato. Il sindaco "forte" (perché eletto al primo turno), ma collegato ad una lista "debole" (nel senso che non raggiunge anch'essa la maggioranza dei consensi al primo turno), risulta in qualche modo penalizzato (come si è fatto cenno nel corso della discussione parlamentare) per un collegamento rifiutato da una parte del suo elettorato che, pur votando lui, non ha però votato anche la sua lista o addirittura ha votato per una lista contrapposta. In questa situazione il sindaco dovrà cercare una maggioranza in consiglio perché l'elettorato, utilizzando la possibilità di voto disgiunto, non gliel'ha assicurata. Ed il legislatore ha ritenuto di non alterare tale situazione che riflette il possibile (e legittimo) scostamento tra il livello dei consensi confluiti sul candidato sindaco e quelli raccolti dalla lista (o dalle liste) ad esso collegata….D'altra parte, che la governabilità non sia un valore assoluto è dimostrato proprio dall'ipotesi, che può verificarsi e della cui legittimità non si dubita, della maggioranza assoluta conseguita (al primo turno) dalla lista contrapposta, o comunque non collegata, al candidato eletto sindaco. In questo caso (in cui il rischio della c.d. ingovernabilità è massimo) il sindaco, salva la facoltà di dimettersi così provocando lo scioglimento del consiglio, deve convivere con una maggioranza a sè contrapposta; ma ciò è conseguenza della divaricazione del consenso espresso dall'elettorato con il voto disgiunto, divaricazione, che il legislatore intende rispettare per non premiare ....il sindaco che si è collegato alla lista che non riscuote sufficienti consensi" (Corte cost. 4 aprile 1996. n. 107).
In definitiva, l’Ufficio elettorale centrale ha sbagliato ad attribuire alle liste collegate al candidato Sindaco eletto Cosimo Pomarico il premio di maggioranza previsto dall’art. 73, 10° comma, prima parte del d.lgs. 10 agosto 2000, n. 267, avendo le liste collegate al candidato Sindaco sconfitto Giuseppe Carbone superato il limite del 50% dei voti di lista validamente espressi (in particolare, avendo conseguito n. 4.923 voti che superano il limite di 4.887 voti che rappresentano il 50% più 1 dei voti di lista validamente espressi, complessivamente pari a n. 9.773); di conseguenza, gli ultimi due seggi attribuiti alle liste collegate al candidato Sindaco eletto Cosimo Pomarico (in particolare, agli ultimi due Consiglieri eletti Sigg. Antonio Fullone e Pietro Pasulo) devono essere attribuiti ai primi due non eletti delle liste collegate al candidato Sindaco sconfitto Giuseppe Carbone e, quindi, ai ricorrenti, Sigg. Antonio Monticelli ed Egidio Conte.
In questo senso deve pertanto essere corretto il risultato elettorale; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Primadefinitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone la correzione degli atti impugnati e sostituisce ai candidati eletti Sigg. Antonio Fullone e Pietro Pasulo i ricorrenti Sigg. Antonio Monticelli ed Egidio Conte.
Ordina l’immediata comunicazione della sentenza, a cura della Segreteria, al Sindaco di Oria ed al Prefetto di Brindisi, per le forme di pubblicità previste dall’art. 130, 8° comma c.p.a.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Carlo Dibello, Primo Referendario
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Carlo Dibello, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)