lunedì 12 gennaio 2009

FATE ATTENZIONE SE PASSEGGIATE PER LE VIE DEL CENTRO.... POTRESTE CADERE E FARVI LA BUA

Lettera aperta all'Assessore ai Lavori Pubblici - ORIA -
Pregiatissimo assessore se non erro Lei abita in Via Francesco Milizia. Se è abituato a percorrere detta via sempre a bordo della sua autovettura Le rivolgo una preghiera: "Una volta, una sola volta, percorra per favore a piedi tutta Via Francesco Milizia da Porta a Porta .... solo così si potrà rendere conto delle condizioni pietose in cui versa il basolato e quindi riferire al Sindaco circa l'urgenza di intervenire al fine di eliminare ogni situazione di pericolo per la sicurezza dei pedoni......... e per le casse comunali. Un consiglio però voglio darLe - faccia bene attenzione dove mette i piedi..... magari può farsi accompagnare da qualche amico munito di telefonino per chiedere soccorso al 118.... non si sa mai.... qualche caduta....." Per meglio spiegare ciò che voglio dire oggi ho fatto delle foto all'altezza del civico 172 dove vi è un dislivello..... un sorta di buca.... creata da una decina di basole che ballano".
Nella malaugurata ipotesi dovesse infortunarsi a casa di qualche basola malmessa o comunque instabile può sempre chiedere il risarcimento danni al Comune. La giurisprudenza (Lei lo sa perfettamente) sarebbe a Suo favore (vedasi sentenza in calce riportata). Ed ancora un consiglio... qualora non dovesse trovare un avvocato su Oria disposto a patrocinarla in questa vertenza contro il Comune può fare come fanno tanti oritani in occasioni del genere..... può rivolgersi ad un determinato studio legale di Mesagne. Non so il nome del/della professionista..... ma Lei sicuramente è al corrente per aver deliberato in varie occasioni provvedimenti di contenzioso che recavano il suo nome. A proposito.... sbaglio o il finanziamento PIS per lavori nel quartiere ebraico prevedeva anche lavori di sistemazione stradale?
-----------
Trib. Trani, Sez. promiscua, sentenza 13 marzo 2008, n. 335 Svolgimento del processo con atto di citazione notificato il 7 marzo 2002, S. A. conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Comune di Trani onde ottenere da quest’ultimo il risarcimento di tutti i danni derivanti in occasione dell’incidente occorsole in data 18 maggio 2001 in Trani. A sostegno della domanda assumeva che: - il giorno 18 maggio 2001, in Trani, mentre percorreva a piedi la Via Giovanni Bovio, in prossimità dell’Ufficio Postale, era caduta, a causa di una instabile basola in pietra della pavimentazione stradale, che, pur apparendo a livello con la restante pavimentazione, una volta calpestata, si era inclinata da un lato facendo perdere l’equilibrio alla S.; - a seguito della caduta, era stata condotta presso l’Ospedale di Trani, dove le era stata diagnosticata una “frattura multipla dei metatarsi del piede sinistro” e veniva sottoposta ad un intervento chirurgico e a cure riabilitative per ulteriori 90 giorni; - il periodo di invalidità temporanea assoluta, pertanto, ammontava a 30 giorni, mentre quello di invalidità temporanea parziale al 50% a 30 giorni e quello di invalidità temporanea parziale al 25% ad altri 30 giorni, ed i postumi permanenti erano dell’ordine del 7%; - la sig.ra S. nel periodo di invalidità temporanea non aveva potuto attendere alle faccende domestiche ed era stata costretta a richiedere l’intervento di una collaboratrice domestica con il costo di £. 3.600.000 per l’intero periodo; - la responsabilità era da ascrivere esclusivamente al Comune di Trani, nella sua qualità di proprietario della strada e soggetto tenuto alla manutenzione della stessa e ad evitare che dalla circolazione possano derivare danni agli utenti; - i tentativi di bonario componimento erano risultati infruttuosi. Concludeva, pertanto, come in premessa, chiedendo accertarsi la esclusiva responsabilità del Comune di Trani in merito al sinistro de quo e, per l’effetto, condannarsi il convenuto, al risarcimento dei danni con il pagamento in favore della Sardella della somma di Euro 18.000,00 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia; il tutto con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio. Il convenuto Comune di Trani si costituiva eccependo l’infondatezza della domanda attorea, per non essere dimostrate le condizioni del “pericolo occulto” e della “imprevedibilità” nel caso di specie e, quindi, la responsabilità dell’Ente comunale, e contestando la natura e l’entità dei postumi residuati all’attrice; chiedendo l’integrale rigetto della domanda. Espletati gli adempimenti di cui agli artt.180, 183 (con la concessione della c.d. appendice scritta di cui all’ultimo comma della stessa norma) e 184 c.p.c. (con la concessione dell’ulteriore termine per la formulazione di nuovi mezzi di prova e documenti e termine per prova contraria), con ordinanza resa all’udienza dell’11 luglio 2003, il G.I. ammetteva i mezzi di prova orale, nella specie dell’interrogatorio formale dell’attrice (reso all’udienza del 19 marzo 2004) e alla prova testimoniale a mezzo dei testi G. S., C. D. e M. L. (sentiti tutti all’udienza del 19 marzo 2004) riservandosi all’esito per l’ammissione della richiesta CTU. Con ordinanza del 6 ottobre 2005, il G.I. ammetteva una consulenza tecnica medico–legale sulla persona della S. A., a mezzo del dott. N. S., il quale, assunto l’incarico all’udienza del 16 gennaio 2006, depositava la propria relazione scritta il 5 maggio 2006. Esaurita l’attività istruttoria, il G.I. invitava le parti a precisare le proprie conclusioni. All’udienza del 22 giugno 2007, dunque, sulle conclusioni precisate nei sensi di cui in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. Infatti, la domanda introdotta dall’attrice si fonda sulla responsabilità ascrivibile all’ente proprietario della strada pubblica. Sotto questo punto di vista va ricordata la costante giurisprudenza che, a proposito dei danni attribuibili al custode della strada pubblica, ha elaborato i principi guida per l’accertamento della responsabilità. In particolare, è ormai massima tralaticia quella secondo cui “nell'esercizio del suo potere discrezionale inerente alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche la P.A. incontra limiti derivanti sia da norme di legge, regolamentari e tecniche, sia da regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del "neminem laedere" in ossequio alla quale essa è tenuta a far sì che l’”opus publicum” (in particolare una strada aperta al pubblico transito) non integri per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto).Tale situazione ricorre, in particolare, quando lo stato dei luoghi e' caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso” (Cass. Civ., Sez. III, 5 luglio 2001, n. 9092 ); nello stesso senso si possono ricordare, almeno negli ultimi anni Cass. Civ., Sez. III, 28 luglio 1997, n. 7062; Cass. Civ. Sez. III, 12 novembre 1997, n. 11162; Cass. Civ., Sez. III, 16 giugno 1998, n. 5989; Cass. Civ., Sez. III, 22 aprile 1999, n. 11455; Cass. Civ., Sez. III, 22 aprile 1999, n. 3991; Cass. Civ., Sez. III, 30 luglio 2002, n. 11250; Cass. Civ., Sez. III, 3 aprile 2003, n. 5136, sino alla recentissima Cass. Civ., Sez. III, 4 giugno 2004, n. 10654, secondo cui “La Pubblica Amministrazione incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale anche nella vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del "neminem laedere", in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia stradale;ai fini dell'accertamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. dell'amministrazione e dell'ente concessionario per i danni subiti dall'utente stradale, incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile, ma non anche il comportamento omissivo dell'ente concessionario per non avere tempestivamente rimosso o segnalato l'insidia pur avendone avuto notizia”. La sussistenza degli elementi della non visibilità ed imprevedibilità sono poi rimessi alla valutazione del giudice di merito, che dovrà tenere conto anche della diligenza serbata dall’utente della strada e delle circostanze nelle quali si è venuto a creare il pericolo per l’utente medesimo. Si possono in proposito ricordare alcune massime anche della giurisprudenza di merito secondo cui “la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di eliminare o, quantomeno, di segnalare le situazioni di pericolo, che non sono chiaramente percepibili con l'uso della normale diligenza, tali da costituire insidia o trabocchetto. L'insidia o trabocchetto si configura quando una situazione di pericolo occulto viene determinata, non viene eliminata ovvero ad essa non venga posto riparo, da parte del soggetto che vi è tenuto a provvedervi (nella fattispecie l'ente proprietario della strada). Ai fini della prova della responsabilità del soggetto tenuto ad evitare il sorgere dell'insidia è sufficiente che venga accertata l'esistenza del pericolo occulto, essendo la colpa insita in tale accertamento” (Pretore Eboli, 12 ottobre 1993, n. 651); e che “non sussiste la responsabilità del Comune per i danni cagionati dal fango e da detriti presenti sulla sede stradale, attesa la ragionevole possibilità, per il danneggiato, di avvalersi del pericolo e, conseguentemente, di evitarlo con l'uso dell'ordinaria diligenza cui ciascun utente é tenuto nel percorrere le strade. La responsabilità dell'Ente proprietario non sussiste in relazione agli obblighi di protezione stabiliti dal D.Lgs. n. 285/92 - disposizioni in tema di costruzione e gestione di strade-, giacché l'art. 17 dello stesso D.Lgs., attinente le fasce di rispetto all'interno delle curve poste al di fuori dei centri abitati, non può essere letto nel senso di esigere dal proprietario (o da chi per esso) la predisposizione, lungo tutto il complesso viario di pertinenza, di vie di fuga ai possibili sbandamenti in curva delle auto, anche attraverso l'appianamento di fossati e di altre barriere preesistenti, ovvero attraverso l'eliminazione di alberi o di altri ostacoli naturali in genere, ovvero, al contrario, la predisposizione specifica di guard rails o altre simili protezioni” (Tribunale di Roma, Sez. VI, 27 settembre 1997, n. 20135). In altre parole, la alterazione della strada che determina l’infortunio deve essere tale, per la sua scarsa o nessuna visibilità, da non potere essere avvistata per tempo con la normale diligenza dall’utente e non deve essere stata opportunamente segnalata dall’ente proprietario della strada. Ciò posto, occorre ricostruire in fatto l’incidente dedotto in giudizio e verificare se ricorrono gli estremi per la responsabilità del Comune di Trani. Secondo la prospettazione attorea, la caduta sarebbe avvenuta perché la S. ha perso l’equilibrio giacché la basola in pietra sulla quale aveva appoggiato il piede, non essendo ancorata al massetto sottostante, si era inclinata su di un lato non offrendo il necessario supporto al passo della attrice. La ricostruzione in fatto risulta confermata da tutti i testi ascoltati, che, ad onta delle affermazioni di parte convenuta, non vi è alcun motivo per ritenere inattendibili. Essi, in particolare, hanno ricordato che la caduta è avvenuta perché la basola sulla quale la S. aveva appoggiato il piede si era mossa, facendole perdere l’equilibrio. Spetta poi al giudicante valutare se la vicenda, accertata nella sua storicità, possa rientrare nella nozione di insidia occulta. Ebbene, ritiene lo scrivente che la particolare situazione di “basola basculante” denunciata dall’attrice possa qualificarsi come insidia occulta, in quanto la stessa (come può facilmente verificarsi dalle riproduzioni fotografiche depositate dalla stessa attrice) non poteva essere percepita se non attraverso una visione particolarmente attenta e ravvicinata. In particolare, tutte le basole ivi esistenti presentano dei contorni di colorazione diversa, sicché il margine di ciascuna basola appare ben definito, senza che possa apprezzarsi da parte del passante il dislivello tra la basola e la restante pavimentazione. Ma ciò che appare particolarmente insidiosa è la circostanza che la basola non era stabile, derivando questo dalla mancanza di legame con il fondo sottostante, evidentemente occultato all’esterno. Conseguentemente, l’utente della strada (come è avvenuto per la S.) avrebbe ben potuto far affidamento sulla stabilità della pavimentazione e non avrebbe mai potuto immaginare (da quello che si vedeva) che la mattonella che si andava a calpestare non avrebbe offerto la immaginata resistenza al passaggio. Tanto comporta l’accoglimento della domanda ed il riconoscimento delle voci risarcitorie nei limiti che seguono. Quanto al danno alla persona, non possono disattendersi le conclusioni della consulenza tecnica medico-legale, per l’accertamento dell’entità delle lesioni riportate da S. A. e la durata della malattia, nonché l’eventuale permanenza di postumi invalidanti. Tale consulenza ha risposto con argomentazioni coerenti e complete, che pertanto si condividono e si fanno proprie. Sulla scorta di tanto, quanto al danno biologico da invalidità temporanea totale deve liquidarsi la somma complessiva di Euro 1.200,00 (pari ad Euro 40,00 x 30 gg.), quanto al danno da invalidità temporanea parziale al 50%, la somma di Euro 600,00 (pari ad Euro 20,00 x 30 gg.) e quanto al danno da invalidità temporanea parziale al 20%, la somma di Euro 160,00 (pari ad Euro 8,00 x 20). Quanto al danno biologico da postumi permanenti - in esso comprese le voci relative al c.d. danno estetico, danno alla vita di relazione e danno biologico in senso stretto - Euro 2.579,00 (così liquidato, in ragione dell’età del danneggiato e della percentuale di invalidità accertata dal ctu nel 4% ed in applicazione analogica dell’art. 139 d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, sebbene trattasi di incidente verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge). Quanto al danno morale, esso, ancorato alla ricorrenza, sia pure in astratto, di una ipotesi di reato, che, nel caso presente è riconducibile alle lesioni colpose, va liquidato equitativamente in Euro 800,00. Non risulta dimostrato alcun danno relativo agli sborsi per spese mediche. Va, invece, risarcito il danno patrimoniale relativo agli esborsi effettivamente sostenuti per l’intervento della collaboratrice domestica, limitatamente al periodo di invalidità temporanea e confermato dalla teste M. L., per complessivi Euro 1.291,14 (pari a £. 2.500.000). Non compete, invece, il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, che, non provata in modo rigoroso, confluisce nella liquidazione del danno biologico. Infatti, attualmente, l’incapacità lavorativa generica è ricompresa nel danno biologico, come ha ribadito la Suprema Corte : “La riduzione della capacità lavorativa generica quale potenziale attitudine all’attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttiva di reddito, né sia in procinto presumibilmente di svolgerla è risarcibile quale danno biologico nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato, con la conseguenza che l’anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale in quanto già valutata come danno biologico (v. Cass. 25 giugno 1997, n. 5675; Cass. 19 aprile 1996, n. 3727; Cass. 10 marzo 1998, n. 2693). In effetti, l’integrità psicofisica costituisce un insieme unitario e non scomponibile. Il danno biologico finisce per comprendere la sfera produttiva, spirituale, culturale, affettiva, sessuale etc. e tutte le attività in cui si realizza la persona umana. Ciò posto, occorre verificare se il soggetto, per effetto delle accertate lesioni potrà continuare (in tutto o in parte) a svolgere la pregressa attività lavorativa ovvero subirà solo una maggiore usura; nell’ipotesi in cui non svolgeva alcuna attività lavorativa (o non svolgeva più, in quanto pensionato) va accertato se i postumi permanenti gli impediranno di svolgere tutte o alcune attività lavorative, confacenti al “codice attitudinale” di appartenenza del soggetto. La Cassazione è chiara sul punto e parla di “capacità di produrre reddito” (locuzione preferibile rispetto alla capacità lavorativa specifica, in quanto quest’ultima sembra contrapporsi alla capacità lavorativa generica ed ingenera confusione). Dice la Suprema Corte: “in caso di evento lesivo dell’integrità personale il danno biologico e quello patrimoniale attengono a due distinte sfere di riferimento, il primo riguardando il diritto alla salute ed il secondo attinendo alla capacità di produrre reddito, talché il giudice deve procedere a due distinte liquidazioni” (Cass. 19 aprile 1996, n. 3727). Ma l’incapacità, o la diminuita capacità, di produrre reddito, deve essere personale ed effettiva, badando tuttavia che trattasi di danno futuro, quindi di danno che non produce effetti attuali sul patrimonio del danneggiato, proprio perché si tratta di riduzione sulla capacità di produrre reddito e non del reddito che ne costituisce l’oggetto. E’ evidente che tale diminuzione può essere accertata anche per il minore e quando (in generale) il soggetto non abbia mai svolto attività lavorativa o non la svolga più per pensionamento e la risarcibilità del danno non resta esclusa dalla mancanza di criteri obiettivi per l’esatta quantificazione ed è ammissibile anche la stima equitativa (v. sul punto Cass. N. 9118/90). Tuttavia, l’astratta possibilità di risarcire anche chi non sia produttore di reddito all’epoca dell’infortunio, non significa che automaticamente in caso di lesioni permanenti venga a diminuire la capacità di produrre reddito in futuro. Talora o per la modestia della menomazione (micropermanente) o per il tipo di lavoro svolto dal danneggiato non si determina alcuna flessione del reddito lavorativo. In ogni caso, la Suprema Corte ha rilevato che l’accertamento dei postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l’automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno e quindi di produzione di reddito, e perciò incombe al danneggiato la prova del lucro cessante – anche futuro, mentre nella liquidazione del danno biologico, consistendo nell’evento della menomazione dell’integrità psicofisica della persona, può essere compresa la riduzione della capacità lavorativa generica, considerata però non come causa di mancato guadagno, ma come lesione del generico modo di essere del soggetto (Cass. 19 febbraio 1998, n. 1764). Conclusivamente, la questione si sposta sul piano probatorio, nel senso che se risultano provati – anche in via presuntiva – i presupposti della diminuzione della capacità di produrre reddito, è configurabile un danno patrimoniale futuro o attuale da lucro cessante che andrà liquidato secondo i criteri equitativi e/o tabellari, mentre se il lucro né cessa né diminuisce, ma per eseguire il lavoro e per ottenere il medesimo quantum il lavoratore risulta sottoposto ad una maggiore fatica o ad uno sforzo usurante (con conseguente sovraccarico anàtomo – funzionale di un organo o di un apparato), il pregiudizio sicuramente sussistente incide sul bene salute e deve perciò essere valutato con i parametri propri del danno alla salute. Ne consegue che prima di riconoscere la voce del danno patrimoniale dal lucro cessante futuro, l’attore deve fornire la dimostrazione, sia pure in via presuntiva, del citato pregiudizio; dal momento che la valutazione equitativa rileva ai fini della liquidazione, che, però, presuppone l’accertamento preventivo del danno. Orbene, nel caso presente, precisato che la valutazione si svolge su di un piano ipotetico, in quanto lo stato di casalinga della S. comporta che costei non ha subito alcun danno al proprio reddito presente, sicché deve ragionarsi solo in termini di teorica attività lavorativa futura. Ebbene, va detto che, sul punto, l’attrice niente ha dedotto; inoltre, la non particolare cospicuità dei postumi derivanti dall’infortunio rendono difficile ipotizzare una reale diminuzione della capacità di produrre reddito, ovvero una diminuzione della capacità a svolgere le attività lavorative del c.d. proprio codice attitudinale. Pertanto l’importo complessivo da liquidarsi in favore di S. A. ammonta a Euro 6.630,14. Sulle somme come sopra determinate non deve applicarsi la rivalutazione monetaria in quanto gli importi come sopra indicati sono stati calcolati all’attualità. In ordine agli interessi moratori, rileva questo giudice che essi hanno la funzione di compensare il danneggiato per il ritardo nel quale il risarcimento per equivalente viene corrisposto. Pertanto, gli interessi legali applicati alla somma già rivalutata determinerebbero una sorta di overcompensation nel senso che le voci risarcitorie verrebbero duplicate; né è possibile nel caso presente applicare gli interessi sulle somme calcolate all’epoca del sinistro e via via rivalutate anno per anno, in quanto la determinazione è stata fatta all’attualità. Pertanto, l’unica opzione è quella di applicare un tasso di interessi diverso da quello legale e che tenga conto della rivalutazione già avvenuta, tasso che si ritiene di individuare nel 2,5% annuo. Quanto alle spese processuali, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S. A., con atto di citazione notificato il 7 marzo 2002 nei confronti del Comune di Trani, in persona del Sindaco pro tempore, così provvede : 1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l’effetto, : a) dichiara che l’incidente di cui è causa è avvenuto per colpa esclusiva del Comune di Trani; b) condanna il convenuto al pagamento in favore dell’attrice S. A., della somma complessiva di Euro 6.630,14, il tutto oltre interessi nella misura del 2,5% annuo dal dì del sinistro al soddisfo; c) condanna, infine, il convenuto al pagamento delle spese processuali sostenute dall’attrice S. A., che si quantificano in complessivi Euro 3.750,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, Euro 1.200,00 per diritti ed Euro 550,00 per esborsi, oltre IVA e CNA come per legge, ivi comprese quelle per la CTU.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...