mercoledì 31 ottobre 2012

ORIA - ED ECCO A VOI LA GRANDE SUPPOSTA "IMU" CONFEZIONATA STASERA IN CONSIGLIO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili; 
VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali; 
VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali; 
CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; 
RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 
VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25.07.2012 con la quale si provvedeva a : 1) modificare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue: - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,05%; 2) stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 come segue: - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 0,81%; - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011,0,4%; 3) stabilire la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, in € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e di maggiorare la stessa dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni fino ad un importo massimo di € 400,00; 
CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale ed in particolare quelle assegnate al Comune di Oria, continuano a subire ulteriori riduzioni oltre ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, quali i tagli previsti dal D.L.52/2012 e D.L.95/2012, convcrtito in legge 135/2012;
 CONSIDERATO, inoltre che occorre rispettare, nel corso della gestione del bilancio, i vincoli di finanza pubblica;
 VISTO che con decreto ministeriale 2 agosto 2012 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 degli enti locali, implicitamente procrastinando anche i termini per deliberare le aliquote e i regolamenti relativi ai tributi di loro competenza, compreso l'IMU;
 RITENUTO necessario provvedere a modificare le aliquote IMU, stabilite con deliberazione consiliare n. 24 del 25.07.2012, al fine di garantire gli equilibri di bilancio e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come segue: 1) aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,24 % 2) aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011,0,4%; 3) Di stabilire la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, in € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e di maggiorare la stessa dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni fino ad un importo massimo di € 400,00; 
CONSIDERATO che a norma dell'alt. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
ACQUISITI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art.49, commi 1 e 2 del T.U.E.L.;
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto comunale; Con la seguente votazione (10 voti a favore, assente della maggioranza: Sorrento)
 DELIBERA 1) Di modificare le aliquote IMU per l'anno 2012, stabilite con deliberazione consiliare n. 24 del 25.07.2012, come segue: 0.76% aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0.24 % aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, 0,4%; 2) Di stabilire pertanto le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 come segue: - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, pari a 1,00 % aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, 0,4%; 3) Di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, in € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e di maggiorare la stessa dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagrafìcamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni fino ad un importo massimo di € 400,00 4) Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2012; 5) Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Dirczione Federalismo Fiscale; 6) Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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