sabato 15 ottobre 2011

ORIA..... PAESE DELLE COSE STRANE O DELLE MERAVIGLIE???? UDITE.... UDITE ... UDITE!!!

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In questi giorni riflettendo sulla circostanza che ben 4 funzionari della Soprintendenza di Lecce sono indagati per i presunti reati di abusivismo edilizio al "nostro" castello, mi sono posto le seguenti domande: [Le Sopraintendenze ..... ai vari Beni, sono formate da esseri umani e come tali sono soggette a sbagliare? Se la risposta è affermativa possiamo chiederci se ad Oria in qualche occasione l'operato di alcuni funzionari delle Sopraintendenze è stato tipico del -due pesi e due misure?- Nel procedimento in corso riguardante il "nostro" castello interverrà un'altra Soprintendenza oppure il competente Ministero per tutelare i cosiddetti "interessi nazionali"?]

In questo mio articolo leggerete la sintesi dei guai che sta passando un oritano (e la sua famiglia) a partire dal 2004 per aver realizzato in Oria un vano lavanderia al piano superiore del proprio immobile, a seguito di rilascio di regolare licenza edilizia, in zona soggetta a tutela paesaggistica.
Una vera e propria querelle giudiziaria che ha visto costituirsi in giudizio contro il proprietario dell'immobile, prima la competente Soprintendenza davanti al Tar di Lecce e successivamente il Ministero per i Beni Culturali davanti al Consiglio di Stato, e, se non ho capito male, SOLO dal settembre 2011 si è costituito anche il Comune di Oria.
Il Consiglio di Stato, chiamato a decidere sulla richiesta del Ministero Beni Culturali di riformare la sentenza del Tar di Lecce, ha rigettato l'istanza cautelare con la seguente motivazione:"Ritenuto che la controversia investe opere da tempo ultimate e utilizzate, con conseguente pregiudizio grave e irreparabile, per l’odierno appellato, nell’ipotesi di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata e conseguente restituzione di efficacia al provvedimento impugnato in primo grado".

Allo stato attuale non risulta esserci ancora richiesta di fissazione udienza.

Dopo aver letto un bel pò di documenti ho concluso facendomi delle domande alle quali vorrei essere aiutato da qualche lettore per avere delle risposte: "E' normale tanto accanimento nei confronti di un cittadino da parte della Sopraintendenza e del competente Ministero? E' normale che il Comune di Oria si costituisca in giudizio? Chi è l'avvocato che ha ricevuto il mandato di difendere il Comune con delibera di G.M. datata 6.9.2011? Nella decisione del Comune (ammesso e non concesso che è a supporto della tesi del Ministero Beni Culturali) ha influito la circostanza che la moglie del proprietario dell'immobile si è candidata con la coalizione di Pino Carbone alle ultime elezioni amministrative?"

Qui di seguito uno stralcio della sentenza del Tar di Lecce.

[In data xx.xx.xxxx è stata rilasciata in favore del ricorrente la concessione edilizia n.xxx relativa ai lavori di modifiche xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e sovrastante lavanderia di un immobile destinato a civile abitazione, ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Il xx.xx.xxxx il Dirigente dell’UTC del Comune di Oria, con provvedimento n.xx ha concesso al ricorrente l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e, in data xx.xx.xxxx, la competente Soprintendenza per i beni Architettonici per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico, con provvedimento n.xxx, ha poi annullato la predetta autorizzazione paesaggistica.
Successivamente, in data xx.xx.xxxx, il Dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Oria ha annullato, in sede di autotutela, la concessione edilizia.
Avverso tali provvedimenti negativi è insorto il sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx con il ricorso all’esame deducendo le seguenti censure:
-Violazione dell’art.159 D.legs. 42/04, eccesso di potere per travisamento dei fatti e di diritto.
-Violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa.
-Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed irrazionalità.
-Difetto di motivazione in ordine all’interesse pubblico concreto alla rimozione dell’atto.
In data xx.xx.xxxx si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Nella pubblica udienza del xx.xx.xxxx la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è fondato.
Sulla base della suesposta ricostruzione dei fatti risulta evidente che la determinazione negativa della Sovrintendenza sulla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, proposta dal ricorrente in relazione all'esecuzione dei lavori dixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e sovrastante lavanderia, costituisce il presupposto fondante del provvedimento con il quale il Dirigente dell’U.T.C. di Oria ha annullato la concessione edilizia rilasciata al ricorrente.
Deve aggiungersi che il Dirigente dell’U.T.C., con provvedimento n.xx/xxxx, reso quale soggetto sub-delegato ai sensi della L.R. 20/01 al rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a tutela paesaggistica, aveva concesso al ricorrente l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.5.01 delle NTA del PUTT /Paesaggio avendo accertato che “le opere da realizzare non comportano alterazione paesaggistica e ambientale dei luoghi e che il progetto è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l’ambito esteso entro cui ricadono i lavori, che sono rispettate le direttive di tutela e le prescrizioni di base per gli elementi strutturanti il sito” .
La competente Sovrintendenza, invece, ha annullato il suindicato parere in considerazione della circostanza che, a suo dire” l’ipotesi in progetto altera sensibilmente i caratteri originari della tipica decorosa edilizia dei primi del secolo scorso di forte caratterizzazione ambientale del contesto urbano di Oria. La sopraelevazione determina, per impatto percettivo e caratteri forali estranei alla preesistenza ed al contesto originario,grave disturbo alla godibilità dei valori paesaggistici residui dell’habitat sottoposto alle disposizioni di vincolo” e che, “l’autorità decidente non ha manifestato la piena consapevolezza delle conseguenze negative derivanti dalla realizzazione dell’intervento proposto “ con conseguente illegittimità dell’autorizzazione “ per vizio di eccesso di potere per sviamento e per mancata considerazione degli interessi nazionali”.

L’art. 159 del D.legs. 42/04, nel dettare un regime transitorio delle autorizzazioni paesaggistiche sino al 31 dicembre 2009, ha previsto a 2° e 3° comma che
“ L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall’interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L’autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

3. La Soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione”
Con sentenza n. 367/2007 la Corte Costituzionale ha escluso che il comma 3 del novellato art. 159 attribuisca all'amministrazione centrale un potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico per motivi di merito, così da consentire alla stessa amministrazione di sovrapporre una propria valutazione a quella di chi ha rilasciato il titolo autorizzativo, ritenendo, invece, che tale disposizione riconosca ad essa un controllo di mera legittimità che, peraltro, può riguardare tutti i possibili vizi, tra cui anche l'eccesso di potere.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito, aderendo all'interpretazione seguita dalla Corte Costituzionale che il riferimento alla "non conformità alle prescrizioni di tutela del paesaggio", contenuto dell'art. 159, non è idoneo a mutare la natura del potere di annullamento di autorizzazioni paesaggistiche, che resta attribuito alle Soprintendenze per soli motivi di legittimità (Cons. Stato, VI, n. 1050/2009).
Nella specie , il Collegio ritiene la illegittimità del provvedimento di annullamento del parere paesaggistico n.xx del xx.xx.xxxx emesso dal Dirigente del Comune intimato, avendo l’Autorità statale esorbitato dai limiti imposti dal citato art.159, negando la compatibilità paesaggististica delle opere in questione con motivazione insufficiente, contraddittoria e perplessa , non contenendo alcuna motivazione circa le ragioni di legittimità , le norme specificamente violate, lo specifico vincolo ambientale sussistente, limitandosi a rilevare apprezzamenti di merito mediante una non consentita sovrapposizione della propria valutazione di merito rispetto a quella compiuta dall'amministrazione comunale in sede di rilascio del titolo autorizzatorio, tanto più che il Comune aveva espressamente affermato la compatibilità dell’intervento con gli indirizzi di tutela previsti per l’ambito esteso entro cui ricadono i lavori, con le direttive di tutela e le prescrizioni di base per gli elementi strutturanti il sito.
Infatti, l’affermato eccesso di potere, riscontrato dalla Soprintendenza nell’atto del Comune, si fonda esclusivamente in una diversa valutazione dell’impatto ambientale dell’intervento progettato, che arrecherebbe “grave disturbo alla godibilità dei valori paesaggistici residui dell’habitat sottoposto alle disposizioni di vincolo”, cioè in una autonoma valutazione di merito che si sovrappone a quella del Comune (soggetto competente, in base all’ordinamento regionale, ad esercitare le competenze attribuite dalla Costituzione in via concorrente alla Regione ed allo Stato in tema di valorizzazione dei beni culturali e ambientali).
Conclusivamente, l’impugnato atto (adottato dalla intimata Soprintendenza) di annullamento dell’autorizzazione dirigenziale n.xx/xxxx è illegittimo e va annullato.
Da ciò consegue la inevitabile caducazione dell’ordinanza n.xx/xxxx, con la quale il Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Oria ha annullato la concessione edilizia n.xxx/xxxx rilasciata al ricorrente, risultando la stessa fondata su presupposto illegittimo.
Il ricorso va quindi accolto, pur sussistendo giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso di cui in epigrafe.]
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