martedì 3 dicembre 2013

NEGLI ANNI PASSATI IL COMUNE DI ORIA CHIUDENDO GLI OCCHI NON HA INCASSATO DA UNA DITTA OLTRE 58 MILIONI DELLE VECCHIE LIRE????


Nel 1999, con determina regolarmente notificata, il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Oria, irrogava all'allora gestore della raccolta rifiuti, ovvero Consorzio Dasta, una penale di Lire 58.500.000 (cinquantottomilionicinquecentomila) per inadempienza contrattuale ex art. 6 capitolato servizio di igiene urbana.

Quei soldi non sono mai entrati nelle casse comunali e al danno si è aggiunta la beffa dovuta al fatto che il Comune ha dovuto pagare il legale incaricato per la difesa (sic!).

Ebbene si, quei soldi non sono mai entrati nelle casse del Comune di Oria, per una condotta omissiva da parte di qualcuno, per non aver, all'inizio dell'anno 2009, presentato (o fatto presentare) al TAR di Lecce nuova istanza di fissazione di udienza (come rilevasi dalla decisione del Tar in calce riportata).

Da cittadino e contribuente oritano avrei  diritto e facoltà di dire qui pubblicamente tutto ciò che penso .... e/o che sospetto, ma, per il momento, preferisco dirlo in modo confidenziale e riservato solo a qualche amico.

Anzi ... una cosa voglio dirvela: il 09/12/2011  il Comune di Oria ha richiesto al TAR la copia del fascicolo.
 Domanda birichina: "forse era sparita qualche carta ......o  tutto il fascicolo?"


 REPUBBLICA ITALIANA 
 Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda 
N. 03215/2009 REG.DEC. 
 N. 02563/1999 REG.RIC.

Il Presidente 
ha pronunciato
 il presente 
DECRETO 
 Sul ricorso numero di registro generale 2563 del 1999, proposto da: 
Consorzio Dasta, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Di Noi, con domicilio eletto presso Filippo Rodelli in Lecce, p.zza D'Italia, 6; 
contro:
 Comune di Oria, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Cafueri, con domicilio eletto presso Andrea Fiocco in Lecce, via Duca degli Abruzzi 20; 
 per l'annullamento
 previa sospensione dell'efficacia, 
 della determinazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Oria n. 802 del 28/7/1999 notificato in copia conforme al Consorzio con racc. r.r. del 6.08.1999; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati; Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 16/11/1999; Visto l'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, modificato dall'art. 54, comma 1, d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, che prevede a cura della segreteria, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito di ricorsi, l'invio di apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione di udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data dell'avviso medesimo; Considerato che alla comunicazione di segreteria del giorno 11/10/2008 non ha fatto seguito alcuna domanda di fissazione di udienza;
 P.Q.M.
 Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
 Nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti e depositato presso la Segreteria entro 10 giorni dall'ultima notifica.
 Così deciso in Lecce
 Il Presidente Luigi Costantini 
 DEPOSITATO IN SEGRETERIA  Il 21/12/2009 
IL SEGRETARIO
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