sabato 8 settembre 2018

ORIA - ROBA DA METTERSI LE MANI AI CAPELLI !!!! SPESE LEGALI DEL COMUNE A BIZZEFFA.

Stasera ho scoperto una delle tante "perle" del Comune di Oria, in particolare della commissaria prefettizia e dei dirigenti dell'ufficio contenzioso.
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SENTENZA DEL TAR DI LECCE
Pubblicata il 13/02/2018
N. 00262/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00723/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 723 del 2017, proposto da:
Acos Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria, 9;
contro
Comune di Oria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Vito
Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Pacifico Nichil in Lecce, via Leopardi 151;
Centrale Unica di Committenza Presso Unione dei Comuni "Montedoro", Unione dei Comuni "Montedoro" non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Ilario Group Srl, non costituita in giudizio;
Per l’accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Oria successivamente all'emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del procedimento di gara relativo ai lavori per la realizzazione di “alloggi per utenze differenziate in vico G. De Marzo in Oria”, disposta in favore dell'odierna ricorrente con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 792 del 30.12.2015;
nonché per l’accertamento
dell'obbligo del Comune di Oria di concludere il suddetto procedimento di gara ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.lgs. 163/2006, mediante stipulazione del contratto di appalto con l'odierna ricorrente;
e per la conseguente condanna
del Comune di Oria ad addivenire alla stipulazione del contratto di appalto entro un termine non superiore a trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine massimo assegnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Oria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnato il silenzio serbato dal Comune di Oria successivamente all'emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del procedimento di gara relativo ai lavori per la realizzazione di “alloggi per utenze differenziate in vico G. De Marzo in Oria”, disposta in favore dell'odierna ricorrente con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 792 del 30.12.2015.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame: violazione degli artt. 11 co. 9 d. lgs. n. 163/06 e 2 l. n. 241/90; eccesso di potere per ingiustizia manifesta e violazione delle regole del giusto procedimento.
Nella camera di consiglio del 7.2.2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Rileva anzitutto il Collegio che l’odierno ricorso risulta notificato in data 13.6.2017, e pertanto entro l’anno dall’ultima istanza del ricorrente (7.2.2017), sicché il ricorso deve senz’altro ritenersi tempestivo.
Tanto premesso, rileva altresì il Collegio che, nella fattispecie in esame, si versa nell’ambito di istanza volta all’ottenimento di provvedimento ampliativo – sub specie di stipula di contratto conseguente all’aggiudicazione in epigrafe descritta – rispetto alla quale deve ritenersi sussistente l’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 2 l. n. 241/90. Invero, tale previsione normativa prevede che: “… Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.
In tal modo, il legislatore ha inteso generalizzare l’obbligo di provvedere con atto espresso, anche nelle ipotesi in cui vi siano, ictu oculi, impedimenti tali da impedire l’accoglimento dell’istanza. Ciò al fine di garantire la certezza dei tempi nell’esercizio dell’azione amministrativa, e prevenire danni correlati all’inerzia della p.a. Il tutto sul presupposto che l’esistenza di un termine per provvedere costituisce ora, per ricevute acquisizioni giurisprudenziali, autonomo bene della vita, sul quale il privato deve poter fare ragionevole affidamento al fine di autodeterminarsi e orientare la propria attività economica.
In tal senso l’amministrazione a tutt’oggi non si è determinata, sicché deve ritenersi acclarato il suo silenzio rifiuto sull’istanza in esame.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.
Ne consegue l’ordine al Comune di Oria di pronunciarsi sull’istanza presentata dal ricorrente in data 7.2.2017, entro gg. 30 dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
In difetto, si provvederà alla nomina di commissario ad acta.
Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla novella di cui alla l. n. 190/12, che ha generalizzato l’obbligo di provvedere, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e ordina per l’effetto al Comune di Oria di provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 7.2.2017, entro gg. 60 dalla pubblicazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
Roberto Michele Palmieri  Antonio Pasca
   
IL SEGRETARIO
Con decreto collegiale n. 398/2018, il Collegio ha disposto la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questo TAR n. 262/18, nel senso che nella parte motiva, laddove è scritto: “….sull’istanza presentata del ricorrente in data 7.2.2017, entro gg. 30 dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza”, deve leggersi e intendersi: “…sull’istanza presentata dal ricorrente in data 7.2.2017, entro gg. 60 dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza”. Lecce, 12/03/2018 Il Direttore di Segreteria Dott. Francesco
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