Orbene, trattasi di una mancata assunzione di un'assistente sociale, la quale si è rivolta al giudice del lavoro affinché ordini al Comune di Oria "il perfezionamento della procedura di assunzione della ricorrente e la condanna al risarcimento dei danni che ritiene aver subito per la perdita di chance".
Nella delibera che pubblico in questo post, la Giunta Comunale getta del fumo sulla vicenda, a mio parere, col fine di non rendere identificabile la persona che ha sbagliato …… spero in buona fede.
L'Ente ha deciso di costituirsi in giudizio, avvalendosi di un avvocato esperto in materia, che è stato individuato dalla vicesegretaria, responsabile dell'Ufficio Contenzioso, la quale ha già pubblicato una determina di impegno di spesa per oltre ottomila euro a titolo di spese legali.
Delibera di G.C. N° 6 del 06/08/2018
Premesso che con Deliberazione commissariale assunta coi poteri della Giunta Comunale n. 24 del
14.02.2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, previa acquisizione del relativo parere da parte dell’organo dei revisori, veniva approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 e stabilito di procedere, tra l’altro, alla copertura di n. 2 posti a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato, di ASSISTENTE SOCIALE, Categoria D - Posizione Giuridica D1 mediante ordinaria procedura di reclutamento;
Che secondo il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e in particolare ai sensi dell’art. 43, l’accesso ai posti a tempo indeterminato, fatta salva la procedura prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, in tema di mobilità del personale in disponibilità, avviene prioritariamente secondo il seguente ordine:
a) scorrimento delle graduatorie concorsuali, in corso di validità, approvate dal Comune di Oria
b) procedura di mobilità ex art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. 165/2001
c) utilizzo delle graduatorie approvate da altri enti.
d) per concorso pubblico, aperto a tutti, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione
mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta dalla categoria e dal profilo professionale, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;
e) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dal Centro per l’impiego, che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell’offerta di lavoro;
f) mediante richiesta di avviamento degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 12/03/1999, n. 68, nonché mediante le convenzioni previste dall’art. 11 della medesima legge.
Che dato l’esito infruttuoso della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis e volontaria ex art. 30 del D.lgs. 165/2001 avviate dal Responsabile del Servizio Personale, il Comune avviava la procedura di interpello, ai sensi della Legge n.350/2003, art.3 c.61, nonché dell’art.4 c.3 ter della L. 125/2013, come disciplinata dal vigente già richiamato regolamento comunale, di tutti i Comuni delle province limitrofe ai quali è stata avanzata specifica richiesta circa l’esistenza di graduatorie approvate e valide per il profilo professionale d’interesse, ai fini della individuazione del candidato ivi utilmente collocato con cui formalizzare l’assunzione per la copertura dei posti richiamati;
Che all’esito di tale procedura, perveniva, entro il termine fissato dall’avviso pubblico, una pluralità di graduatorie (avendo più comuni manifestato la propria diponibilità all’utilizzo di proprie graduatorie di pari profilo professionale richiesto da questo Ente) e sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 43 bis del citato regolamento comunale (secondo cui “Nel caso in cui, all’esito di tale procedura, l’amministrazione procedente dovesse acquisire la disponibilità di una pluralità di enti per l’utilizzo delle graduatorie in corso di validità, la scelta dovrà ricadere sul candidato che ha il miglior piazzamento nella graduatoria in cui è collocato o, nel caso di parità, sul candidato collocato nella graduatoria approvata per prima in ordine cronologico”) veniva individuata la dott.ssa Simona Sportillo, utilmente collocata al secondo posto della graduatoria approvata dal Comune di Latiano con Determinazione n. 634 r.g. del 04.08.2014, ed alla quale veniva chiesta disponibilità ad assumere servizio presso il Comune di Oria;
Che acquisita tale disponibilità, con nota prot. n. 9987/2018, veniva formalmente chiesta al Comune di Latiano l’autorizzazione definitiva ad utilizzare la richiamata graduatoria ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato e part-time della dott.ssa Sportillo;
Che il Comune di Latiano con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 19.06.2018 riteneva di accogliere tale richiesta autorizzando questo Ente ad utilizzare la graduatoria in questione;
Considerato tuttavia che questo Ente comunale, oggi convenuto dalla dott.ssa Sportillo, non perfezionava più l’assunzione a tempo part time e indeterminato in quanto, a seguito di maggiori approfondimenti giuridici della fattispecie, si è rilevato che il Comune di Oria, come comunicato per opportuna conoscenza al Comune di Latiano e alla dott.ssa Sportillo, non può procedere all’utilizzo della graduatoria in questione avendo accertato la insussistenza della piena omogeneità di tutti gli elementi caratterizzanti i posti in comparazione, compreso il regime giuridico full time o part time della prestazione lavorativa;
Che pertanto, come sottolineato da alcuni autorevoli pareri della Corte dei Conti, questo Ente non può utilizzare una graduatoria a tempo pieno per una assunzione part time;
Dato atto che la dott.ssa Sportillo Simona, ritenuta lesa una sua posizione giuridicamente rilevante, fa notificare al Comune di Oria (prot. 12720 del 26.07.2018) ricorso ex art. 414 c.p.c., con istanza ex. art. 700, dinnanzi al Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, con il quale chiede di ordinare al Comune di Oria il perfezionamento della procedura di assunzione della ricorrente e la condanna al risarcimento dei danni che ritiene aver subito per la perdita di chance;
Vista la giurisprudenza contabile (per tutti Deliberazione n. 124/2013/PAR, Sezione regionale di Controllo per l’Umbria) ed amministrativa (Sent. n.864/2011 del TAR Veneto) in materia di utilizzo di graduatorie di altri Enti e ribadito che la omogeneità deve sussistere anche per ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso), come il regime giuridico dei posti stessi, e che perciò hanno riflessi anche sulla partecipazione dei canditati e, quindi, sul numero dei concorrenti;
Considerato che non può ritenersi sussistente da parte della ricorrente alcun diritto all’assunzione fino a formale perfezionamento della procedura, tanto che fino a tale momento ben potrebbe, ove subentrassero nuove esigenze assunzionali, l’amministrazione procedente rivedere i propri fabbisogni e riprogrammare i posti ed i profili professionali da coprire;
Ritenuto quindi, al fine di tutelare gli interessi e l’operato di questa Amministrazione Comunale, di costituirsi e resistere nel richiamato procedimento di urgenza promosso dinnanzi al Tribunale di Brindisi, sez. Lavoro avvalendosi, data la particolarità della materia oggetto del giudizio che comporta uno studio approfondito della stessa, di un legale in possesso di adeguata e specifica professionalità;
Visto l’art. 48, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267,
Visto il vigente Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Affari Generali in merito alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo n. 267/2000;
D E L I B E R A
Per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati;
1) Di costituirsi ritualmente nel procedimento promosso con ricorso ex art. 414 c.p.c., con istanza ex. art. 700, dinnanzi al Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, promosso dalla Dott.ssa Sportillo Simona nei confronti del Comune di Oria;
2) Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali - Servizio Contenzioso, per quanto in premessa riportato, l’adozione degli atti gestionali consequenziali, ivi compresa la nomina del Legale cui affidare la difesa del Comune di Oria, nel rispetto della regolamentazione interna vigente e delle condizioni economiche ivi previste;
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
14.02.2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, previa acquisizione del relativo parere da parte dell’organo dei revisori, veniva approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 e stabilito di procedere, tra l’altro, alla copertura di n. 2 posti a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato, di ASSISTENTE SOCIALE, Categoria D - Posizione Giuridica D1 mediante ordinaria procedura di reclutamento;
Che secondo il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e in particolare ai sensi dell’art. 43, l’accesso ai posti a tempo indeterminato, fatta salva la procedura prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, in tema di mobilità del personale in disponibilità, avviene prioritariamente secondo il seguente ordine:
a) scorrimento delle graduatorie concorsuali, in corso di validità, approvate dal Comune di Oria
b) procedura di mobilità ex art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. 165/2001
c) utilizzo delle graduatorie approvate da altri enti.
d) per concorso pubblico, aperto a tutti, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione
mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta dalla categoria e dal profilo professionale, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;
e) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dal Centro per l’impiego, che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell’offerta di lavoro;
f) mediante richiesta di avviamento degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 12/03/1999, n. 68, nonché mediante le convenzioni previste dall’art. 11 della medesima legge.
Che dato l’esito infruttuoso della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis e volontaria ex art. 30 del D.lgs. 165/2001 avviate dal Responsabile del Servizio Personale, il Comune avviava la procedura di interpello, ai sensi della Legge n.350/2003, art.3 c.61, nonché dell’art.4 c.3 ter della L. 125/2013, come disciplinata dal vigente già richiamato regolamento comunale, di tutti i Comuni delle province limitrofe ai quali è stata avanzata specifica richiesta circa l’esistenza di graduatorie approvate e valide per il profilo professionale d’interesse, ai fini della individuazione del candidato ivi utilmente collocato con cui formalizzare l’assunzione per la copertura dei posti richiamati;
Che all’esito di tale procedura, perveniva, entro il termine fissato dall’avviso pubblico, una pluralità di graduatorie (avendo più comuni manifestato la propria diponibilità all’utilizzo di proprie graduatorie di pari profilo professionale richiesto da questo Ente) e sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 43 bis del citato regolamento comunale (secondo cui “Nel caso in cui, all’esito di tale procedura, l’amministrazione procedente dovesse acquisire la disponibilità di una pluralità di enti per l’utilizzo delle graduatorie in corso di validità, la scelta dovrà ricadere sul candidato che ha il miglior piazzamento nella graduatoria in cui è collocato o, nel caso di parità, sul candidato collocato nella graduatoria approvata per prima in ordine cronologico”) veniva individuata la dott.ssa Simona Sportillo, utilmente collocata al secondo posto della graduatoria approvata dal Comune di Latiano con Determinazione n. 634 r.g. del 04.08.2014, ed alla quale veniva chiesta disponibilità ad assumere servizio presso il Comune di Oria;
Che acquisita tale disponibilità, con nota prot. n. 9987/2018, veniva formalmente chiesta al Comune di Latiano l’autorizzazione definitiva ad utilizzare la richiamata graduatoria ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato e part-time della dott.ssa Sportillo;
Che il Comune di Latiano con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 19.06.2018 riteneva di accogliere tale richiesta autorizzando questo Ente ad utilizzare la graduatoria in questione;
Considerato tuttavia che questo Ente comunale, oggi convenuto dalla dott.ssa Sportillo, non perfezionava più l’assunzione a tempo part time e indeterminato in quanto, a seguito di maggiori approfondimenti giuridici della fattispecie, si è rilevato che il Comune di Oria, come comunicato per opportuna conoscenza al Comune di Latiano e alla dott.ssa Sportillo, non può procedere all’utilizzo della graduatoria in questione avendo accertato la insussistenza della piena omogeneità di tutti gli elementi caratterizzanti i posti in comparazione, compreso il regime giuridico full time o part time della prestazione lavorativa;
Che pertanto, come sottolineato da alcuni autorevoli pareri della Corte dei Conti, questo Ente non può utilizzare una graduatoria a tempo pieno per una assunzione part time;
Dato atto che la dott.ssa Sportillo Simona, ritenuta lesa una sua posizione giuridicamente rilevante, fa notificare al Comune di Oria (prot. 12720 del 26.07.2018) ricorso ex art. 414 c.p.c., con istanza ex. art. 700, dinnanzi al Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, con il quale chiede di ordinare al Comune di Oria il perfezionamento della procedura di assunzione della ricorrente e la condanna al risarcimento dei danni che ritiene aver subito per la perdita di chance;
Vista la giurisprudenza contabile (per tutti Deliberazione n. 124/2013/PAR, Sezione regionale di Controllo per l’Umbria) ed amministrativa (Sent. n.864/2011 del TAR Veneto) in materia di utilizzo di graduatorie di altri Enti e ribadito che la omogeneità deve sussistere anche per ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso), come il regime giuridico dei posti stessi, e che perciò hanno riflessi anche sulla partecipazione dei canditati e, quindi, sul numero dei concorrenti;
Considerato che non può ritenersi sussistente da parte della ricorrente alcun diritto all’assunzione fino a formale perfezionamento della procedura, tanto che fino a tale momento ben potrebbe, ove subentrassero nuove esigenze assunzionali, l’amministrazione procedente rivedere i propri fabbisogni e riprogrammare i posti ed i profili professionali da coprire;
Ritenuto quindi, al fine di tutelare gli interessi e l’operato di questa Amministrazione Comunale, di costituirsi e resistere nel richiamato procedimento di urgenza promosso dinnanzi al Tribunale di Brindisi, sez. Lavoro avvalendosi, data la particolarità della materia oggetto del giudizio che comporta uno studio approfondito della stessa, di un legale in possesso di adeguata e specifica professionalità;
Visto l’art. 48, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267,
Visto il vigente Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Affari Generali in merito alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo n. 267/2000;
D E L I B E R A
Per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati;
1) Di costituirsi ritualmente nel procedimento promosso con ricorso ex art. 414 c.p.c., con istanza ex. art. 700, dinnanzi al Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, promosso dalla Dott.ssa Sportillo Simona nei confronti del Comune di Oria;
2) Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali - Servizio Contenzioso, per quanto in premessa riportato, l’adozione degli atti gestionali consequenziali, ivi compresa la nomina del Legale cui affidare la difesa del Comune di Oria, nel rispetto della regolamentazione interna vigente e delle condizioni economiche ivi previste;
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.