mercoledì 29 maggio 2013

ORIA - CONSIGLIERI COMUNALI DI MINORANZA INVIERANNO ALLA CORTE DEI CONTI LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA VICENDA "RISARCIMENTO A GEOM. ANTONINI".

Quanto appresso è stato oggetto di intervento nell'ultimo consiglio comunale da parte del consigliere Mimino Ferretti, in nome e per conto del suo gruppo consiliare (Io amo Oria, cui fa parte anche il dr. Angelo Mazza).



RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO
Con riferimento al riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla vertenza Antonini/Comune, si ricorda al Consiglio che la sentenza n. 6010 del 28/11/2012, esecutiva ai sensi di legge, è datata 13/07/2012 ed è stata depositata presso la Segreteria del Consiglio di Stato in data 28/11/2012. Copia del provvedimento è stata trasmessa alle parti in causa lo stesso giorno 28/11/2012, come attesta il timbro posto in calce, pertanto è certo che il Comune di Oria sia venuto a conoscenza  della stessa sentenza già nel corso del 2012, ciò a prescindere dalla notifica formale ai fini esecutivi avvenuta ad opera del legale di controparte, perfezionatasi il giorno 29/01/2013 con la ricezione al protocollo dell’Ente.
Come affermato da autorevole dottrina, prima della pubblicazione della sentenza il debito è futuro e soprattutto incerto, e si è nell'impossibilità di adottare alcun provvedimento di impegno; in sostanza il debito sorge nel momento in cui viene adottata la decisione da parte del giudice: solo in quel momento si concretizzano tutti i requisiti generali che il debito deve avere ai fini del riconoscimento.
Il Ministero dell’Interno ha indicato questi caratteri:
- certezza, cioè effettiva esistenza dell’obbligazione di dare;
- liquidità, nel senso che deve essere individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l’importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- esigibilità, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione.
Tutti questi elementi erano noti già dal 29/11/2012, del resto non possiamo trascurare che la sentenza esecutiva citata segue la n. 6296 del 18/10/2011 che aveva accolto l'appello del sig. Antonini lasciando incerto soltanto la misura dell’importo da pagare.
La sussistenza dei predetti requisiti vale ad identificare l’esercizio di competenza al quale deve essere riferita l’iscrizione della relativa partita contabile, successivamente alla quale alla pubblica amministrazione non resta che perfezionare il procedimento di erogazione della spesa a cura del dirigente o di altro soggetto identificato secondo i regolamenti interni dell’ente locale al quale è riconducibile l’oggetto della spesa. In sostanza, come affermato dalla stessa Corte dei Conti, di fronte ad una sentenza esecutiva il decorrere dei canonici 120 giorni finalizzati alla fase dell’esecuzione vera e propria non ha alcun pregio, in quanto prevalgono i principi di competenza e prudenza che informano l’attività di bilancio degli Enti Locali.
In sostanza, ricorre nella fattispecie odierna quella situazione più volte sanzionata dalla Corte dei Conti in quanto elusiva delle regole del patto di stabilità: la indebita postergazione del riconoscimento del debito fuori bilancio ad un esercizio diverso da quello in cui lo stesso debito si è formato,
Inoltre, stante la circostanza che il debito fuori bilancio non è frazionabile ex se e, non risultando alcuno stanziamento a residuo per la copertura dello stesso, esso non può essere riconosciuto legittimamente fino ad approvazione del bilancio di previsione 2013. La proposta di deliberazione indica invece un capitolo specifico per la copertura del debito, il 1290 “Oneri derivanti da sentenze” che praticamente non è venuto ancora in esistenza.
Con riferimento a tali profili, si preannuncia che tutta la documentazione, compresa la interrogazione presentata dai Consiglieri di minoranza il 4 maggio 2012 e mai degnata di una risposta da questa Amministrazione, sarà inviata alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, accompagnata da una dettagliata relazione.

PATTO DI STABILITÀ
La relazione al Conto Consuntivo della Giunta a pag. 51 riferisce che l’obiettivo del patto di stabilità è stato conseguito grazie all’attuazione di politiche di bilancio restrittive. A noi sembra che senza l’adozione della determinazione n. 771 del 31/12/2012, con la quale è stato approvato un ruolo coattivo di quasi 350.000 euro relativo a violazioni al codice della strada da autovelox dell’anno 2008, l’obiettivo non sarebbe stato conseguito in nessun modo. Così come pure si può dire con riferimento al differimento all’esercizio 2013 del debito fuori bilancio relativo alla vertenza Antonini contro Comune. Anche il predetto ruolo sarà minuziosamente esaminato per verificare che sia in linea con le prescrizioni dell’art. 179 del TUEL.

TARSU
Preannunciamo un controllo capillare anche sulla struttura dei costi del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, giacché si apprende dal rendiconto 2012 che la percentuale di copertura della TARSU ha raggiunto il 99,66%.  Si consideri che non risulta che il Comune di Oria si stia attivando, come invece dovrebbe secondo quanto sostenuto da giurisprudenza consolidata, per il recupero della TARSU nei confronti delle ditte concessionarie del servizio di parcheggio a pagamento che si sono succedute negli ultimi 5 anni. Si consideri inoltre che non risultano correttamente applicate le penali contrattuali alla ditta incaricata del servizio che si rivela, giorno dopo giorno, sempre più carente.

SPESA PER IL PERSONALE
Una carenza gravissima, rilevata anche dal Collegio dei Revisori (a pag. 19 della Relazione) riguarda la mancata dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo determinato. Tutto ciò, nonostante una precedente sollecitazione degli stessi Revisori con la nota n. 21425 del 20/11/2012.
A decorrere dall'anno 2011 …  (gli enti locali) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con  convenzioni  ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento  della  spesa  sostenuta  per  le  stesse  finalità nell'anno  2009. 
Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono  principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per  le assunzioni  strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia  locale, di istruzione  pubblica  e  del  settore  sociale;  resta  fermo  che comunque la spesa complessiva non può essere  superiore  alla  spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno  2009.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente  comma  costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 
La legge stabilisce dunque un principio di responsabilità erariale diretta ed illecito disciplinare ma, nonostante tutto, il Comune di Oria non ha dimostrato il rispetto della legge. Obiettivamente, non è semplice trovare una spiegazione plausibile a simile inqualificabile comportamento del Comune di Oria che, pur giunto alla approvazione del rendiconto 2012 con un mese di ritardo e dopo la diffida prefettizia, probabilmente non era ancora pronto per tale importante adempimento.
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