Quanto appresso
è stato oggetto di intervento nell'ultimo consiglio comunale da parte del consigliere Mimino Ferretti, in nome e per conto del suo gruppo consiliare (Io amo Oria, cui fa parte anche il dr. Angelo Mazza).
RICONOSCIMENTO DEL
DEBITO FUORI BILANCIO
Con riferimento al riconoscimento del debito fuori bilancio
relativo alla vertenza Antonini/Comune, si ricorda al Consiglio che la sentenza
n. 6010 del 28/11/2012, esecutiva ai sensi di legge, è datata 13/07/2012 ed è
stata depositata presso la
Segreteria del Consiglio di Stato in data 28/11/2012. Copia del provvedimento è stata
trasmessa alle parti in causa lo stesso giorno 28/11/2012, come attesta
il timbro posto in calce, pertanto è certo che il Comune di Oria sia venuto a
conoscenza della stessa sentenza già nel
corso del 2012, ciò a prescindere dalla notifica formale ai fini esecutivi avvenuta
ad opera del legale di controparte, perfezionatasi il giorno 29/01/2013 con la
ricezione al protocollo dell’Ente.
Come affermato da autorevole dottrina, prima della
pubblicazione della sentenza il debito è futuro e soprattutto incerto, e si è
nell'impossibilità di adottare alcun provvedimento di impegno; in sostanza il
debito sorge nel momento in cui viene adottata la decisione da parte del
giudice: solo in quel momento si concretizzano tutti i requisiti generali che
il debito deve avere ai fini del riconoscimento.
Il Ministero dell’Interno ha indicato questi caratteri:
- certezza, cioè
effettiva esistenza dell’obbligazione di dare;
- liquidità, nel
senso che deve essere individuato il soggetto creditore, il debito sia definito
nel suo ammontare e l’importo sia determinato o determinabile mediante una
semplice operazione di calcolo aritmetico;
- esigibilità, nel
senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a
condizione.
Tutti questi elementi erano noti già dal 29/11/2012, del
resto non possiamo trascurare che la sentenza esecutiva citata segue la n. 6296
del 18/10/2011 che aveva accolto l'appello del sig. Antonini lasciando incerto
soltanto la misura dell’importo da pagare.
La sussistenza dei
predetti requisiti vale ad identificare l’esercizio di competenza al quale deve
essere riferita l’iscrizione della relativa partita contabile, successivamente alla quale alla
pubblica amministrazione non resta che perfezionare il procedimento di
erogazione della spesa a cura del dirigente o di altro soggetto identificato
secondo i regolamenti interni dell’ente locale al quale è riconducibile
l’oggetto della spesa. In sostanza, come affermato dalla stessa Corte dei
Conti, di fronte ad una sentenza esecutiva il decorrere dei canonici 120 giorni
finalizzati alla fase dell’esecuzione vera e propria non ha alcun pregio, in
quanto prevalgono i principi di competenza e prudenza che informano
l’attività di bilancio degli Enti Locali.
In sostanza, ricorre nella fattispecie odierna quella
situazione più volte sanzionata dalla Corte dei Conti in quanto elusiva delle
regole del patto di stabilità: la
indebita postergazione del riconoscimento del debito fuori bilancio ad un
esercizio diverso da quello in cui lo stesso debito si è formato,
Inoltre, stante la circostanza che il debito fuori bilancio
non è frazionabile ex se e, non risultando alcuno stanziamento a residuo per la
copertura dello stesso, esso non può essere riconosciuto legittimamente fino ad
approvazione del bilancio di previsione 2013. La proposta di deliberazione
indica invece un capitolo specifico per la copertura del debito, il 1290 “Oneri
derivanti da sentenze” che praticamente non è venuto ancora in esistenza.
Con riferimento a tali profili, si preannuncia che tutta la
documentazione, compresa la interrogazione presentata dai Consiglieri di
minoranza il 4 maggio 2012 e mai degnata di una risposta da questa Amministrazione,
sarà inviata alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti,
accompagnata da una dettagliata relazione.
PATTO DI STABILITÀ
La relazione al Conto Consuntivo della Giunta a pag. 51
riferisce che l’obiettivo del patto di stabilità è stato conseguito grazie
all’attuazione di politiche di bilancio restrittive. A noi sembra che senza
l’adozione della determinazione n. 771 del 31/12/2012, con la quale è stato
approvato un ruolo coattivo di quasi 350.000 euro relativo a violazioni al
codice della strada da autovelox dell’anno 2008, l’obiettivo non sarebbe stato
conseguito in nessun modo. Così come pure si può dire con riferimento al
differimento all’esercizio 2013 del debito fuori bilancio relativo alla
vertenza Antonini contro Comune. Anche il predetto ruolo sarà minuziosamente esaminato
per verificare che sia in linea con le prescrizioni dell’art. 179 del TUEL.
TARSU
Preannunciamo un controllo capillare anche
sulla struttura dei costi del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani,
giacché si apprende dal rendiconto 2012 che la percentuale di copertura della
TARSU ha raggiunto il 99,66%. Si
consideri che non risulta che il Comune di Oria si stia attivando, come invece
dovrebbe secondo quanto sostenuto da giurisprudenza consolidata, per il recupero
della TARSU nei confronti delle ditte concessionarie del servizio di parcheggio
a pagamento che si sono succedute negli ultimi 5 anni. Si consideri inoltre che
non risultano correttamente applicate le penali contrattuali alla ditta
incaricata del servizio che si rivela, giorno dopo giorno, sempre più carente.
SPESA PER IL PERSONALE
Una carenza gravissima, rilevata
anche dal Collegio dei Revisori (a pag. 19 della Relazione) riguarda la mancata
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente
per le assunzioni a tempo determinato. Tutto ciò, nonostante una precedente
sollecitazione degli stessi Revisori con la nota n. 21425 del 20/11/2012.
A decorrere dall'anno 2011 … (gli enti locali) possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con
convenzioni ovvero con contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della
spesa sostenuta per
le stesse finalità nell'anno 2009.
Le disposizioni di cui
al presente comma
costituiscono principi generali
ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le
regioni, le province autonome, gli
enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere
dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni
strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica
e del settore
sociale; resta fermo
che comunque la spesa complessiva non può essere superiore
alla spesa sostenuta per le
stesse finalità nell'anno 2009.
…
Il mancato rispetto
dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale.
La legge stabilisce dunque un principio di responsabilità
erariale diretta ed illecito disciplinare ma, nonostante tutto, il Comune di
Oria non ha dimostrato il rispetto della legge. Obiettivamente, non è semplice
trovare una spiegazione plausibile a simile inqualificabile comportamento del
Comune di Oria che, pur giunto alla approvazione del rendiconto 2012 con un
mese di ritardo e dopo la diffida prefettizia, probabilmente non era ancora
pronto per tale importante adempimento.